Sentenza 30 settembre 2015
Massime • 1
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria (Fattispecie, nella quale la Corte riqualificava il fatto, originariamente contestato come estorsione, in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rilevando che, essendo stato l'imputato assolto in primo grado dal concorrente reato di usura, la sua pretesa non potesse più ritenersi finalizzata ad un profitto ingiusto).
Commentari • 7
- 1. Alle Sezioni Unite la differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioniAvv. Gioacchino Sanfilippo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione: confini di applicabilitàLicia Presutti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Di peculiare risoluzione appare la sentenza del 3 novembre 2016, n. 46288 con la quale i giudici di legittimità polarizzano i confini tra le fattispecie di cui agli artt. 393 c.p. e 629 c.p. L'analisi della Suprema Corte si sofferma nello specifico ad evidenziare attraverso l'individuazione degli elementi strutturali di entrambi i reati i punti di contatto e le differenze in termini di esegesi delle norme in questione, ciò alla luce dell'annoso dibattito giurisprudenziale sorto in merito. Giova preliminarmente circoscrivere le caratteristiche generali di entrambi i delitti de quibus. L'oggettività giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone …
Leggi di più… - 3. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsioneSabino Quercia · https://www.iusinitinere.it/
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsione. 1. Inquadramento – 2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: natura, presupposti oggettivi ed elemento soggettivo – 3. Cono d'ombra e sovrapposizione di tutela con il reato di estorsione: la soluzione alla “querelle” da parte delle Sezioni Unite Inquadramento. Il titolo III, capo III del codice penale, dedicato alla “Tutela arbitraria delle private ragioni”, comprendeva, originariamente, due distinti gruppi di fattispecie: l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.) ed il duello (artt. 394 ss. c.p.). Tuttavia, il …
Leggi di più… - 4. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 5. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2015, n. 42734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42734 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2015 |
Testo completo
A 427 34/ 15 42734 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Antonio Esposito Presidente - Sent. n.1863 sez. 2 Piercamillo Davigo Relatore - UP - 30/09/2015 Andrea Pellegrino R.G.N. 45354/2014 Sergio Beltrani Roberto M. Carrelli Palombi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OZ RM, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 15/10/2013 della Corte d'appello di Napoli, Sezione 5 penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio;
udito per la parte civile l'Avv. Maria Esposito Gonella, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con conferma delle statuizioni civili e condanna del ricorrente alla rifusione delle spese per questo grado di giudizio;
udito per l'imputato l'Avv. Gennaro Lepre, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21.7.2011 il G.U.P. del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarò OZ RM responsabile: -"del reato p. e p. dagli artt. 61 nr. 2, 56 629 c.p. perché, al fine di procurarsi il profitto del reato di Cui al n. 1 (usura), recandosi presso la sede alla via Principe di Piemonte n. 118/120: con minaccia consistita nel profferire all'indirizzo dei dipendenti della ditta sopra indicata le seguenti espressioni "se non mi pagano li sparo" nonché "se non mi pagano l'assegno io appiccio tutt'e cose!" poneva, in tal modo, in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere le persone offese a corrispondergli la "rata" menisile di cui al capo 1 lett. b) evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà (le persone offese non aderivano alla richiesta estorsiva, presentando denuncia alla polizia giudiziaria) In Casoria nel mese di ottobre 2010"; e condannato, con la diminuente per il rito, alla pena di anni 2 di reclusione ed € 240,00 di multa. L'imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) ed alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili ST RO e ST AR. L'imputato fu assolto dal reato di usura.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, le parti civili e l'imputato proposero gravame ma la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 15.10.2013 confermò la pronunzia di primo grado e compensò le spese fra le parti private.
3. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo (dopo aver ricostruito la vicenda):
1. mancanza di motivazione sulle doglianze svolte nei motivi di appello ed in particolare sulla lealtà ed attendibilità dei denunzianti;
sulla incongruenza logica del loro arricchimento con la contestuale usura lamentata;
sulla legittimazione di OZ a rivendicare il pagamento degli assegni insoluti a sue mani;
sul diniego delle circostanze attenuanti generiche;
2. contraddittorietà della motivazione sull'aver affermato che OZ avrebbe scantonato perché ben sapeva di non avere titolo per avanzare legittime richieste di pagamento e poi aver affermato che invece si sarebbe indotto a minacce per ottenere la restituzione dei propri soldi e segnatamente degli assegni non pagati;
3. contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti acquisiti al processo dai quali risulta che OZ aveva incaricato l'Avv. Priante di 2 recuperare i titoli insoluti ed in relazione alla morosità dei canoni di locazione;
4. violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione del fatto quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni anziché come tentata estorsione (richiamando Cass. Sent. 51433/13). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. primo, secondo e terzo motivo di ricorso sono fondati nei termini di seguito precisati. Anzitutto vi è una evidente contraddittorietà nella sentenza impugnata laddove, dopo aver affermato che "Le persone offese appaiono oltremodo attendibili" e che "Risultano altresì credibili per la precisione con la quale riferiscono delle modalità con cui avveniva il c.d. sistema dello sconto assegni" (p. 7 sentenza impugnata) perviene alla conclusione della "confusione delle date dei finanziamenti e sull'indicazione dei tassi di interesse" (p. 9 sentenza impugnata), tanto da ribadire l'assoluzione dell'imputato dal reato di usura, nonostante gli appelli sul punto del P.M. e delle parti civili. Inoltre vi è altra contraddizione laddove, dopo aver escluso la sussistenza del reato di usura (sia pure ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen.), la sentenza afferma che la condotta dell'imputato era "per quanto detto finalizzata ad un ingiusto profitto" (p. 9 sentenza impugnata).
2. Il quarto motivo di ricorso è fondato nei termini precisati. Questa Corte ha chiarito che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 51433 del 04/12/2013 dep. 19/12/2013 Rv. 257375; conf. Sez. 2, Sentenza n. 705 del 01/10/2013 dep. 10/01/2014 Rv. 258071; Sez. 2, Sentenza n. 31224 del 25/06/2014 dep. 16/07/2014 Rv. 259966; Sez. 2, Sentenza n. 33870 del 06/05/2014 dep. 31/07/2014 Rv. 260344; Sez. 2, Sentenza n. 42940 del 25/09/2014 dep. 14/10/2014 Rv. 260474). Nel caso di specie, esclusa per quanto detto l'ingiustizia del profitto, il fatto deve quindi essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, rispetto al quale difetta la querela. 3 3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per difetto di querela.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di querela. Così deciso il 30/09/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Esposito Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 23 OTT. 2015 IL CANCULLERE Claudia Pianelli 4