CASS
Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 18855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18855 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI nel procedimento a carico di: XXXXXXXXXXXXXXXX nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/12/2025 del GIP TRIB. MINORENNI di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO OL, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore di XXXXXXXXXXXXXXXX, Avv.ETTORE CENSANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni del Tribunale di Bari che aveva assolto XXXXXXXXXXXXXXXX dal reato di cui all’art. 648 cod. pen.; con successiva istanza del 14 gennaio 2026, il Procuratore della Repubblica dichiarava di rinunciare all’appello che, pertanto, veniva dichiarato inammissibile e proponeva successivamente ricorso per cassazione, eccependo:
1.1 violazione degli artt. 110 e 648 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata aveva escluso la configurabilità nel delitto di ricettazione per il solo fatto che non era stato accertato Penale Sent. Sez. 2 Num. 18855 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 17/04/2026 chi, tra i soggetti presenti sull’autovettura rubata, ne fosse alla guida;
tale statuizione si poneva in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui il concorso nel reato di ricettazione può configurarsi anche in capo al passeggero del veicolo, ove ricorrano elementi sintomatici della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene;
1.2 violazione dell’art. 62 cod. proc pen. in quanto erano state valorizzate, ai fini della decisione assolutoria, dichiarazioni asseritamente rese dall’imputato nell’immediatezza dei fatti, contenute esclusivamente in una annotazione di servizio dei carabinieri, come tali processualmente inutilizzabili;
1.3 manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui era stata ritenuta neutra la fuga dell’imputato alla vista delle Forze dell’Ordine e ne aveva ipotizzato cause alternative meramente congetturali, senza alcun riscontro negli atti o, peggio, ne aveva ipotizzato cause rivenienti da dichiarazioni inutilizzabili;
parimenti illogica era la pretesa di individuare con certezza il conducente dell’auto quale presupposto indefettibile per l’affermazione di responsabilità, introducendo un onere probatorio non richiesto dalla legge e non coerente con la natura concorsuale del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve rilevare che con diverse pronunce questa Corte di legittimità ha già affermato l’insufficienza ai fini del concorso in ricettazione della condizione di passeggero a bordo di un mezzo poi risultato di origine illecita. In particolare, si è stabilito che l'integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto (Sez. 2, n. 12763 del 11/03/2011, Rv. 249863 - 01) che non può essere ricavata dalla mera presenza a bordo del mezzo. Con altro intervento si è annullata la sentenza di condanna fondata sulla mera presenza dell'imputato, quale passeggero, a bordo dell'autovettura di provenienza furtiva condotta dal coimputato, rilevando come occorresse dar conto dei profili partecipativi, da parte medesimo, alla già avvenuta consumazione del delitto (Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Rv. 270292 - 01).
1.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile attesa la sua genericità, posto che il Pubblico ministero non ha allegato né indicato dove sia reperibile l’annotazione dei carabinieri che avrebbe riportato le dichiarazioni dell’imputato.
1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, si deve ribadire che In questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. 2 Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma l'interpretazione da attribuire in ordine al comportamento dell’imputato, fuggito alla vista dei militari, diversa da quella contenuta nell’ultima pagina della sentenza impugnata In conclusione, nei motivi di ricorso sono state esposte censure che costituiscono valutazioni di merito sulle quali non è ammesso sindacato nella presente sede, per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 17/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO OL, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore di XXXXXXXXXXXXXXXX, Avv.ETTORE CENSANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni del Tribunale di Bari che aveva assolto XXXXXXXXXXXXXXXX dal reato di cui all’art. 648 cod. pen.; con successiva istanza del 14 gennaio 2026, il Procuratore della Repubblica dichiarava di rinunciare all’appello che, pertanto, veniva dichiarato inammissibile e proponeva successivamente ricorso per cassazione, eccependo:
1.1 violazione degli artt. 110 e 648 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata aveva escluso la configurabilità nel delitto di ricettazione per il solo fatto che non era stato accertato Penale Sent. Sez. 2 Num. 18855 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 17/04/2026 chi, tra i soggetti presenti sull’autovettura rubata, ne fosse alla guida;
tale statuizione si poneva in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui il concorso nel reato di ricettazione può configurarsi anche in capo al passeggero del veicolo, ove ricorrano elementi sintomatici della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene;
1.2 violazione dell’art. 62 cod. proc pen. in quanto erano state valorizzate, ai fini della decisione assolutoria, dichiarazioni asseritamente rese dall’imputato nell’immediatezza dei fatti, contenute esclusivamente in una annotazione di servizio dei carabinieri, come tali processualmente inutilizzabili;
1.3 manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui era stata ritenuta neutra la fuga dell’imputato alla vista delle Forze dell’Ordine e ne aveva ipotizzato cause alternative meramente congetturali, senza alcun riscontro negli atti o, peggio, ne aveva ipotizzato cause rivenienti da dichiarazioni inutilizzabili;
parimenti illogica era la pretesa di individuare con certezza il conducente dell’auto quale presupposto indefettibile per l’affermazione di responsabilità, introducendo un onere probatorio non richiesto dalla legge e non coerente con la natura concorsuale del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve rilevare che con diverse pronunce questa Corte di legittimità ha già affermato l’insufficienza ai fini del concorso in ricettazione della condizione di passeggero a bordo di un mezzo poi risultato di origine illecita. In particolare, si è stabilito che l'integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto (Sez. 2, n. 12763 del 11/03/2011, Rv. 249863 - 01) che non può essere ricavata dalla mera presenza a bordo del mezzo. Con altro intervento si è annullata la sentenza di condanna fondata sulla mera presenza dell'imputato, quale passeggero, a bordo dell'autovettura di provenienza furtiva condotta dal coimputato, rilevando come occorresse dar conto dei profili partecipativi, da parte medesimo, alla già avvenuta consumazione del delitto (Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Rv. 270292 - 01).
1.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile attesa la sua genericità, posto che il Pubblico ministero non ha allegato né indicato dove sia reperibile l’annotazione dei carabinieri che avrebbe riportato le dichiarazioni dell’imputato.
1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, si deve ribadire che In questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. 2 Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma l'interpretazione da attribuire in ordine al comportamento dell’imputato, fuggito alla vista dei militari, diversa da quella contenuta nell’ultima pagina della sentenza impugnata In conclusione, nei motivi di ricorso sono state esposte censure che costituiscono valutazioni di merito sulle quali non è ammesso sindacato nella presente sede, per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 17/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3