Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2003, n. 15066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15066 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Antonio 1 5066 /03 Oggetto PRIVILEGIO COOPERATIVE SEZIONE PRIMA CIVILE DI PRODUZIONE E LAVORO Composta dagli Ill R.G.N. 23438/00 - Presidente Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere 30587 Cron. FELICETTI Consigliere Dott. Francesco 3988 RORDORF Consigliere Rep. Dott. Renato Ud. 14/02/2003 DE CHIARA- Rel. Consigliere Dott. Carlo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALLIMENTO IMPRESA CONCARI CAV. LAV. PIERO, in persona elettivamentedel Curatore fallimentare pro tempore domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso l'avvocato FRANCESCO LUIGI BRASCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato ELISABETTA CARATTINI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO CAMST 2003 S.C.R.L. in persona del legale rappresentante pro 400 tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE of presso l'avvocato PIERO AMENTA, che lo ZEBIO 37, rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO FRANCIA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 883/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 12/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2003 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Braschi per delega dell'Avvocato Carattini depositata in udienza che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ° in subordine, il suo rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La CAMST Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo e Tu- rismo s.c.r.l. propose opposizione allo stato passivo del fallimento dell'Impresa Concari cav. Pietro, chie- dendo la collocazione in privilegio generale sui beni mobili, ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 5, C. C., del suo credito di £. 57.150.985 per somministrazione di pasti, ammesso in chirografo dal giudice delegato. Resistette il curatore e l'adito Tribunale di Parma 2 respinse l'opposizione, ritenendo che, alla luce della espletata consulenza tecnica di ufficio, il lavoro per- sonale dei soci della cooperativa non assumesse un ruo- lo preponderante nella produzione del reddito, alla formazione del quale contribuiva, invece, in modo rile- vante un ingente capitale finanziario, e che il con- tratto a base del credito andasse qualificato come ap- palto, in considerazione di quanto risultava dalle fat- ture e della prevalenza del lavoro sulla materia nel confezionamento dei pasti, costituente l'oggetto del contratto stesso. Sul gravame della cooperativa, cui ha resistito la curatela, detta decisione stata integralmente rifor- mata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 12 luglio 2000. La Corte ha riconosciuto l'invocato privilegio sul duplice rilievo: - che la CAMST presentava i requisiti soggettivi delle cooperative ricavabili in base all'art. 23 d.lgs. C.p. S. n. 1577/1947, e cioè la inerenza del lavoro dei soci alla specialità della cooperativa e la prevalenza dello stesso rispetto a quello dei non soci, mentre l'ulteriore requisito della prevalenza del lavoro dei soci rispetto al capitale investito, preteso dal tribu- nale, è in realtà estraneo alla previsione normativa e dunque non necessario, come affermato dalla giurispru- 3 denza di legittimità (Cass. 2984/1997); - che, quanto al profilo oggettivo del privilegio, il rapporto a base del credito andava qualificato non come appalto d'opera, bensì come somministrazione e, in quanto tale, rientrava nel concetto di vendita di manu- fatti ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c. Avverso tale sentenza il curatore del fallimento propone ricorso per cassazione articolato in due moti- vi. Resiste con controricorso la CAMST. Entrambe le parti hanno prodotto anche memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente darsi carico 1. dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, solleva- ta dalla controricorrente sul rilievo della tardività dello stesso, notificato dopo 58 giorni dalla notifica- zione della sentenza (eseguita il 19 settembre 2000), e dunque oltre il termine massimo di 30 giorni ricavabile dal combinato disposto degli artt. 325, ult. comma ' c.p.c. e 99, quinto comma, legge fall. (il quale ultimo riduce alla metà il termine ordinario). 1.1. - L'eccezione è infondata. La notificazione della sentenza, infatti, non è stata fatta dalla CAMST al procuratore costituito (ai sensi degli artt. 285 e 170, primo comma, c.p.c.) del curatore nel giudizio di appello, avv. Carattini, bensì al mero domiciliatario, 4 2 avv. Germano;
dunque essa era inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione ai sensi dell'art. 326 c.p.c.
2. Il primo motivo del ricorso, deducendo viola- zione e falsa applicazione dell'art. 2751 bis, n. 5, C. C., nonché vizio logico e contraddittorietà della mo- tivazione, censura la sentenza impugnata per aver rite- nuto determinante, ai fini del riconoscimento del pri- vilegio, l'assoluta prevalenza del lavoro dei soci ri- spetto a quello dei non soci, sorvolando sui requisiti "effettività e pertinenza" del lavoro dei socidella "rispetto alla produzione in atto" della cooperativa. Osserva il ricorrente che tali requisiti ben pos- sono "nella sostanza tradursi nella prevalenza del fat- tore capitale sul fattore lavoro". Nella specie non po- trebbe dirsi che il lavoro dei soci sia in assoluto "pertinente rispetto alla produzione in atto, ovverosia al risultato economico aziendale" nel suo complesso, in quanto, secondo la CTU, il risultato economico della CAMST era ampiamente integrato da numerose attività, in particolare finanziarie, previste dallo statuto, e "il CTU ha ravvisato che l'oggetto sociale della CAMST è stato esteso ad attività propriamente commerciali e fi- nanziarie (non più solo l'attività limitata di produ- zione pasti) mediante la partecipazione in società di 5 52 capitali". Il ricorrente ritiene, poi, di individuare una con- traddizione nella motivazione della sentenza, ove si legge che "la differenza con le ordinarie società com- merciali sta nel fatto che in queste il lucro si tradu- ce in un vantaggio di natura tipicamente speculativa per le stesse società, mentre nelle cooperative di pro- duzione e lavoro in un beneficio economico per i singo- li soci che (...) godono direttamente ed a condizioni più favorevoli del risultato del loro lavoro, mai con i mezzi e nella misura tipica degli investimenti specula- tivi": invece secondo il ricorrente - "il problema non era tanto di discutere di 'canoni funzionali e di- mensionali', il punto era ed è verificare che la pro- duttività della cooperativa sia il risultato del lavoro dei soci (pertinenza ed effettività) e non sia invece piuttosto e prevalentemente il risultato di mezzi ed investimenti speculativi, perché allora si esce, e giu- stamente, dall'area della protezione del lavoro".
2.1 Il motivo si fonda, in sostanza, sulla tesi che la CAMST non sarebbe qualificabile come cooperativa di produzione e lavoro in ragione dell'effettiva natura del suo oggetto, che non sarebbe esclusivamente la pro- duzione di pasti, essendo quest'ultima ampiamente inte- grata, in base allo statuto, da attività di tipo finan- 6 д ziario;
con la conseguenza che il lavoro dei soci, ad- detti alla produzione alimentare, non sarebbe effetti- vamente pertinente all'attività societaria considerata nel suo complesso. Tale prospettazione (che è anche prospettazione in fatto) è però assolutamente inedita. Di essa non dà conto la sentenza impugnata, la quale non affronta il tema dell'oggetto (attività) sociale della CAMST (se non per affermare che i suoi soci "sono lavoratori che esercitano l'arte o il mestiere affine alla specialità della cooperativa di cui fanno parte"), e degli inve- stimenti finanziari della cooperativa parla esclusiva- mente nell'ambito della motivazione sul requisito della prevalenza del lavoro rispetto al capitale investito, considerandoli in maniera, per così dire, "statica", ossia come capitale investito, non già come "attività" finanziaria svolta dalla cooperativa. Né il ricorrente indica (come invece, per il principio di autosufficien- za del ricorso, avrebbe dovuto) in quale atto del giu- dizio di merito abbia sottoposta al giudice la diversa prospettazione in esame (ed è appena il caso di aggiun- gere che alla carenza di allegazioni difensive della l'eventuale iniziativa del parte non può sopperire CTU). Ne consegue che il motivo è inammissibile per novi- 7 N tà. 3. - Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 2751 bis c.c., censura la sentenza impugnata per avere qua- lificato il contratto a fondamento del credito come - e non come "contratto d' opera" - somministrazione argomentazioni contraddittorie (1' aver sulla base di affermato, da un lato, che nel contratto non assumeva rilievo il lavoro necessario a confezionare i pasti, bensì la fornitura di questi, che non comportavano una "lavorazione sofisticata diversificata", dall'altro, che i menù erano due e "variati ogni gior- no"), e per aver affermato che tale contratto rientra nel concetto di vendita di manufatti. Sostiene invece il ricorrente che, avendo il CTU posto in evidenza la particolare complessità del pro- cesso di produzione dei pasti (preparazione, lavorazio- ne, cottura, e porzionamento) e sottolineato come resti esclusa una produzione in serie a causa delle "variegate ed insormontabili esigenze degli utenti”, oggetto del contratto "non erano le cose, ma l'opus, cioè la modificazione dello stato materiale di cose preesistenti, modificazione di materie prime, con il risultato di un 'quid' completamente nuovo", e che "lo 8 a scopo del negozio era il lavoro qualificato di CAMST quale mezzo della trasformazione della materia". Aggiunge che, comunque, nel credito della CAMST vi sarebbe "una percentuale afferibile al lavoro di tra- sformazione e preparazione dei cibi ed una percentuale afferente il costo delle materie prime": pertanto il privilegio avrebbe potuto, semmai, riguardare "il solo credito relativo alla mano d'opera per la preparazione dei pasti con esclusione del credito relativo al costo della materia impiegata". 3.1. - Va anzitutto rettificato l'evidente refuso in cui è incorso il ricorrente nel definire la qualifi- cazione del contratto da lui preferita come "contratto d'opera": deve invece leggersi, evidentemente, "appalto d'opera", altrimenti non si comprenderebbe la rilevanza della questione posta, atteso che, secondo la giuri- sprudenza di questa Corte (Cass. 5640/1980 e 430/1995), 1' "appalto" - non il "contratto" - d'opera è escluso dall'ambito oggettivo del privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, C.C. Anche con tale rettifica, tuttavia, il motivo non riesce a sottrarsi al giudizio di infondatezza, per al- cuni versi, e di inammissibilità per altro verso. Esso è infondato nella parte in cui rileva la sue- sposta contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata. E invero la sentenza colloca, a pag. 23, 9 l'affermazione della mancanza di "una lavorazione sofi- sticata ° diversificata" nel contesto della più ampia considerazione delle caratteristiche del tipo di con- tratto di catering in concreto stipulato (connotato dal confezionamento del cibo all'esterno del luogo in cui viene servito, e alternativo al catering "con cucina in loco"), dalle quali trae la conclusione che oggetto dell'obbligazione era la fornitura di pasti preconfe- zionati e, dunque, aveva rilievo essenziale non il la- voro necessario al confezionamento, bensì la fornitura del cibo in sé considerata. A tale considerazione, in sé assorbente ai fini della qualificazione del rapporto ritenuta dalla Corte, quest'ultima ha tuttavia aggiun- to, ad abundantiam, l'ulteriore rilievo che la fornitu- ra del cibo "oltretutto non doveva presentare, per quanto attiene al caso di specie, caratteristiche par- ticolari, che imponessero una lavorazione sofisticata o diversificata da pasto a pasto o controlli specifici da parte del cliente". Tale passaggio, che, ad avviso del ricorrente, contraddirebbe la precedente affermazione sulla varietà dei menù, è dunque anzitutto non essen- ziale nell'economia dell'argomentazione complessiva, e, comunque, il senso di esso è la esclusione della parti- colare rilevanza del processo produttivo rispetto al prodotto finale (del facere rispetto al dare), che in 10 nessuna misura può essere contraddetta dal banale, ov- vio riconoscimento della variazione dei menù. Quanto al resto, il motivo è inammissibile nella parte in cui propone, puramente e semplicemente, una sua interpretazione della volontà dei contraenti diver- sa da quella ricostruita dalla Corte di appello. La in- terpretazione della volontà dei contraenti costituisce, invero, giudizio di fatto riservato al giudice di meri- to e incensurabile in cassazione se non per vizi della motivazione o per violazione delle regole legali di er- meneutica contrattuale (ex multis, Cass. 15185/2001, 8994/2001, 545/1999). Della enucleazione di siffatti vizi non v'è, invece, traccia nel ricorso. Lo stesso motivo è, infine, manifestamente infonda- quanto all'ultima censura, con cui il ricorrente to pretende la riduzione del privilegio in discussione al- la sola parte del corrispettivo della fornitura imputa- bile a costo del lavoro. Della possibilità di una dif- ai fini del privilegio, tra costo delferenziazione, lavoro e costo dei materiali non v'è, infatti, cenno nell'art. 2751 bis, n. 5, c.c., che riferisce la causa di prelazione ai "corrispettivi della vendita dei ma- nufatti” e non ad una parte di essi. 4. - Il ricorso va pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. 11
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te alle spese processuali, liquidate in complessivi Eu- ro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2003 . Il Presidente Il Consigliere estensore Carto De Chiara Antonio Saggio Ama CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE Mire him cor Luisa Passinetti - 9 OTT. 2003 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE • Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 11 77.01.2004 serie 4 al n. 126 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.. n°115 del 30/5/2002) amef 12 E