Sentenza 22 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12371 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 1 2371/03 REPUBBLICA ITALIANA POIO ITAL ANO, LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 4955/02 Dott. Fernando LUPI Consigliere 8307/02 - Consigliere Cron. 26253 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere- Rep. Dott. Maura LA TERZA Dott. Filippo CURCURUTO Rel. Consigliere Ud.12/03/03 ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: CESINOX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA - - - DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAROLEO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO ALBE', giusta delega in atti;
ricorrente - ........
contro
CALVI GIUSEPPE;
+ - intimato e sul 2° ricorso n° 01/02/8307 proposto da: 2003 CALVI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1496 -1- CATONE 6, presso lo studio dell'avvocato ELIO RIPOLI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANNI RIMOLDI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nenche
contro
CES INOX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAROLEO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO ALBE', giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 629/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 14/11/01 R.G.N. 349/2001; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato CAROLEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed assorbito l'incidentale. -2- Svolgimento del giudizio PP AL, dirigente della società CE s.r.l., licenziato per giusta causa, impugnò il licenziamento dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio deducendo la mancanza di preventiva contestazione degli addebiti, in violazione dell'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, e l'inesistenza di cause che giustificassero il recesso, e chiedendo l'indennità sostitutiva del preavviso, l'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato prevista dalla contrattazione per i dirigenti e l'incidenza del benefit costituito dall'uso dell'autovettura sull'indennità sostitutiva del preavviso e sull'indennità supplementare. La convenuta, costituitasi a resistere, contestò l'applicabilità ai dirigenti del cit. art. 7 dello Statuto, affermò l'esistenza di una giusta causa di recesso e chiese, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno provocatole dalle mancanze del AL. Il Tribunale di Busto Arsizio accolse la domanda del AL ritenendo il recesso Fluck ingiustificato. La società CE propose appello censurando la ritenuta mancanza di una causa di giustificazione del licenziamento, riproponendo la domanda riconvenzionale e chiedendo, in subordine, la riduzione al minimo della penale. Il AL ha resistito all'appello riproponendo la questione dell'applicabilità dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori. La Corte d'appello di Milano con la sentenza qui impugnata ha rigettato l'appello condannando l'appellante al pagamento le spese di lite. Nella motivazione la Corte ha osservato anzitutto che ai fini del decidere non occorreva alcun supplemento di istruttoria, che le prove sulla riconvenzionale erano irricevibili, dato che le altre prove escludevano ogni addebito in capo al AL, che irricevibili erano anche i documenti nuovi prodotti dalla società, perché ne sarebbe 1 stata possibile la produzione in primo grado ed, in ogni caso, essi attenevano proprio alla materia del contendere, onde la loro produzione in appello si sarebbe posta in contrasto con i principi di immediatezza e concentrazione propri del rito del lavoro, ed, infine, che, come ritenuto dalla sentenza di primo grado, l'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori era inapplicabile ai dirigenti. La Corte, inoltre, premesso che il AL era stato licenziato sulla base dei seguenti quattro addebiti: 1) aver fatto certificazioni di collaudo EC senza avere la prescritta autorizzazione o patentino;
2) avere consegnato tubi difettosi e non controllati;
3) non aver esercitato il dovuto controllo su altri dipendenti;
4) aver preso un giorno di ferie senza autorizzazione, ha osservato che nessuno di essi aveva ricevuto conferma. In particolare, quanto al primo addebito, la decisione della corte contiene tre affermazioni distinte ma correlate. Da un lato, sulla base delle dichiarazioni del teste TR, confermate, secondo la Corte, dal teste Di NO, è sostanzialmente anche da altri testi (ON, AP) direttamente implicati nella procedimento di collaudo E.C, non tutta la produzione della CE era soggetta al collaudo con tale metodo o, quantomeno non era soggetta a controlli per i quali fosse necessario il cosiddetto patentino., circostanza non contraddetta da un documento contenente firme di collaudo da parte del AL, poiché esso non riguardava tubi per i quali fossero necessari l'anzidetto metodo di collaudo ed il patentino. Tali deposizioni sono state ritenute dalla Corte tali da smentire la deposizione di altro teste, secondo il quale tutti i tubi prodotti erano collaudati col metodo E.C., deposizione nella quale la Corte ha anche rilevato un elemento di ambiguità, osservando che l'utilizzazione di detto metodo per tutti tubi è cosa diversa dalla 2 certificazione con lo stesso metodo di produzioni che, per desiderio di determinati clienti, dovevano essere certificate da soggetti abilitati al metodo stesso. La corte ha poi ritenuto che nella contestazione dell'addebito fosse implicita anche l'accusa al AL di non aver detto di esser privo dell'abilitazione o peggio di aver falsamente dichiarato di averla, ed ha osservato che tale addebito era stato totalmente smentito dall' istruttoria, emergendo da tutte le disposizioni con assoluta chiarezza come nell'azienda fosse noto che il AL non aveva il patentino. In proposito la Corte ha messo in rilievo che diversi testi avevano affermato esser noto che il tecnico in possesso di tale abilitazione fosse il solo TR;
che i medesimi testi avevano escluso che il AL si fosse mai dichiarato in possesso del patentino;
che uno di essi aveva anche precisato che lo stesso AL, quando il TR aveva lasciato l'azienda, si era premurato di avvertire che sarebbe stato necessario un tecnico certificatore È. C. D'altra parte, sempre in base alle deposizioni dei testi, era risultato che AL non era stato assunto come tecnico certificatore né l'azienda, cui incombeva il relativo obbligo, gli aveva richiesto l'abilitazione E. C. La Corte ha infine messo in evidenza la diversità delle versioni offerte sul punto dalla CE, indicando specificamente i luoghi nei quali queste differenze potevano essere apprezzate (atto di appello e due memorie successive). Quanto al secondo addebito, la Corte milanese ha innanzitutto rilevato che la contestazione aveva carattere generico, poiché non individuavanè tempi nè clienti né tipo di difetto, e non conteneva dati di fatto di idonei a stabilire correlazioni significative tra l'operato del AL e i difetti riscontrati. La Corte ha comunque aggiunto che i fatti contestati non erano risultati provati, visto che i due testi, NZ e AN, che avevano parlato di tubi difettosi forniti al cliente Chema, collocando tali episodi nel 1998, erano stati smentiti dal teste RO, che aveva riferito tali difetti 3 a produzione anteriore all'ingresso del AL nell'azienda. La corte ha anche sottolineato, sempre in base alle testimonianze assunte, sia l'assenza di contestazioni al AL circa la qualità della produzione, sia la circostanza che il AL non poteva comunque fermare la produzione, sia, infine, l'assenza di un obbligo del AL di provvedere al collaudo dei tubi. Quanto al terzo addebito, il giudice d'appello ha ritenuto che esso avesse carattere assolutamente generico, non essendo stato dedotto né il tempo né il modo di esso, e nulla sapendosi dei dipendenti controllati, né degli episodi che lo costituivano. Infine quanto al quarto addebito,la Corte ha osservato che la CE non era riuscita a dimostrare che il AL avesse chiesto un giorno di ferie o di permesso e che tale richiesta fosse stata respinta, aggiungendo che nessun addebito per assenza ingiustificata era stato mosso nell'immediatezza del fatto. Sulla base di tali argomentazioni la Corte ha quindi escluso tanto la giusta causa quanto la giustificatezza del licenziamento, attribuendo al AL l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità supplementare. Ha inoltre rigettato una subordinata richiesta dell'appellante di liquidare nel minimo l'indennità supplementare, affermando che la totale infondatezza del recesso escludeva ogni ragione di sanzionarlo nel modo più lieve. Per la cassazione di questa sentenza la CE propone ricorso sulla base di tre motivi. Il AL resiste con controricorso, contenente anche ricorso incidentale sulla base di un motivo. Motivi della decisione Preliminarmente occorre riunire i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). 4 Con il primo motivo del ricorso principale, deducendo violazione e/o falsa applicazione della norma di diritto di cui all'art. 437 c.p.c., il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver violato la regola per cui nel rito del lavoro è sempre ammessa in secondo grado la produzione di documenti non prodotti nel grado precedente, trattandosi di prove precostituite che, come tali, non soggiacciono al divieto di cui all'art. 437. comma 2, c.p.c., riguardante esclusivamente le prove costituende. Il motivo va disatteso, dal momento che per consentire alla Corte di valutare la decisività della censura, sarebbe stato necessario che, contrariamente a quanto è avvenuto, il contenuto dei documenti fosse stato indicato nel ricorso, dovendo escludersi che la Corte di cassazione possa provvedere alla ricerca degli stessi negli incarti processuali, e non potendo svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento "per relationem" ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi del giudizio (fatto dal ricorrente alla pag. 4 del ricorso, dove tali documenti sono numericamente indicati, quali produzioni effettuate nel giudizio d'appello) per il principio cosiddetto di "autosufficienza" del ricorso per cassazione (in argomento, fra le molte, v.Cass. 12 giugno 2001, n. 7938;. 19 aprile 2001, n.5816).Queste considerazioni, rendendo inammissibile il motivo, esimono la Corte dall' esprimersi sul problema di interpretazione della norma processuale proposto dalla censura in esso contenuta. Con il secondo motivo di ricorso, denunziando insufficiente e/o contraddittoria motivazione cerca punti decisivi della controversia, la ricorrente, premesso che il licenziamento del AL era stato motivato con riferimento a quattro circostanze, ciascuna delle quali era stata esaminata e valutata dal giudice di merito, assume 105 tuttavia che la motivazione della decisione della corte d'appello con riferimento a tre dei quattro addebiti sarebbe insufficiente e/o contraddittorie, sotto vari profili. Per un ordinato iter motivazionale, conviene riferire delle censure formulate nel ricorso, ponendole in relazione con le affermazioni della sentenza riguardanti ciascuno degli addebiti mossi al lavoratore, e posti a base del licenziamento. Prima di tutto vanno dunque prese in esame le critiche mosse alla motivazione della corte milanese, in ordine alla esclusione dell'addebito, mosso al AL, di aver fatto certificazioni di collaudo con il metodo E.C (abbreviazione di Eddy Current) senza avere la prescritta autorizzazione o patentino. La censura può suddividersi in due parti. Nella prima viene in sostanza criticata la giustificazione razionale dell'affermazione, contenuta in sentenza, che non tutta la produzione della ricorrente era soggetta al collaudo con il metodo EC 0, quantomeno, che essa non era soggetta a controlli per i quali fosse necessario il cosiddetto patentino. La seconda parte mette in evidenza l'erroneità dell'affermazione secondo cui l'azienda era a conoscenza che di tale patentino il AL non era in possesso. A supporto della prima parte della censura, dopo aver riportato la descrizione scientifica del metodo diagnostico in base al quale dovevano essere effettuati i collaudi, dopo aver affermato che da tale descrizione si desume trattarsi di un metodo non distruttivo, dopo aver dato conto della normativa europea sulla disciplina della qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive, dopo aver riferito sulle modalità di rilascio delle abitazioni alla certificazione, la ricorrente afferma che non si comprenderebbe come, in base alle prove testimoniali, la corte d'appello possa esser giunta alla conclusione criticata, L'erroneità della conclusione sarebbe desumibile dal fatto che secondo la corte il teste TR aveva affermato 6 che non tutta la produzione della CE era soggetta al collaudo con il metodo più volte richiamato mentre, invece, il teste aveva dichiarato che tutta la produzione era generalmente collaudata con tale metodo. Inoltre le ulteriori deposizioni testimoniali ( RO, NZ, e ON) sarebbero nel senso che tutti, o quasi, i prodotti della CE richiedevano il collaudo con metodo E.C.. Sarebbero poi erronee, perché contrarie alle sopra riferite regole sulla certificazione, le dichiarazioni dei testi TR e Di NO, in base alle quali la corte, prendendo in esame il documento contenente certificati di collaudo sottoscritti da AL, aveva concluso che esso non riguardava tubi per i quali fosse necessario il collaudo E.C. e il patentino. Sarebbe contraddittorio inoltre ritenere, come aveva fatto la corte, che quanto affermato dai testi appena indicati, trovasse conforto nelle deposizioni dei testi ON e AP. Il primo dei due infatti aveva riferito che dai certificati di collaudo che gli venivano mostrati non si evinceva se per tali collaudi era necessario - il controllo da parte di un collaudatore di secondo livello. Ma ciò, secondo la ricorrente, non esclude, come ritenuto dalla Corte milanese, la necessità dell'abilitazione, riferendosi tale dichiarazione piuttosto al livello di certificazione di cui all'articolo 4 del regolamento sulla qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive. Quanto al AP, egli aveva affermato che i certificati che gli si mostravano non erano i certificati E.C. ma quelli relativi alla qualità. Ne risulterebbe quindi provato che il AL, pacificamente non in possesso del patentino, aveva sottoscritto i certificati di collaudo. Quanto alla seconda parte della censura, dopo aver ricordato di essersi avvalsa della collaborazione del AL, quale consulente esterno esperto in metallurgia, precedentemente all'assunzione, ritenendo che lo stesso fosse persona certificata, e di 7 non aver quindi provveduto, agli adempimenti a carico del datore di lavoro per il rilascio dell'autorizzazione ad operare, previsti dalle norme vigenti in materia di certificazione dell'abilitazione, la ricorrente mette in rilievo che lo stesso AL, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, aveva riferito di aver sempre operato impostando e dando le disposizioni su come dovevano essere eseguiti i sistemi di controllo di qualità nell'ambito della CE. Essa lamenta poi che la corte di appello non avrebbe tenuto in alcuna considerazione numerose note (riportate solo con la data e con il numero di produzione documentale nei gradi di merito) che attestavano come il AL fosse professionalmente preparato e che lo stesso si era occupato delle certificazioni dei collaudi in azienda. Sottolinea ancora l'ambiguità del comportamento del AL nella lettera 23 novembre 1998, dove alla proposta di mettersi in ferie, fattagli dall'azienda, egli aveva risposto che le ferie improvvise gli sembravano “poco opportune soprattutto per le lavorazioni e i collaudi dei tubi in corso, tubi secondo la specifica TUEV ADW2, che richiedono la presenza di personale qualificato", così ingenerando nella società l'ulteriore convincimento del possesso da parte del dipendente della qualifica necessaria per la certificazione. Aggiunge la ricorrente, riportando le dichiarazioni dei testi RO e NT, che seppure a tali testimoni non risultava che il AL avesse dichiarato di essere abilitato, essi non avevano potuto "riferire di averlo sentito precisare di non esserlo, perché mai stesso lo ha ( aveva) ammesso". Inoltre nel momento in cui il TR, persona in effetti certificata, aveva lasciato l'azienda non vi era prova che, il AL, come egli affermava, avesse comunicato all'azienda la circostanza che non vi era più alcun dipendente abilitato alla certificazione. Al riguardo la ricorrente precisa che in effetti il teste ON, responsabile commerciale della CE, all'epoca dei fatti, aveva ricordato che quando il TR si era dimesso "nelle riunioni in cui era presente 8 l'ER (amministratore unico della società) il AL fece presente la necessità di assumere o qualificare un tecnico per la certificazione” e sottolinea che però il teste non aveva riferito "la notizia più eclatante e che cioè il AL aveva dichiarato di non poter effettuare la certificazione perché privo dell'abilitazione, proprio perché tale notizia evidentemente non era mai giunta alle sue orecchie." Sarebbe poi perlomeno strano che lo stesso AL, in sede di interrogatorio libero, avesse affermato di non ricordare se nel periodo in questione, ossia dal febbraio 1998, era stato necessario certificare prodotti che richiedevano l'abilitazione E.C. e che avesse aggiunto che se ciò era avvenuto la certificazione poteva esser fatta dal NT. In definitiva a fronte di tante incongruenze, secondo il ricorrente la realtà sarebbe quella riferita dal teste AP, ossia che alla fine del 1998 “era saltato fuori che né il AL né il NT avevano il patentino per certificare". La contestazione alla parte della motivazione con cui la corte milanese ha escluso che il datore di lavoro avesse provato l'addebito, fatto al AL, di aver consegnato tubi difettosi e non controllati, è articolata nelle seguenti affermazioni. Il giudice del secondo grado ha rilevato la mancanza di prova, ma in realtà la prova offerta dalla CE è documentale e consiste nei documenti dal n. 5 al n. 15 contenuti nel fascicolo di primo grado. In ogni caso dall'addebito suddetto il AL si era difeso nel ricorso introduttivo affermando semplicemente che non era suo compito collaudare materialmente i tubi. Ma la questione doveva essere diversamente inquadrata. Nella sua funzione di responsabile del servizio qualità, infatti, il signor AL doveva verificare le procedure e lo svolgimento delle stesse come egli del resto aveva ammesso sempre nel ricorso. Vi era inoltre prova testimoniale dell'addebito. Ed invero il teste RO aveva affermato che il AL era responsabile della qualità per 1' intero ciclo produttivo dall'ordine alla spedizione, precisando che compito del AL 9 era di predisporre la procedura per i collaudi sulla base della normativa e seguire che venisse rispettata dai tecnici. Il teste NZ aveva ricordato che varie volte era accaduto che il AL avesse fermato la produzione per motivi di controllo e per ovviare a difetti nella produzione stessa,ed aveva aggiunto che, secondo lui, il AL aveva pieni poteri sull'andamento della produzione, confermando che nella seconda metà del 1998 numerosi tubi destinati alla CHEMA erano ritornati in stabilimento perché difettosi. Il teste AP aveva riferito che il AL ed il NT taravano le macchine in linea e fuori linea, comprese le saldature ed effettuavano i controlli sulle macchine in movimento, ed aveva anche confermato che il AL, nella sua qualità, in caso di necessità poteva fermare la produzione e le spedizioni. La ricorrente fa ancora riferimento ad una circolare redatta dal AL, che indica come doc. 40, e ad un ulteriore documento, indicato con il n. 41, dal quale sarebbe emerso che nel corso di una riunione, tenutasi il 30 maggio 1998, cui era presente anche il AL, l'amministratore unico signor ER aveva ribadito che il collaudo quando trova difettosità in profila deve fermare la macchina. Da tutto ciò emergerebbe che il AL doveva essere considerato responsabile dei difetti contestati dai clienti citati poiché era suo compito predisporre i parametri di controllo e verificare l'esecuzione della procedura. Il che, in sostanza, sarebbe stato ammesso dallo stesso AL in sede di interrogatorio libero quando egli aveva ammesso di poter intervenire disponendo variazioni caratura di strumenti di controllo. L'esclusione dell'addebito di non aver esercitato il dovuto controllo su altri dipendenti, del quale il giudice del merito aveva rilevato l'assoluta genericità, è censurata sotto il profilo della omessa considerazione del fatto relativo al signor NT ossia della mancata comunicazione da parte del AL dela circostanza che il signor NT non era persona certificata, e del fatto che il AL aveva 10 consentito al NT di sottoscrivere i certificati di collaudo. Ciò determinerebbe di per sé un insufficienza della motivazione. Gli ampi stralci delle riferite censure sono ad avviso di questa corte la più eloquente dimostrazione della sostanziale estraneità del motivo in esame al modello delineato dall'articolo 360 n. 5 del codice di procedura civile. Vale infatti ricordare che il vizio di insufficiente motivazione ricorre quando il giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento ovvero il criterio logico e la "ratio decidendi" che lo ha guidato, e che la delineazione del percorso logico seguito si risolve nella descrizione del legame tra gli elementi interni determinanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla decisione adottata e nella esclusione, attraverso adeguata critica, della rilevanza di ogni elemento esterno al percorso logico seguito, di natura materiale, logica o processuale, ed astrattamente idoneo a delineare conseguenze divergenti dalla adottata decisione ( Cass. 12 novembre 1997, n. 11198). D'altra parte, e simmetricamente, nel giudizio di legittimità, quando il ricorrente lamenti una omessa od insufficiente motivazione da parte del giudice di merito, egli ha l'onere di indicare quale circostanza processuale il giudice di merito abbia trascurato ovvero per quale motivo logico-giuridico la ricostruzione del fatto ignoto data dal giudice sia carente (Cass.19 aprile 1996, n.3723). Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, non conferisce infatti alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica in relazione ad un ".punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio"- le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, 11 esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (così, per tutte, Cass. S.U. 27 dicembre 1997, n. 13045; Cass. 17 gennaio 2000, n. 456) Il motivo di ricorso ora in esame è assai lontano dai principi appena enunziati, dal momento che la ricorrente chiede in sostanza a questa Corte di riesaminare direttamente le risultanze istruttorie, senza in alcun modo mettere in rilievo né puntuali contraddizioni fra le conclusioni cui è giunto la corte milanese e le affermazioni dei testi riferite, nè l'omessa considerazione di aspetti fondamentali delle testimonianze stesse, la cui valutazione avrebbe potuto portare con giudizio di certezza e non di mera probabilità a conclusioni diverse da quelle adottate. Il motivo si risolve tutto in una (proposta di) reinterpretazione in senso favorevole al ricorrente quanto è emerso in istruttoria, assai spesso, peraltro, con riferimento a dati di documentali, il cui contenuto non è neanche riportato. Emblematiche di questa impostazione sono le non infrequenti affermazioni secondo cui talune dichiarazioni dei testi sarebbero inesatte, altre sarebbero state inesattamente intese, altre ancora, avendo un determinato contenuto escluderebbero la veridicità di altre asserzioni, benché non incompatibili con il contenuto confermato ( v., in particolare, il commento alla testimonianza ON, riguardo alla riunione con l'amministratore unico cui aveva partecipato il AL). Il motivo è palesemente inammissibile e va dunque disatteso. Con il terzo motivo di ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'articolo 2697 del codice civile, l'esclusione dell'addebito mosso al AL, di aver preso un giorno di ferie senza autorizzazioni è censurata sul rilievo che, 12 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 non avendo il AL negato nel ricorso introduttivo del giudizio né negli altri successivi di aver fruito di una giornata di ferie contro il volere dell'amministratore unico della società, il giudice del merito limitandosi ad affermare che la ricorrente non è riuscita a dimostrare neppure che il AL avesse chiesto un giorno di ferie o meglio di permesso e che tale richiesta sia stata respinta" aveva snaturato "il principio secondo cui l'onere di provare un fatto grava su chi ha interesse ad affermarlo e, conseguentemente, che le circostanze non contestate sono da ritenersi accertate". Il motivo è infondato proprio sulla base del principio richiamato dal ricorrente. Infatti l'onere della prova degli addebiti che integrano una causa legittima di licenziamento incombe, sul datore di lavoro.Quindi la corte d'appello nell'addossare alla CE le conseguenze della mancata provadella fruizione indebita di ferie o di un permesso da parte del AL si è correttamente adeguata a tale principio. Il ricorso principale deve quindi esser rigettato. Il ricorso incidentale condizionato, proposto dal AL è assorbito.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in 20,00 oltre ad Quo 3.000, per onorari. Roma 12 marzo 2003 Il cons. est. Il Presidente Filippo Gurcuruto Stefano Ciciretti Sisflare IL CANCELLIERE zaucoDepositato in Cancellería 22 AGO. 2003 E R P joggi, IL CANCELLIEREслу sauco 13