Sentenza 5 agosto 2002
Massime • 2
Ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, in presenza di clausola risolutiva espressa, pur se la colpa del contraente inadempiente si presume, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., il giudice non è tenuto solo a constatare che l'evento previsto dalla detta clausola si sia verificato, ma deve esaminare, con riferimento al principio della buona fede, il comportamento dell'obbligato, potendo la risoluzione essere dichiarata solo ove sussista (almeno) la colpa di quest'ultimo.
In materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 cod. civ. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento. Ne consegue che, al fine di esonerare da responsabilità il promittente compratore il quale giustifichi il proprio inadempimento dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo, con il rifiuto del terzo di sgomberare l'immobile locato, il giudice del merito non può considerare tale rifiuto, di per sè, quale causa esonerativa da responsabilità senza accertare la legittimità dello stesso e senza indagare sull'eventuale attività svolta dal promittente compratore per superarne le ragioni, se legittime e, in caso contrario, per rimuovere in altro modo l'ostacolo frapposto dal terzo.
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11717 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO f SUPREMLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 7.17 Risoluzione SEZIONE TERT CIVILE preliminare di vendita Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Risarcimento danni R.G.N. 1672/00 Preside Dott. Gaetano NICASTRO 02 Consigliere Dott. Michele VARRONE Cron 29326 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Rep.3092 Ud. 25/02/02 Dott. Bruno DURANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 3.10 5.AGO. 2002 in Roma, BAIA D'ARGENTO SPA IN LIQUIDAZIONE, con sede IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentante in persona del liquidatore e legale UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dott. Vittorio De Marco, elettivamente domiciliata in CNN dal Sig. ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio 3.10 per diritti € -5 AGO 2002 il dell'avvocato LUIGI MANZI, che la difende giusta procura speciale per notar Enrico Fenoaltea di Roma del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 15/02/2002 rep. n. 32610; dal Sig. GE ricorrente per diritti € 3.10 25 AGO 2002.
contro
IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CONSORTI AUTO SRL, FIORELLI ALESSANDRO;
Richiesta copia studio 2002 dal Sig. Fl
- intimati -
3,10 per diritti GO. 510 e sul 2° ricorso n° 04574/00 proposto da: 2002 55 IL CANCELLIERE CONSORTI AUTO SRL, con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante sig. Nazzareno Scricciolo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato PIETRO GUERRA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato LINO ITALO NATALE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
BAIA D'ARGENTO SPA IN LIQ, FIORELLI ALESSANDRO;
- intimati avverso la sentenza n. 998/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Seconda Civile, emessa il 29/12/98 e depositata il 30/03/99 (R.G.864/96); causa svolta nella pubblica udita la relazione della udienza del dal25/02/02 Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito 1'Avvocato CARLO ALBINI (per delega Avv. L.MANZI); 1'Avvocato PAZZAGLIA (per delega udito ALESSANDRO Avv. P. GUERRA); persona Sostituto Procuratore udito il P.M. in del Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
l'assorbimento dei primi due motivi ed il rigetto del terzo motivo del ricorso incidentale. 2 کے Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 9 marzo convenne in giudizio davanti 1994, ES RE P. a. Baia d'Argento, dedu- al Tribunale di Roma la s. cendo che, con contratto del 6 aprile 1993, la conve- nuta si era obbligata a vendergli, per il prezzo di £. 5.000.000.000, un immobile sito in Roma, occupato dalla S. r.
1. Auto,TI versando la caparra di L.
2.400.000000. Poiché quest'ultima società avrebbe do- vuto riconsegnare l'immobile entro il 10 convenuta risoluzione gennaio 1994, era stata la caso che l'immissione in della promessa di vendita nel RE non fosse avvenuta entro il 10 possesso del febbraio 1994, con l'obbligo per la promittente, in tal caso, di restituire la caparra nonché di versare, a titolo di penale, la somma di lire 1.200.000.000. Poi- ché la promittente non aveva consegnato l'immobile nel termine stabilito ed era pure trascorsa la data del 28 febbraio 1994 fissata per la stipula della vendita de- finitiva quale termine essenziale, il RE chiese il pagamento di L.3.600.000.000, oltre accessori. Radicatosi il contraddittorio, la promittente so- stenne che la mancata tempestiva consegna dell'immobile non era ad essa imputabile, poiché la S. r.
1. TI Auto, nonostante avesse ricevuto l'offerta reale del- 3 l'indennità spettantele per la perdita dell'avviamento commerciale, non aveva riconsegnato i locali. Dedusse anche che il termine del 10 febbraio 1994, diversamente dall'attore, aveva carattere non da quanto sostenuto essenziale e che, in ogni caso, la penale era eccessi- va. Chiamata in causa dalla convenuta perché fosse con- a questo dovuto, dannata a pagare al RE quanto S. p. a. Baia d'Argento i oltre che risarcire alla a danni altrimenti prodottile, la s. r.
1. TI SO- stenne, tra l'altro, che il contratto preliminare non le era opponibile perché non registrato e che il ritar- locatrice nella restituzione del- do lamentato dalla 1'immobile non sussisteva, dovendo determinarsi l'in- dennità per la perdita dell'avviamento commerciale, non corrisposta. con sentenza n.14249/1995, ri- Il Tribunale adito, tenuta operativa la clausola risolutiva espressa con- cernente il termine di consegna dei locali, così deci- se: 1) dichiarò che il contratto preliminare di vendita dell'immobile in questione era risolto di diritto a far data dell'atto introduttivo del giudizio;
tempo dalla 2) condannò la Baia d'Argento a corrispondere ad Ales- somma di lire 3.600.000.000, oltre sandro RE la interessi legali;
3) rigettò le domande proposte dalla 4 Baia D'Argento nei confronti della TI Auto, con condanna delle soccombenti al pagamento delle spese processuali. Su gravame principale della società Baia D'Argento parzialmente incidentale della società TI Au- e, to, la Corte di Appello di Roma, con sentenza deposita- ta in data 30 marzo 1999, accolse solo in parte l'ap- pello principale, riducendo congruamente la penale fis- sata dalle parti nel contratto preliminare e condannò, in tal modo, l'appellante principale al pagamento della minor somma di lire 3.000.000.000; respinse, altresì, l'appello incidentale della TI Auto, con riferi- mento alla richiesta di condanna della Baia D'Argento al risarcimento danni ex art.96 c. p. c.. Rilevò in parte motiva, per la parte che ancora in- teressa in questa sede, la corte distrettuale: che la circostanza, dedotta in sede di appello dalla promit- tente, relativa al differimento del termine di consegna dell'immobile, fissato nella clausola risolutiva espressa del contratto, dal 10 al 28 febbraio 1994, po- con riferimento al rapporto teva essere prese in esame, promittente promissario, trattandosi di una mera ec- non modificava il cezione: peraltro, tale circostanza comportamento della giudizio di colpa, in ordine al nell'ambito del promittente, operato dal tribunale;
5 - chiamata in causa, viceversa, la rapporto promissaria suindicata circostanza, integrando una prospettazione fattuale nuova rispetto a quanto dedotto nel giudizio di primo grado (e cioè la proroga concordata tra pro- mittente e promissario in ordine al termine di consegna dei locali) veniva a configurare una diversa causa pe- tendi, e come doveva ritenersi tale inammissibile ex art.345 c. p. C.. Per la cassazione della suindicata sentenza la SO- cietà Baia D'Argento ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso la TI Auto, proponendo a sua volta ricorso incidentale. ES RE non ha svolto attività difensi- va. Motivi della decisione 1) Va disposta, preliminarmente, la riunione dei ricorsi ex art.335 c. p. c., trattandosi di impugnazio- ni avverso la medesima sentenza. 2) Con il primo motivo, la ricorrente principale, lamentando violazione dell'art.1218 c.C., nonché difet- e 5 c. p. c.), deduce to di motivazione (art.360 nn.3 che la Corte di Appello aveva considerata pacifica la circostanza dello spostamento del termine di consegna del bene promesso (dal 10/2/1994 al 28/2/1994), operato 6 con la raccomandata 15 febbraio 1994 del mandatario del RE, avv. Giuseppe Sirgiovanni. Tuttavia, aveva ritenuto che la Baia d'Argento s. a. p. aveva, comun- que, provocato con il proprio comportamento - per aver completato soltanto 1'11 febbraio 1994 le formalità dell'offerta reale a TI Auto s. r.
1. dell'inden- nità ex art.34 legge 392/78 l'impossibilità di adem- - piere (verso il RE) anche dopo il 28 febbraio non aveva base né 1994. Un simile modo di ragionare giuridica né logica ed in effetti la motivazione era laddove affermava che il ritardo soltanto apparente, con il quale era stata avviata la procedura dell'offer- ta reale avrebbe comunque continuato a rendere imputa- bile a Baia d'Argento il ritardo di TI Auto nella consegna dei locali. Si chiedeva, ancora, la ricorrente quale fosse la ragione per cui il comportamento di Baia d'Argento s. p. a. fosse stato ritenuto tale da avere concorso a giustificare il permanere di TI Auto dopo 1'11 S. r.
1. nell'immobile anche un solo giorno corte di appello non febbraio 1994, tanto più che la aveva messo in discussione la congruità della misura dell'indennità offerta. In effetti, mancava motivazio- doveva rilevarsi che ne effettiva sul punto. Inoltre, l'art. 1218 C. c. esige soltanto che il debitore provi che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non im- 7 putabile, il che nella specie doveva escludersi, avendo la ricorrente provato di avere offerto l'indennità do- vuta (nella misura monetaria esatta ed in forma reale) ben 17 giorni prima che scadesse il termine di consegna degli alimmobili RE, datermine quest'ultimo prorogato. La corte di appello aveva, infine, omesso di considerare la circostanza, oltremodo significativa, che TI Auto rilasciò i locali soltanto il 14 lu- glio 1994, a seguito di esecuzione forzata, il che di- mostrava la nonvolontà di adempiere da parte della conduttrice. La censura è infondata. Ai fini della risoluzione del contratto per ina- dempimento, in presenza di clausola risolutiva espres- inadempiente si sa, pur se la colpa del contraente presume, ai sensi dell'art.1218 c.c., il giudice non constatare che l'evento è, senza dubbio, tenuto solo a previsto dalla detta clausola si sia verificato, ma de- ve esaminare, con riferimento al principio della buona fede, il comportamento dell'obbligato, potendo la riso- luzione essere dichiarata solo ove sussista quanto me- no la colpa di quest'ultimo. Versandosi in tema di responsabilità contrattuale, la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova con- 8 traria, e tale presunzione è destinata a cadere solo a fronte di risultanze, positivamente apprezzabili, de- dotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che quest'ultimo, nonostante l'uso della normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili. Peraltro, perché l'l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsa- bilità, non basta eccepire che la prestazione non pos- ma occorre dimostra- sa eseguirsi per fatto del terzo, colpa, con l'uso della di- re la propria assenza di ligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento. Ne deriva che al fine di esonerare da responsabili- tà il promittente compratore, il quale, come nella spe- cie, giustifichi il proprio inadempimento con il rifiu- to del terzo di sgomberare l'immobile locato, il giudi- ce del merito non può considerare tale rifiuto, di per se, quale causa esonerativa di responsabilità, senza indagare sull'eventuale attività svolta dal promittente compratore per superarne le ragioni, se legittime e, in caso contrario per rimuovere in altro modo l'ostacolo frapposto dal terzo. Orbene, nella fattispecie in esame tale indagine è stata effettuata dalla corte distrettuale, la quale ha 9 rilevato che il promissario acquirente, pur avendo sti- pulato il preliminare nell'aprile 1993, incassando un'ingente caparra, pur in presenza di e una clausola risolutiva espressa con riferimento alla consegna del- 1'immobile entro la data del 10 febbraio 1994, iniziò la procedura, per estinguere la propria obbligazione per il pagamento dell'indennità di avviamento nei con- tanto fronti del conduttore, del tutto tardivamente, che l'offerta reale, con il deposito della somma dovu- si perfezionò solo l'11 febbraio 1994. Sotto tale ta, profilo, è state ritenuto implicitamente irrilevante lo spostamento della data di consegna del locale dal 10 al 28 febbraio 1994: la relativa valutazione del comporta- mento dell'obbligato compiuta dal giudice di merito, involgendo un apprezzamento di fatto, è incensurabile in sede di legittimità, essendo sorretta da motivazione immune da vizi logici ed errori di diritto. Non senza considerare, ad integrazione della moti- vazione della attesosentenza impugnata, che, che la lettera raccomandata, la quale sicon assume che il promittente prorogò il termine di consegna dell'immobi- le, reca la data del 15 febbraio 1994, la proroga stes- sa intervenne quando il contratto preliminare, per ef- fetto della clausola risolutiva espressa, si era ormai già risolto alla data del 10 febbraio 1994. 10 3) Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta in relazione al- violazione dell'art.345 C. p. C. 1 deducendo che, con riferimento l'art.360 n.3 C. p. C., alla richiesta di manleva avanzata da essa ricorrente nei confronti della TI Auto, convenuta in garan- zia, il fatto costitutivo (cioè la causa petendi) della ritardo nella riconsegna dei domanda era il locali, senza alcun riferimento alle date in cui la consegna avrebbe dovuto aver luogo. Per cui aveva errato la cor- te di appello nel ritenere domanda nuova la circostanza che, in sede di appello, Baia d'Argento avesse fatto riferimento alla data, prorogata dal promissario acqui- rente, di riconsegna dei locali dal 10 al 28 febbraio 1994, iltanto più che documento che comprovava tale circostanza, e cioè la lettera del 15 febbraio 1994 dell'avv. Giuseppe Sirgiovanni, era già agli atti del giudizio di primo grado, per cui il giudice doveva di per se tenerne conto. Il motivo è infondato. Invero, è assolutamente fermo, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, il principio secondo cui va esclusa la novità della domanda in sede di appello solo nell'ipotesi in cui venga richiesta una diversa quali- ficazione giuridica dei fatti, già posti a fondamento della pretesa originaria. Viceversa, si ha domanda nuo- 11 зо va in appello, vietata dall'art.345 c. C. 1 p. non solo quando venga proposto un nuovo petitum, ma anche quando sia dedotta una causa petendi diversa da quella dedotta in primo grado, ossia involgente, attraverso la pro- spettazione di nuove circostanze e situazioni giuridi- che, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto, introducendo, in tal modo, nel processo un nuovo tema d'indagine e di decisione ed alterando, in tal modo, l'oggetto sostanziale della controversia. In partico- lare, sussiste violazione della causa petendi, quando si pongano a fondamento della decisione fatti giuridici diversi da quelli originariamente dedotti, introducendo nel processo un titolo nuovo e difforme da quello sul quale si fondava in prime cure la domanda. Il che, senza dubbio, si è verificato nel caso di specie, posto che, come esattamente rilevato dalla cor- te distrettuale, mentre nel giudizio di primo grado, ai fini della ritardata consegna del locale da parte del conduttore TI, si ebbe solo ed esclusivo riguardo alla data del a10 febbraio 1994, data in cui, causa della mancata consegna dell'immobile oggetto del preli- minare dalla promittente al promissario, si era verifi- cata la risoluzione di diritto del contratto prelimina- re medesimo, posto che nello stesso era prevista al ri- guardo la clausola risolutiva espressa. Tutto il giudi- 12 zio di primo grado, come si evince dagli atti, ai quali è possibile accedere essendo dedotto un error in proce- dendo, si è svolto intorno a questa problematica: il comportamento del conduttore, di rifiuto di consegna dell'immobile locato, è stato ritenuto del tutto legit- timo, sul presupposto che si era perfezionata solo in data 11 febbraio 1994 l'offerta reale, da parte della Baia d'Argento, della somma dovuta alla conduttrice a titolo di indennità di avviamento. Una volta che il tribunale ha posto in luce tale circostanza, in sede di appello, per la prima volta, è state invocato, da parte dell'odierna ricorrente, lo consegna dal 10 al 28 feb- spostamento della data di braio 1994, per effetto di un preteso accordo interve- nuto tra e promissario. promittente Orbene, a parte l'irrilevanza, già posta in luce in precedenza, di tale circostanza, per essersi perfezionato il preteso accor- do di proroga della consegna quando il contratto preli- minare si era ormai già risolto di diritto, appare evi- dente che si tratta di un evento fattuale nuovo rispet- to a quanto dedotto in prime cure, evento tale da modi- ficare la valutazione della condotta del conduttore (con riferimento alla consegna del bene locato) e da rendere, sia pure ipoteticamente, colposa tale condot- ta. Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha 13 dichiarato inammissibile la domanda della Baia d'Argen- to nei confronti di TI Auto, in quanto fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, diverso, essendo processo un nuovo tema di inda- stato inserito nel la deduzione dell'odierna ricorrente di gine, cioèe una proroga del termine, di cui alla più volte menzio- nata lettera raccomandata 15 febbraio 1994, documento mai invocato nel giudizio di prime cure, che, pertanto, non doveva essere preso in esame dal giudice. 4) Da quanto precede, consegue l'assorbimento sia del terzo motivo del ricorso principale, sia dei primi due motivi del ricorso incidentale della TI Auto, presupponendo tutte tali censure l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, che sono sta- ti, invece, respinti. 5) Infondato è, infine, ad avviso della corte, il terzo motivo del ricorso incidentale, relativo al ri- getto, da parte della corte di appello di Roma, della domanda di responsabilità ex art.96 formulata dalla ri- corrente in sede di appello. La relativa doglianza, in- fatti, configura una diversa valutazione, rispetto a quella operata dal giudice di merito, delle circostanze di fatto, inammissibile in questa sede di legittimità, 14 fondata, per giunta, su documentazione solo richiamata, ma non trascritta nel ricorso, in violazione del prin- cipio di autosufficienza. 6) In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. 7) Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio 101 ne, il 25 febbraio 2002. रह 19 Il Consigliere tore ed estensoreBatore Il Presidente: вобли Мится CANCELLIERE C1/ Dott.ssa Maria Aiello ¨¼ DIRETTORE DI/CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata In Cancelleria 05 AGO, 2002 oggi, IL DIRETTORE DI CANCELLERIA ZIONE Umberto Cicero Agenzia delle Entrate 12 ruoto il 12 of Ufficio di Roma Iscritto a ryo 1788 Art. n. ла 15