Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11717
CASS
Sentenza 5 agosto 2002

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Ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, in presenza di clausola risolutiva espressa, pur se la colpa del contraente inadempiente si presume, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., il giudice non è tenuto solo a constatare che l'evento previsto dalla detta clausola si sia verificato, ma deve esaminare, con riferimento al principio della buona fede, il comportamento dell'obbligato, potendo la risoluzione essere dichiarata solo ove sussista (almeno) la colpa di quest'ultimo.

In materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 cod. civ. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento. Ne consegue che, al fine di esonerare da responsabilità il promittente compratore il quale giustifichi il proprio inadempimento dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo, con il rifiuto del terzo di sgomberare l'immobile locato, il giudice del merito non può considerare tale rifiuto, di per sè, quale causa esonerativa da responsabilità senza accertare la legittimità dello stesso e senza indagare sull'eventuale attività svolta dal promittente compratore per superarne le ragioni, se legittime e, in caso contrario, per rimuovere in altro modo l'ostacolo frapposto dal terzo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11717
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11717
Data del deposito : 5 agosto 2002

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