Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
La violenza morale esercitabile dal datore di lavoro, che può determinare l'annullabilità delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, può esprimersi secondo modalità variabili e indefinite, anche non esplicite; può agire anche solo come concausa, ed essere ravvisata nella minaccia dell'esercizio di un diritto, quando la relativa prospettazione sia immotivata e strumentale. (Nella specie, il datore di lavoro aveva disposto, con provvedimento immotivato, il trasferimento entro breve termine di una dipendente in una città lontana rispetto alla corrente sede di servizio e aveva risposto alla contestazione dell'interessata senza fornire chiarimenti e minacciando il licenziamento in caso di mancata ottemperanza; la dipendente aveva quindi comunicato le sue dimissioni, quale scelta compiuta "suo malgrado" ma per lei inevitabile, e poi aveva impugnato in giudizio l'atto risolutivo; la S.C., ha annullato per vizio di motivazione la sentenza impugnata, che aveva escluso la configurabilità di una violenza morale, senza esaminare la possibile valenza coercitrice ed intimidatoria delle circostanze del caso concreto e affermando che le dimissioni rappresentavano un'iniziativa personale della lavoratrice).
Commentario • 1
- 1. Vizio del consensoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Marco Biasi Scheda sintetica Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto e, pertanto, allo stesso si applicano anche le disposizioni previste dal codice civile in materia di vizi del consenso. I vizi del consenso previsti in materia contrattuale sono l'errore, la violenza ed il dolo. Ogni contratto stipulato in presenza di uno di questi vizi può essere annullato su richiesta della parte il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo. Anche alle dimissioni (che costituiscono un atto unilaterale, e non un contratto) si applica la disciplina prevista dal codice civile in materia di vizi del consenso: in particolare, assumono …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5154 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
ELAN MO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, N^ 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA MANFREDINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERFRANCO LEONZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NOUVELLES FRONTIERES SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3050/95 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 08/01/96, R.G.N. 3468/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/98 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo;
assorbimento del 2^ motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SI ELLO, già dipendente della s.r.l. Nouvelles Frontieres Viaggi, agenzia di Brescia, come "addetta alle prenotazioni biglietterie", con ricorso al Pretore di Brescia esponeva di aver ricevuto, in data 21 agosto 1992, l'ordine di trasferimento presso gli uffici di Roma a far tempo dal 15 settembre 1992, senza alcuna motivazione o preavviso;
di aver contestato l'ordine che, tuttavia, era stato confermato - sempre senza alcuna motivazione - con telegramma del 12 settembre 1992 nel quale era stata avvertita che, in caso in caso di mancata presentazione, la sua assenza sarebbe stata considerata ingiustificata e sanzionabile ai sensi del CCNL;
di aver inviato, di conseguenza, un fax nel quale, ribadendo la illegittimità dell'ordine, rassegnava, suo malgrado le dimissioni;
di essersi presentata successivamente il 1^ ottobre 1992 presso gli uffici bresciani per prestare il suo servizio e di esserne stata allontanata;
di avere allora inviato altra lettera di contestazione e di aver ricevuto una risposta con la quale la società si trincerava dietro le dimissioni ricevute. Sulla base di questi fatti chiedeva che il giudice adito: accertasse il difetto di valido consenso alle dimissioni e le annullasse ai sensi degli artt. 1435-1394 cod.civ.;
accertasse e dichiarasse la illegittimità del trasferimento e del minacciato licenziamento con condanna della società convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva ripresa del servizio o, in subordine, e comunque, al pagamento della somma di lire 10.004.520, pari a sei mensilità di retribuzione. Con sentenza in data 18 gennaio 1994, pronunciata nella contumacia della società convenuta, il Pretore respingeva la domanda. La ELLO proponeva appello che il Tribunale di Brescia rigettava con sentenza 8 gennaio 1996. Muovendo dalla constatazione che sia il contratto collettivo di settore (turismo) che il contratto individuale contemplavano la facoltà dell'azienda datrice di lavoro di trasferire la dipendente in altra sede per esigenze di servizio e rilevato che, dopo aver disposto il trasferimento della ELLO e nonostante la sua espressa richiesta di chiarimenti (presentata in data 4 settembre 1992) la società Nouvelles Frontieres si era limitata a confermare, senza alcuna motivazione, il provvedimento, facendo contestualmente presente che la mancata presentazione della lavoratrice presso gli uffici di Roma sarebbe stata considerata assenza ingiustificata, sanzionabile a termini del contratto collettivo, il Tribunale osservava che, in tale situazione, la ELLO avrebbe dovuto impugnare l'immotivato trasferimento - mentre tale aspetto del problema non era stato direttamente versato in causa - ovvero attendere e impugnare il provvedimento sanzionatorio minacciato e non già rassegnare le dimissioni, salvo poi impugnarle per vizio del consenso consistente nell'asserita violenza morale esercitata dalla società nei suoi confronti attraverso il trasferimento e il minacciato licenziamento. In ogni caso, a giudizio del Tribunale, non ricorreva nel caso concreto nessuno degli elementi che connotano la violenza morale: ne' quello dell'antigiuridicità, ne' quello della coercizione o, comunque, della intimidazione tale da piegare l'altrui volontà. Difatti, dal complessivo "iter" della vicenda emergeva che le dimissioni costituivano un'iniziativa personale della ELLO, iniziativa che aveva trovato solo occasione ma non causa nel pur immotivato trasferimento e nel prospettato licenziamento, come dimostravano le lettere della lavoratrice, e soprattutto la lettera di dimissioni, il cui tono non era quello di una passiva acquiescenza alla decisione datoriale ma di una vibrata protesta, di per sè incompatibile con lo stato d'animo di un soggetto coartato e intimorito. Nè, secondo il Tribunale, assumeva alcun rilievo la circostanza che nel rassegnare le dimissioni la lavoratrice avesse precisato di esservi costretta suo malgrado, poiché l'uso di tale espressione testimoniava solo il rammarico per una scelta fatta "ob torto collo" ma pur sempre voluta e non imposta.
La ELLO chiede la cassazione della sentenza d'appello con ricorso fondato su due motivi.
La società datrice di lavoro non si è costituita.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art.112 c.p.c. ed il vizio di omessa pronuncia su domanda relativa a punto rilevante e/o decisivo della controversia (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), criticando l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la lavoratrice "non avrebbe direttamente versato in causa" il tema della legittimità sostanziale dell'ordine di trasferimento e, del pari, non avrebbe impugnato l'ordine di trasferimento. Sostiene che, viceversa, fin dal ricorso introduttivo del giudizio essa aveva chiesto espressamente di "accertare e dichiarare la nullità e/o comunque la illegittimità del trasferimento di cui alla lettera datata 21 agosto 1992 della convenuta" al preciso scopo di dimostrare la insussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del trasferimento e del minacciato licenziamento e, per converso, la configurabilità nel comportamento datoriale dei caratteri propri della violenza morale. La mancata considerazione di questa specifica domanda, frutto di un evidente "error in procedendo", avrebbe perciò impedito una compiuta valutazione della intera materia controversa e determinato l'omesso esame di un punto decisivo, consistente nella necessità di verificare se l'immotivato ordine di trasferimento e a successiva minaccia del licenziamento fossero elementi di una complessiva azione intimidatoria posta in essere dalla società per indurre la dipendente alle dimissioni.
Con il secondo motivo e con deduzione del vizio di insufficiente e inadeguata motivazione su punto decisivo della controversia, la decisione del Tribunale è censurata per aver considerato le dimissioni un atto voluto dalla lavoratrice senza dare alcuna spiegazione del perché la condotta datoriale, concretatasi in un trasferimento che la stessa sentenza d'appello riconosce essere come del tutto immotivato e nella minaccia del licenziamento, sia stata ritenuta priva di qualunque incidenza causale nella sfera volitiva della ELLO. Aggiunge la ricorrente che le sue rimostranze contro la illegittima decisione datoriale non escluderebbero affatto la coartazione e il timore rilevanti ai fini della configurabilità della violenza morale ex art.1435 cod.civ.; del resto lo stesso Tribunale sottolinea che le dimissioni furono offerte "ob torto collo", anche se mostra di ignorare il significato dell'espressione usata, che è appunto quello di una decisione assunta "controvoglia". Il ricorso è fondato in entrambi i motivi nei quali si articola. Osserva la Corte che il ricorso introduttivo del giudizio di merito come pure il ricorso in appello, il cui contenuto può essere direttamente esaminato in ragione del denunciato "error in procedendo", evidenziano che la ELLO fin dall'inizio ha %I versato in causa" il problema dell'immotivato ordine di trasferimento, facendone oggetto di una specifica domanda finalizzata all'accertamento e alla declaratoria della nullità e/o comunque della illegittimità del relativo provvedimento e del successivo minacciato licenziamento, che risulta proposta in modo distinto e separato da quella relativa all'annullamento delle dimissioni per difetto di valido consenso.
Peraltro, la indicata domanda è riprodotta nelle "conclusioni" dell'appellante riportate nell'epigrafe (punto b) della stessa sentenza impugnata ed essendone mancato completamente l'esame è necessario che un altro giudice di merito si pronunci sulle richieste formulate dalla lavoratrice;
stabilendo se e in che limiti siano in esse ravvisabili profili di possibile fondatezza.
Quanto alle censure esposte nel secondo mezzo di annullamento, non può non rilevarsi che l'accertamento del Tribunale, secondo cui la volontà espressa dalla lavoratrice nella lettera di dimissioni non fu indotta dall'azione intimidatrice posta in essere nei suoi confronti dai responsabili della società Nouvelles Frontieres, si risolve in una vera e propria tautologia. Il giudice di appello ricava infatti il convincimento che le dimissioni costituirono "una iniziativa personale dell'appellante" dalla considerazione che "la lavoratrice ha deciso per suo conto di troncare il rapporto di lavoro, senza alcuna coercizione ... ad opera della datrice di lavoro" e a riprova della esattezza di una simile conclusione porta la circostanza che la ELLO non mostrò mai passiva acquiescenza alle decisioni aziendali esprimendosi, all'opposto, sempre in toni di vibrata protesta.
Oltretutto, l'accertamento dell'attribuibilità delle dimissioni alla "iniziativa personale" della ELLO è superfluo, perché riconosce ciò che già appartiene alla struttura di un qualunque atto negoziale unilaterale, che è sempre riferibile alla volontà del soggetto che lo pone in essere.
Doveva invece, il giudice del merito verificare se quella "iniziativa personale" era stata eterodeterminata dal comportamento coercitivo e comunque intimidatorio della società datrice di lavoro, considerando tutte le peculiari circostanze del caso concreto e tutti i presupposti di fatto idonei ad assumere speciale ed univoca influenza nel processo di formazione della volontà manifestata nell'atto di dimissioni. In particolare, doveva valutare l'incidenza sulla scelta della lavoratrice delle modalità del suo trasferimento presso gli uffici della sede romana, disposto per ben due volte senza alcuna motivazione (e, dunque, con uso improprio del potere datoriale) e senza spazio sufficiente per un sollecito ricorso al giudice;
l'incidenza, altresì, del preavviso di comminatorie disciplinari di estrema gravità come il licenziamento per l'ipotesi di mancata presentazione presso tali uffici alla data indicata;
il significato delle proteste della ELLO, dichiaratasi costretta a rassegnare le dimissioni "suo malgrado", e poi adeguatamente giustificare, all'esito di tale indagine, la ravvisabilità nelle dimissioni di una genuina e libera volontà negoziale, al di fuori della erronea opinione che ogni atto voluto per ciò solo non è imposto. La cassazione della impugnata sentenza si rende, dunque, necessaria anche per le rilevate carenze di motivazione.
Ai conseguenti accertamenti di fatto provvederà il giudice di rinvio il quale terrà conto, nella nuova valutazione della vicenda, dei principi giuridici che questa Corte ha enunciato con specifico riferimento all'annullamento delle dimissioni per violenza morale (Cass. sent. 16 gennaio 1984 n. 368; 16 luglio 1996 n. 6426), identificandoli in quello che la violenza morale esercitabile dal datore di lavoro può estrinsecarsi secondo una fenomenologia variabile e indefinita, e quindi anche in modo non esplicito;
in quello che l'invalidità del recesso del lavoratore non viene meno per il fatto che la minaccia, in cui la violenza morale si estrinseca, non costituisca causa unica della manifestazione di volontà, essendo sufficiente che essa agisca come concausa;
in quello, infine, che lo stesso esercizio di un diritto soggettivo o di un potere giuridico è pur sempre limitato dai doveri di correttezza e di buona fede (artt.1175 e 1375 cod.civ.), sicché anche la rappresentazione, da parte del datore di lavoro, della intenzione di farne uso può qualificarsi come minaccia quando del diritto o del potere venga prospettato un uso strumentale, in quanto diretto non già (o non soltanto) alla realizzazione dell'interesse per la cui soddisfazione è riconosciuto dal l'ordinamento, ma al condizionamento della volontà del lavoratore.
Alla stregua dei detti principi è innegabile che anche il trasferimento del lavoratore e la prospettazione di sanzioni disciplinari per il caso di un suo rifiuto del provvedimento può integrare il requisito sopra indicato quando non sussistano le obiettive "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" cui la legge subordina l'esercizio del potere datoriale di modifica del luogo di lavoro, nell'intento evidente di proteggere il lavoratore da ogni apprezzabile disagio connesso allo spostamento ( compreso quello di carattere economico), e l'atto risulti invece diretto ad esercitare una illecita pressione psicologica sul dipendente tale da indurlo alle dimissioni e da ottenere, in questo modo, il risultato (concretante l'ingiusto vantaggio di cui all'art.1438 cod.civ.) della definitiva cessazione del rapporto di lavoro al di fuori di qualsiasi condizione giustificativa.
Naturalmente la indagine di merito dovrà essere al riguardo particolarmente rigorosa, posto che le domande di annullamento delle dimissioni possono mascherare un tardivo pentimento del lavoratore con il pretestuoso motivo che la decisione di recedere dal contratto è stata assunta sotto la spinta di (asseriti ma insussistenti) comportamenti intimidatori del datore di lavoro.
Al giudice di rinvio, designato nel Tribunale di Bergamo, è demandato di provvedere al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, al Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999