Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2003, n. 2327
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Sentenza 15 febbraio 2003

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Nel rito del lavoro, la parte dichiarata decaduta dall'assunzione della prova ex art. 208, cod. proc. civ. (nella specie, implicitamente, a seguito del provvedimento del giudice di primo grado che aveva dichiarato chiusa l'istruttoria), la quale deduca che la mancata assunzione è stata determinata dalla omessa comunicazione del rinvio d'ufficio dell'udienza fissata a tal fine, non può ottenerne l'assunzione in grado di appello, se non abbia denunciato, con l'impugnazione, la nullità del procedimento per violazione del principio del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2003, n. 2327
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2327
    Data del deposito : 15 febbraio 2003

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