Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5446 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B 5446/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM D SEZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.13373/98 Dott. Paolino Presidente DELL'ANNO Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 11726 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Cons. Relatore Ud. 05/02/01 Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
ricorrente
contro
LI AT, intimato - avversO la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 966/97 depositata il 10.7.97 (causa n. 2557/96 r.g.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 5/02/2001 dal Relatore Cons. 603 Qu Giovanni Mammone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi e per l'accoglimento del terzo. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Paola presentato il 26.4.94, LL IL esponeva di aver ricevuto in data 28.11.87 i ratei di prestazioni assistenziali di invalidità civile, senza nulla ricevere per rivalutazione ed interessi sui detti ratei. Chiedeva, pertanto, la concessione di decreto ingiuntivo per tali titoli nei confronti del Ministero dell'Interno. Concesso il decreto per £ 6.343.933, proponeva opposizione l'Amministrazione eccependo la prescrizione quinquennale e chiedendo il rigetto della domanda. Costituitosi l'attore, il Pretore, con sentenza del 27.9.96 revocava il decreto, dichiarava estinto il credito per prescrizione ordinaria relativamente a rivalutazione ed interessi sui ratei maturati fino al 26.4.84 e condannava il Ministero al pagamento di £ 1.775.908, quale credito maturato per gli stessi titoli dalla data del 27.4.84 fino al 28.11.87, data del pagamento degli arretrati. Proponeva appello il LL deducendo che il 2 24 termine prescrizionale nella specie decorreva dalla e, pertanto,data della liquidazione degli arretrati dal 28.11.97; chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda così come formulata, non essendosi verificata prescrizione. Costituendosi, il Ministero proponeva appello incidentale invocando la prescrizione decennale. Con sentenza del 5.5.97 il Tribunale di Catanzaro accoglieva l'appello, rigettando l'opposizione. Il secondo giudice affermava che rivalutazione ed interessi spettavano dalla data del provvedimento di reiezione in sede amministrativa, о dal 120° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa. La prescrizione, invece, decorreva solo dal momento in cui 1'invalido era in condizione di far valere il diritto e, cioè, dalla liquidazione della prestazione, da quando solamente poteva ritenersi acclarato l'inadempiemnto dell'Ammisnistrazione in punto di rivalutazione ed interessi. Nella fattispecie concreta, pertanto, considerata la data della liquidazione della prestazione principale, non poteva ritenersi maturata la prescrizione decennale, essendo stata la domanda proposta il 26.4.94, prima che la prescrizione stessa si realizzasse. Il Tribunale riteneva, invece, inammissibile Qui 3 l'appello incidentale per mancanza di interesse. Avverso questa sentenza propone ricorso il Ministero dell'Interno deducendo tre motivi. Non si è costituito il LL. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 2948 C.C. e dell'art. 129, C. 1, del r.d.l. 1827/35, nonché carenza di motivazione. Al prescrizionecaso di specie è applicabile la quinquennale, trattandosi di credito accessorio attinente a credito principale già liquidato. Essendo quinquennale il termine prescrizionale relativo ai ratei liquidati ma non riscossi, per gli accessori maturati alla data della liquidazione del capitale deve trovare applicazione lo stesso termine, atteso che il credito per rivalutazione ed interessi ha la stessa natura del credito principale. Con il secondo motivo è dedotta violazione degli artt. 2938 e 2948, n. 5, c.C., e dell'art. 437 c.p.c., nonché carente motivazione. Quantunque fosse stata eccepita la prescrizione decennale, in grado di appello avrebbe potuto essere rilevato il diverso termine quinquennale, sia per l'appello incidentale proposto dall'amministrazione, sia per i poteri officiosi del giudice che, in attuazione del principio iura novit Que curia, avrebbe potuto ricollegare la prescrizione a norma diversa da quella invocata. Con il terzo motivo, proposto in subordine, dedotta violazione degli articoli 2935 e 2946 C.C., nonché carenza di motivazione. Con riferimento all'eccepita prescrizione decennale del credito per rivalutazione ed interessi, il dies a quo per la decorrenza del termine avrebbe dovuto essere fissato al momento del riconoscimento del diritto in sede amministrativa e non alla data di liquidazione del credito per l'importo capitale. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Il primo motivo deve essere rigettato. Il Ministero ricorrente parte dall'esatto presupposto che la rivalutazione e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali ed assistenziali costituiscono una componente essenziale del credito, destinata ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore. Questa omogeneità di natura comporta l'impossibilità di ritenere assoggettata la porzione di credito imputabile ad interessi e rivalutazione ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio della porzione Qu ascrivibile a capitale (cfr. Cass.
6.9.97 n. 8649, 23.6.92 n. 7661, 16.4.92 n. 4666). Ferma restando l'imprescrittibilità del diritto prestazione previdenziale о assistenziale, si alla prescrivono, invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè singoli crediti periodicamente risorgenti (che maturano ciascun mese o alla scadenza di un più lungo periodo), ovvero i ratei. La regola generale per i ratei della prestazione previdenziale o assistenziale è la prescrizione decennale, mentre opera la prescrizione quinquennale solo per i ratei liquidi, intendendo tale liquidità non alla luce della nozione legale dell'art. 1282 C.C., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa, con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come desumibile dall'art. 129 r.d.l. 1827/1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni le rate di pensione non riscosse (cfr. Cass. 22.5.97 n. 7882, 1.4.94 n. 3188, 17.3.94 n. 2562, 21.5.90 n. 6245). Ne segue che il diritto di credito relativo a somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido. In altri termini, il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia Eu permanere la illiquidità, nel senso precisato, del credito alla parte residua, di modo che la liquidazione della sorte capitale senza gli interessi e la rivalutazione comporta una divaricazione nel regime della prescrizione, nel senso che per la prima si applica la prescrizione quinquennale e per i secondi quella decennale (Cass. 14.1.98 n. 292, 7.5.93 n. 5289, 1.4.93 n. 3933). Facendo applicazione di questi principi e considerando che nel caso di specie, mentre i ratei di prestazione erano stati riscossi, interessi rivalutazione, all'atto della domanda erano illiquidi, deve ritenersi che correttamente il giudice di merito abbia fatto applicazione della prescrizione decennale. Tale pronunzia esclude la rilevanza della questione dedotta con il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la pronunzia di merito per non aver applicato la prescrizione quinquennale, diversamente qualificando quella invocata dall'Amministrazione. Conseguentemente, debbono essere rigettati motivi primi e secondo. E', invece, fondato il terzo motivo. In punto di decorrenza del termine di prescrizione, la giurisprudenza di questa Corte ormai orientata a ritenere che, in forza della generale disposizione Qu 7 dell'articolo 7 della 1. 11.8.73 n. 533, il provvedimento illegittimamente negativo о l'inutile centoventi giorni dalla data di decorso dei presentazione in via amministrativa della domanda di prestazione segnano il momento dell'esigibilità del credito previdenziale o assistenziale, per cui è solo da tale momento che decorre la prescrizione (Cass. 24.5.94 n. 5044 e 17.11.94 n. 9720), relativamente al primo dei ratei in cui tale credito si articola e che costituscono oggetto di altrettante obbligazioni reciprocamente autonome. Rispetto ai ratei successivi al primo non si pone un problema di spatium deliberandi, potendo il soggetto debitore valersi dello stesso solo al fine del riconoscimento del diritto alla prestazione in sè considerata, per cui il momento dell'esigibilità e, per quanto qui interessa, il dies a quo del termine prescrizionale coincidono con quello della maturazione secondo la periodicità e le scadenze stabilite in relazione ai vari tipi di prestazione. Il giudice di merito non ha fatto applicazione di tale principio, in quanto ha individuato come momento di decorrenza della prescrizione quello del pagamento dei ratei arretrati, anzichè il momento a partire dal quale il diritto alla prestazione assistenziale poteva essere fatto valere in giudizio. Il computo del periodo ош 8 di prescrizione, invece, per il principio sopra enunziato, avrebbe dovuto effettuarsi per la rivalutazione e gli interessi relativi al primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda di prestazione;
per la rivalutazione e gli interessi sui dalle rispettive restanti ratei pagati in ritardo, scadenze di ciascuno di essi. all'esistenza di eventuali atti Quanto interruttivi, diversi ed anteriori rispetto alla domanda giudiziale, potrebbero in ipotesi essere identificati nel pagamento del capitale, se eseguito carattere parziale con il riconoscimento del con la riserva di provedere dell'adempimento e successivamente alla corresponsione di rivalutazione ed interessi. Ma il Tribunale, per effetto dell'errore di diritto in cui è incorso, si è limitato ad accertare la data del pagamento del capitale arretrato, omettendo ogni indagine sulla data di presentazione della domanda amministrativa e sulle modalità con le quali è avvenuto il pagamento dei ratei arretrati. Per questa ragione, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, il quale procederà ai necessari accertamenti di fatto uniformandosi al seguente principio di diritto: "il credito per 9 rivalutazione ed interessi legali, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo, si . prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 C.C., salvo che il solvens non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori". Allo stesso giudice, che si designa nella Corte di appello di Catanzaro in funzione di giudice del lavoro, deve rimettersi, altresì, ai sensi dell'art. 385, c. 3, c.p.c., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte rigetta primi due motivi e, in accoglimento del terzo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, anche per le spese. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2001 Il Presidente frlin. Mu hun. ضعه поиски пипат том Il Consigliere estensore 10 Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cancellerla oggi, 11 APR 2001 IL CANCELLIERE 3 3 5 0 . 1 N . T 3 A R 7 S - A S ' 3 A L - I T L 1 D , E 1 , A D S O I E E L S P L G S N O G E I B E S N I L I G D A O A A A L O T L D S E O E D P , O M I D A O I D G E E T R N E S E