Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2013, n. 107
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Sentenza 12 dicembre 2013

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In materia di trasferimento fraudolento di valori, l'effetto preclusivo all'adozione di una misura cautelare personale, di precedenti decisioni giudiziali che abbiano escluso alcuni cespiti economici dal fenomeno della fittizia intestazione di beni tra determinati soggetti, riguarda esclusivamente tali beni, non costituendo invece ostacolo alla possibilità di ravvisare, nel concorso delle altre condizioni di legge, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 12 quinquies L. n. 306 del 1992 in relazione ad altri cespiti ed altre utilità economiche specificamente individuati facenti capo ai medesimi soggetti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2013, n. 107
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 107
    Data del deposito : 12 dicembre 2013

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