Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/03/2001, n. 3167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3167 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
E N 6 O I 8 9 Z 1 5 A / . R 4 A / T IC 8 S I L . B G ITALIANA R . E A . P L R . T L D OGGETTO U A L B ITALANO WE DEL POPOL E D E D R I.V.A.: rettifica E I T E SUPREMA DI CASSATIONE T S : N N E p 5 E R S 1 5 S 1 E I . E T A SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA N A M composta dai Magistrati: R.G. N. 16621/97 Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Cron. 6573 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud. 29.11.2000 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso iscritto al n. 16621 R.G. 1997, proposto UFFICIO COPIE Richiesta copia studio da dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000PASCUCCI SABATO, rappresentato e difeso, in virtù di procura per diritti L. il 5 MAR. 2001 speciale autenticata il 28 ottobre 1997 dal notar Delli Veneri di San IL CANCELLIERE Giorgio del Sannio (rep. n. 41991), dall'avv. Eugenio SIBILIO, domiciliatario in Roma nello studio dell'avv. Alfonso Picone, alla via Alberico II n. 4;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello 4 8 9 1 Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- controricorrente -
1 per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 15 maggio 1997, depositata col n. 1460 il 28 maggio 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 29 novembre 2000; - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. De Felice per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per la rimessione alle Sezioni Unite. Svolgimento del processo 1.- SA PA (erroneamente indicato come Roberto nell'intestazione della sentenza impugnata) convenne davanti al Tribunale di Benevento - con citazione del 17 giugno 1985 - il Ministero delle Finanze per la dichiarazione d'inefficacia della ingiunzione di pagamento, relativa all'imposta sul valore aggiunto per il 1980, derivante dall'accertamento induttivo n. 80570984, assumendola non dovuta, oltre che per decadenza, per l'esenzione di cui all'art. 10 del d.P.R. 633/1972. Sulla resistenza della Amministrazione, il Tribunale con sentenza 8/26 marzo 1988 - affermò la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza per territorio del Tribunale di Napoli, davanti al quale la causa venne tempestivamente riassunta -con citazione del 27 giugno 1988 - (proc. n. 13287/88 dello stesso Tribunale di Napoli). 2.- Analoghi giudizi propose il PA, sempre davanti al Tribunale di Benevento - con separate citazioni del 3 novembre 1986 - in relazione a tre ingiunzioni fiscali derivate dagli accertamenti nn. 80570784, 80570884 e 80570984 per i.v.a. 1978 (lire 1.159.000), 2 1979 (lire 5.741.000) e 1980 (lire 7.536.000). Previa riunione, it giudice istruttore, con ordinanza del 9 dicembre 1988, rimise le parti davanti al Tribunale di Napoli, con conseguente riassunzione in data 24 febbraio 1989 (proc. n. 4318/89). 3.- Riprodotte le ingiunzioni - per importi lievemente maggiorati -, il PA, con citazione del 14 luglio 1989, le impugnò direttamente davanti al Tribunale di Napoli (proc. n. 14923/89). 4.- Riunite le tre cause sopra individuate, il Tribunale di Napoli, con sentenza del 26 maggio-4 settembre 1995, affermò la cognizione esclusiva delle commissioni tributarie, in materia di i.v.a., dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. 5.- Interponeva gravame il PA, assumendo l'intervenuto giudicato sulla giurisdizione;
chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per effetto dell'istanza di definizione agevolata frattanto formulata ai sensi della legge 413/1991; sollecitando una diversa regolamentazione delle spese, poste a suo carico dal primo giudice. 6.- La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 15 maggio 1997 depositata col n. 1460 il 28 maggio seguente, ha affermato il giudicato sulla giurisdizione limitatamente al procedimento 'sub' 1, che, previa separazione, ha rimesso al primo giudice 'ex' art. 353 c.p.c.; per il resto - in particolare, escludendo il valore di sentenza in relazione all'ordinanza dell'istruttore riportata al n. 2 che precede -, ha confermato la decisione impugnata, compensando fra le parti un quarto delle spese dell'intero giudizio e ponendo la frazione residua a carico del PA. 3 7. Per la cassazione ricorre quest'ultimo, con unico complesso motivo, giusta atto notificato il 27 novembre 1997 all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli. 8.- Disposta (ord. 4 novembre 1999) la rinnovazione della notifica all'Avvocatura generale, con rituale adempimento (atto notificato il 10 dicembre successivo), resiste l'Amministrazione finanziaria, con controricorso notificato il 13 gennaio 2000. Motivi della decisione 9.- Denunziando 'nullità della sentenza per violazione dell'art. 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c. in relazione all'art. 9 c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 151 e 91 c.p.c.', il ricorrente formula le censure seguenti alla sentenza impugnata: a) indebitamente è stato omesso l'esame della documentazione prodotta e dei documenti acquisiti, con erronea ricostruzione del fatto e conseguente vizio di motivazione;
b) altrettanto erroneamente il gravame attinente alla intervenuta estinzione del giudizio, ai sensi della legge 413/1991, è stato limitato alla causa rimessa (previa separazione, essa stessa fondata su considerazioni 'illogiche e incoerenti') al primo giudice 'ex' art. 353 c.p.c.; c) non si è considerato che tutte le pretese della Amministrazione erano state contestate - sulla base dell'affermazione di esenzione dall'i.v.a. ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 633/1972 - " poiché "il PA si è sempre dichiarato soggetto estraneo all'imposizione fiscale e, quindi, ha contestato la sua qualità di debitore fiscale", in tal modo introducendo “una questione d'imposta di competenza esclusiva del Tribunale, a norma dell'art. 9 c.p.c."; d) 4 in aggiunta a questo - che costituiva motivo principale di gravame -, il giudice 'a quo' non ha considerato la censura subordinata, afferente alla già richiamata estinzione ('ex' art. 48 della legge 413/1991 cit.), pure affermata, per gli anni in contestazione, da un precedente della stessa Corte territoriale (sent. n. 528/93); e) in ulteriore errore incorso il giudice 'a quo' nella regolamentazione delle spese, le quali, secondo il generale principio della soccombenza, andavano poste a carico della Amministrazione. 10.- Quest'ultima oppone l'inammissibilità del ricorso, 'per la genericità e incomprensibilità dei motivi', e, comunque, la sua infondatezza, trattandosi di controversia rientrante nella cognizione delle commissioni tributarie 'ex' art. 16 del d.P.R. 636/1972 e riguardando l'art. 9 c.p.c., 'ex adverso' invocato, la competenza e non la giurisdizione. 11.- II proposto ricorso si rivela inammissibile. Trascritto in premessa il dispositivo della sentenza impugnata, e riportato nella parte espositiva, in maniera succinta, il solo 'iter' processuale della complessiva vicenda, il ricorrente fa seguire, sotto la riportata intestazione, un insieme di censure, che non appaiono congruenti col provvedimento impugnato. Premesso che la statuizione circa la separazione delle cause- contestata peraltro attraverso l'apodittica affermazione di illogicità ed incoerenza- non può costituire materia del giudizio di legittimità, tutte le censure riguardanti il merito propriamente detto della controversia (mancato esame di, non precisati, documenti;
omessa considerazione del diritto 5 all'esenzione originariamente fatto valere;
carente esame sull'istanza di estinzione per condono), non attingono la sentenza della corte territoriale, che, sulle cause decise, si limita a respingere il gravame, confermando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dichiarato dal giudice di primo grado. In tale contesto, anche il richiamo alla competenza esclusiva del tribunale 'ex' art. 9 c.p.c. che già aveva costituito, secondo il -non appare per alcun ricorrente, materia principale del gravame riguardo riferibile alla sentenza impugnata, così conclusivamente privando il ricorso della necessaria 'autosufficienza' e superando la necessità d'esame della stessa questione di giurisdizione da parte delle Sezioni Unite. Resta infine assorbito il profilo relativo alle spese processuali, evidentemente condizionato al previo accoglimento delle ragioni del ricorrente. Le peculiarità della vicenda consigliano la compensazione delle spese. P. .Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2000. E SUPREM T R O Il Cons. estensore Il Presidente C Michele Canto Enrico Pápa IL CANCELLIERE C1 L P Arnaldo CasanoCrans DEPOSITATO IN CANCELLERIA -CANAR 5 Oggi IL CANCELLIERE C1 Arnaldo CasanoА ча