Sentenza 17 novembre 2004
Massime • 1
Il termine di prescrizione della pena decorre, in caso di revoca di diritto della sospensione condizionale, dal giorno in cui è stata pronunciata la decisione che dispone la revoca del beneficio, e non da quello in cui passa in giudicato la sentenza di condanna che è causa della revoca medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2004, n. 46929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46929 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 17/11/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 4473
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 3413/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL NT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, il 24/10/2003 con la quale veniva disposta la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli, sezione minorenni, il 5/6/86, divenuta irrevocabile il 18/4/89;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Oscar Cedrangolo ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte territoriale revocava la sospensione della pena inflitta con sentenza del 5/6/86, passata in giudicato il 18/4/89, perché ai sensi dell'art. 168 primo comma n. 1 c.p. era intervenuta una revoca di diritto consistente nel passaggio in giudicato di una sentenza di condanna per reati della stessa indole avvenuto il 13/7/90 e quindi entro 5 anni. Rilevava però che dal 13/7/90, pur essendo decorsi dieci anni non si era verificata la prescrizione della pena perché pur trattandosi di revoca di diritto era necessario una pronuncia che disponesse la revoca. Inoltre, ai sensi dell'art. 172 ultimo comma c.p., poiché aveva riportato una condanna definitiva in data
26/6/95, operava anche la preclusione consistente nel fatto che nei dieci anni dall'inizio della decorrenza della revoca di diritto aveva commesso un altro reato della stessa indole.
Contro la decisione presentava ricorso il condannato deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 168 e 172 c.p. in quanto la decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena operava di diritto al passaggio in giudicato della sentenza di condanna entro i 5 anni di sospensione e pertanto la prescrizione della pena era iniziata a decorrere da questa data e non dal passaggio in giudicato della decisione di revoca. Deduceva poi l'erronea applicazione dell'art. 172 c.p. in quanto il reato, per il quale era intervenuta condanna definitiva nel 95, non era della stessa indole degli altri, trattandosi di resistenza a pubblico ufficiale e pertanto non operava la preclusione prevista dall'ultimo comma del citato articolo.
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato. In relazione alla prescrizione della pena, per la quale è intervenuta la revoca della sospensione, deve da un lato condividersi la giurisprudenza prevalente di legittimità che fa decorrere il termine di prescrizione dal momento in cui passa in giudicato la decisione che dispone la revoca della sospensione, anche se trattasi di revoca di diritto, in quanto fino a quando la revoca non viene formalmente disposta la pena non è eseguibile (Sez. 1^ 9 gennaio 1996 n. 5516, ric. Buccella, rv. 203443; Sez., 1^ 22 febbraio 2000, ric. Losana, rv. 215384). Comunque nel caso di specie l'estinzione della pena non si è verificata per l'elemento ostativo previsto dall'art. 172 ultimo comma c.p.p. in quanto, entro i dieci anni dal maturare della revoca di diritto, il ricorrente aveva commesso un altro reato in materia di armi e quindi della stessa indole dei precedenti, essendo del tutto irrilevante che in ognuno dei tre episodi le armi fossero servite anche per commettere altri reati, conservando il reato la sua individualità.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004