Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/1999, n. 6885
CASS
Sentenza 9 aprile 1999

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Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art.591 cod.pen.(abbandono di persone minori o incapaci)è necessario accertare in concreto, salvo che si tratti di minore di anni quattordici,l'incapacità del soggetto passivo di provvedere a se stesso. Ne consegue che non vi è presunzione assoluta di incapacità per vecchiaia la quale non è una condizione patologica ma fisiologica che deve essere accertata concretamente quale possibile causa di inettitudine fisica o mentale all'adeguato controllo di ordinarie situazioni di pericolo per l'incolumità propria. Ne consegue, altresì, che il dovere di cura e di custodia deve essere raccordato con la capacità, ove sussista, di autodeterminazione del soggetto anziano.

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    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26473 del 18 luglio 2025, ha affermato che il reato di abbandono di persona incapace è configurabile anche nei confronti di chi, pur privo di formali obblighi giuridici, abbia assunto di fatto la custodia del soggetto vulnerabile e, successivamente, se ne disinteressi, omettendo di attivare le necessarie tutele o di richiedere l'intervento di terzi idonei. Il fatto La Corte d'appello di Milano aveva condannato L.K. e G.L. per il delitto di cui all'art. 591 cod. pen., in danno del fratello P.L., affetto da gravi disturbi psichiatrici. Le imputate, pur avendo inizialmente assistito il fratello, lo avevano lasciato vivere in condizioni di grave …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2024

    Confermata la condanna del comandante della nave mercantile ASSO28, battente bandiera italiana – nave di appoggio a una piattaforma petrolifera sita al largo delle coste libiche – a titolo di sbarco e abbandono arbitrario di persone (1155 cod. nav.) e di abbandono di persone minori o incapaci (591 c.p.), per aver trasportato e sbarcato in Libia 101 migranti soccorsi in acque internazionali (zona S.A.R. libica), senza previamente contattare i Centri di coordinamento e soccorso di Tripoli o di Roma e agendo, invece, sulla sola base delle indicazioni provenienti dalla società in favore della quale la nave prestava la propria attività; viene inoltroe confermato che la Libia non è un porto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/1999, n. 6885
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6885
Data del deposito : 9 aprile 1999

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