Sentenza 16 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/05/2002, n. 7149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7149 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
1 E N N O I Z 6 A 8 5 R 9 . 1 e66654 T / N S 4 I A / × I G 6 B E 2 R 07149/02 . . R A L R . L T P A . A U D D Maria;
B L E E A T A T D I N I 1 E S R 3 S N 1 E E E T . S REPUBBLICA ITALIANA I N A A _ M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA Слой 20020 composta dai magistrati presidente Francesco Cristarella Orestano rel. consigliere Giulio Graziadei 66 Giuseppe Vito Antonio Magno Salvatore Di Palma 66 Francesco Tirelli 66 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66659 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
S.n.c. TO ER di RI IN & C., già S.r.l. TO ER, in persona del socio amministratore Gregorio M 831 Minutoli Tegrimi, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Pisanelli n. 2, presso l'avv. Stefano Di Meo, che, con gli avv.ti Luigi Pinto ed Andrea Gasperini, la difende per procura a margine del controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 63/16 del 2 luglio-22 settembre 1998; sentiti il relatore cons. Graziadei;
l'avv. Pinto, per la resistente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte, considerato: -che la S.r.l. TO ER, in qualità di proprietaria di un vasto fondo sul quale insistevano una villa ed altri edifici minori, ai fini dell'invim straordinaria di cui al d.l. 13 settembre 1991 n. 299 (convertito, con modificazioni, in legge 18 novembre 1991 n. 363), ha presentato le relative dichiarazioni ed ha effettuato i corrispondenti versamenti, applicando, per tutti i beni, la riduzione prevista dall'art. 25 quinto comma lett. b) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 in favore degli immobili destinati all'esercizio di attività agricola (e non compresi in piani o lottizzazioni modificativi di tale destinazione), ed inoltre, per la villa, anche l'ulteriore riduzione prevista dal quarto comma delloM 2 stesso art. 25 in favore degli immobili d'interesse storico-artistico soggetti alla legge 1° giugno 1939 n. 1089 (rispetto ai quali sia certificata l'osservanza degli obblighi di conservazione e protezione); -che l'Ufficio del registro di Pontedera, con quattro avvisi di liquidazione, ha negato la spettanza dei predetti benefici, reputando i documenti offerti non idonei a provarne i presupposti;
-che gli atti sono stati impugnati dalla contribuente;
-che la Commissione tributaria provinciale di Pisa, con sentenza del 1996, ha respinto le tesi della Società, in riferimento all'agevolazione dell'art. 25 quarto comma, mentre le ha accolte, con sentenza del 1997, in relazione all'agevolazione dell'art. 25 quinto comma;
-che la Commissione tributaria regionale della Toscana, previa riunione degli appelli rispettivamente proposti dalla Società e dall'Ufficio, ha accolto l'uno e rigettato l'altro, osservando che "come diffusamente descritto nella pronuncia di primo grado del 1997 erano presenti tutti i requisiti per godere delle agevolazioni previste dal d.P.R. n. 643 del 1972, così come risulta dalla documentazione prodotta (certificati dei sindaci del Comune di Laiatico e del Comune di Peccioli, dichiarazione della Soprintendenza di Pisa, dichiarazione dell'Amministrazione provinciale di Pisa, certificato del Servizio per i contributi agricoli unificati)"; М 3 -che l'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato 1'8 novembre 1999 alla S.n.c. TO ER, già S.r.l. TO ER, ha chiesto la cassazione della decisione della Commissione regionale, addebitandole, con due connessi motivi, di non aver pronunciato sulle proprie deduzioni circa l'inapplicabilità della riduzione d'imposta di cui all'art. 25 quinto comma, in presenza di documentazione sulla destinazione degli immobili e sulla loro mancata inclusione in strumenti urbanistici rilasciata e trasmessa solo tardivamente, dopo il termine stabilito per la presentazione della denuncia, ed inoltre di aver trascurato, quanto alla riduzione di cui all'art. 25 quarto comma, che vincolo storico-artistico era stato imposto successivamente al 31 ottobre 1991, e quindi era posteriore al periodo rilevante per l'invim; -che la TO ER ha replicato con controricorso, poi illustrandolo con memoria;
-che le riduzioni d'imposta di cui alle citate disposizioni sono accordate con riguardo all'effettiva destinazione ed alla condizione giuridica degli immobili nel periodo influente per la determinazione dell'incremento di valore tassabile, e di conseguenza richiedono che la relativa prova, ancorchè formata ed allegata in epoca successiva (come consentito dall'assenza di disposizioni che fissino in proposito termini di decadenza), faccia riferimento a detto periodo;
M -che il dibattito, in entrambi i gradi del giudizio di merito, ha investito l'idoneità della documentazione prodotta dalla Società a fornire l'indicata dimostrazione;
-che la sentenza impugnata, con la riportata enunciazione di raggiungimento della prova, non ha offerto sufficiente giustificazione della soluzione favorevole alla contribuente, omettendo di specificare il contenuto argomentativo della decisione di primo grado cui ha prestato adesione e mancando di ogni notazione circa i fatti che i documenti acquisiti evidenziavano e le corrispondenti date;
-che la rilevata inadeguatezza della motivazione esige, con l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso dell'Amministrazione, la cassazione della sentenza impugnata, per un riesame in sede di rinvio che tenga conto della decisività del menzionato parametro temporale;
-che al Giudice di rinvio, da designarsi in altra Sezione della stessa Commissione regionale, si affida anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità;
p.q.m.
-accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione E della Commissione tributaria regionale della Toscana. N IO Z 5 Roma, 15 febbraio 2002. A . R N 6 A T - I 8 S I 9 Il presidenteregidentie ll B R 1 G . / E L A 4 L R / T A 6 Il consigliere rel. est. U 2 A . B . B D A I R . T É P R DEPOSITATO IN CANCELLERIA . T 1 T D 3 N 1 IL CANCELLIERE C1 1.6 MAG. 2002 E L S E , I NN IS D A ta NCELL Oggi I ttis Ba R NZ E IL CA T A Inn M