Sentenza 15 aprile 2008
Massime • 1
Nel caso di arresto in flagranza di soggetto nei confronti del quale sia in esecuzione la sanzione sostitutiva della libertà controllata, quest'ultima non può essere revocata, ai sensi dell'art. 72 L. 24 novembre 1981 n. 689 ma soltanto sospesa, secondo quanto previsto dall'art. 68 della stessa legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2008, n. 16414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16414 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 15/04/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1130
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 037598/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR IN N. IL 01/07/1969;
avverso ORDINANZA del 27/09/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Baglione per ann.to con rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza in epigrafe ha convertito in gg. 30 di reclusione il residuo periodo di gg. 30 di libertà controllata già applicata a BO IN in considerazione del ritardo con cui lo stesso, una volta scarcerato in data 5.8.2007, si era presentato all'autorità di p.g. per la sottoposizione alla predetta sanzione sostitutiva nonché del fatto che, iniziata l'espiazione di detta sanzione in data 13.8.2007, il BO, già gravato da un lungo curriculum criminale, era stato arrestato in flagranza di furto aggravato.
L'interessato ricorre con atto personalmente sottoscritto per erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione, assumendo che la commissione di un reato non integrandi per sè, violazione delle prescrizioni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 56 e che l'arresto in flagranza, per fatto, peraltro, non valutato in tutte le sue connotazioni, non poteva comportare l'automatica conversione della sanzione sostitutiva in pena detentiva ma unicamente, ex art. 68 L. cit., la sospensione dell'esecuzione della sanzione medesima, con eventuale sua revoca, ex art. 72, solo dopo condanna definitiva a pena detentiva, mentre il contestato ritardo nella presentazione all'autorità di p.g. doveva ritenersi irrilevante, non essendo ancora iniziata la sottoposizione alla misura.
Il ricorso è fondato. La commissione di un reato durante l'esecuzione della libertà controllata non può ritenersi, di per sè, costitutiva di un violazione di alcuna delle prescrizioni specificamente determinate dalla L. n. 689 del 1981, art. 56, come chiaramente desumibile dal disposto dell'art. 68, comma 1, della stessa legge, che per il caso di arresto in flagranza del soggetto prevede la mera sospensione dell'esecuzione della misura, e del successivo art. 72, a norma del quale la revoca della sanzione sostitutiva e la sua conversione in pena detentiva può avvenire solo dopo la condanna (irrevocabile) a pena detentiva.
Quanto al ritardo nella presentazione all'autorità di p.g. per l'inizio dell'esecuzione della misura, a prescindere dal fatto che il provvedimento impugnato non specifica se e quando fosse stata consegnata al BO copia dell'ordinanza di cui all'art. 62, comma 3, L. cit., assorbente è il rilievo che, in ogni caso, l'esecuzione stessa ebbe inizio in data 13.8.2007 e si protrasse per 12 giorni, sino all'arresto del soggetto in flagranza di reato, donde l'inammissibilità di una valutazione retroattiva del predetto ritardo come causa di conversione della sanzione in pena detentiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Bari per gli adempimenti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 68, comma 3. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2008