Sentenza 8 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/08/2003, n. 11980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11980 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
C. C. 63834 ☑ REPUBBLICA ITALIANA 6 E 8 9 N 5 1 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O I / . I 4 R Z N / 6 - A A 119 80 /0 3 2 R T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE B . T . B U S . getto I L B P . L G I D A E R . L ibutaria R T E B D A A I T D S A Composta dagli Ill.mi igg. Magistrati: 1 N I 3 E E R 1 S T E I . N T A Dott. Ugo FAVARA Presidente E N R.G.N. 8301/99 S A E M ALTIERI Consigliere Cron. 25862 Dott. Enrico Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Ud. 18/12/02 Consigliere - Dott. Francesco RUGGIERO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN T ENZA N. 63834 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
CARTOTECNICA LAMPO SPA;
intimato avverso la sentenza n. 1305/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 16/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 4712 udienza del 18/12/02 dal Consigliere Dott. Antonio -1- MERONE;
udito il P.M. in persona del GOLIA Generale Dott. Aurelio rigetto del ricorso. " -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per il ፡ 8301199 OGGETTO: TRIBUTI TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLE " SOCIETÀ IUS SUPERVENIENS 1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ricorre contro la CARTOTECNICA cassazione della sentenzaLAMPO SPA, per la specificata in epigrafe. La società intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.
1.2. In fatto, il giudice "a quo" ha condannato l'Amministrazione ricorrente а restituire alla società la somma di lire 55.000.000, a titolo di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel relativo registro, per gli anni dal 1988 al 1992. Il Ministero lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge 23.12.1998, n. 448. 1.3. In particolare, il Ministero assume che, in base allo ius superveniens, la somma da restituire dovrebbe essere ridotta dell'importo della tassa di iscrizione e di quella dovuta per gli altri atti, rideterminati, retroattivamente,così come dalla legge n. 448/1998. Assume, poi, che anche i 1'ammontare degli interessi dovrebbe essere 1 rideterminato sulla base del minore tasso stabilito dalla stessa legge. 1 2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.2. Come è noto, recentemente, la Corte di Giustizia Europea, è stata chiamata a pronunciarsi proprio sulla compatibilità dell'art. 11 della legge 448/1998,n. con 10gli artt. e 12 della direttiva 69/335/CEE, tendente alla armonizzazione della imposizione indiretta sulla raccolta di con l'ordinamento comunitario in capitali, e genere. Più specificamente, alla Corte di Giustizia sono stati prospettati i seguenti quesiti (sentenza 10 settembre 2002, procedimenti riuniti C-216/99 e C-222/99) : 7 a) "Se le disposizioni degli artt. 10 e 12, par. 1, lett. e), della direttiva 69/335/CEE debbano essere interpretate nel senso che ostano all'introduzione di una normativa nazionale, come quella introdotta dal legislatore italiano con l'art. 11, primo e secondo comma, della legge n. 448/1998, che imponga - a posteriori - una detrazione, sugli importi da rimborsare perché indebitamente versati a titolo di tassa annuale, in misura forfettaria arbitraria per l'iscrizione nel registro delle imprese (all'epoca registri di cancellerie) di atti sociali per ciascuno dei quali ciascuna società aveva già versato un corrispettivo previsto dalla normativa nazionale"; ovvero: alla luce della richiamata "se è consentito direttiva - al legislatore nazionale pretendere, a posteriori e con una legge sedicente interpretativa, una duplicazione di tributi già versati"; b) “Se, indipendentemente dalla remuneratività degli importi pretesi dallo Stato italiano con detto comma 1 dell'articolo 11, legge n. 448 del 1998, gli interessi legali a carico dello Stato medesimo da corrispondersi in - aggiunta ai rimborsi in favore delle società - così come specificamente riconosciuti dal comma 3 di detto articolo 11 con decorrenza dalla presentazione della istanza di rimborso e per un saggio annuo pari in concreto al 2,50 % e cioè minore, come tale, dei saggi generale in tema di annui previsti in indebito tributario dagli articoli 1 e 5 della legge 29 gennaio 1961, n. 29 (e norme successive di riferimento) ovvero, in tema di indebito oggettivo, dall'articolo 2033 del codice civile, siano compatibili o no con il principio di equivalenza tra i due ordinamenti (interno e comunitario) in tema ! 3 di tutela spettante ai singoli, e/o con il principio di effettività circa l'esercizio riconosciuti dall'ordine dei diritti principi entrambi affermati comunitario: ripetutamente dalla Corte di giustizia nelle sentenze del 15 settembre 1998 rese nei procedimenti: SP (C-260/96), ED (C- 231/96) e SA EN e a. (cause riunite C-279/96, C-280/96 e 281/96)".
2.3. La Corte si è così pronunciata: a) "L'art. 10 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev'essere interpretato nel senso che esso vieta, fatte salve le disposizioni 12 della stessaderogatorie dell'art. direttiva, le tasse retroattive dovute per l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese, qualora non costituiscano diritti di conferimento autorizzati da detta direttiva. L'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335 dev'essere interpretato nel senso che tali tasse retroattive non costituiscono diritti di carattere remunerativo autorizzati da detta iscrizioni neldisposizione qualora le registro delle imprese per le quali esse 4 regola della incompatibilità della norma interna quindi, della con quella comunitaria e inapplicabilità della prima. Quanto agli interessi, non è possibile applicare la norma invocata, che prevede l'applicazione di un tasso di interesse meno favorevole rispetto a quello applicabile per altri rimborsi e, quindi, discriminatorio. parte vittoriosa non ha svolto attività 2.4. La e, quindi, nulla è dovuto per spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla le spese. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2002 SUPREM Il Consigliere estensorest Il Presidente (dr. UgပါFavara) (dr. Ant Merone)+ IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 AGO, 2003 IL CANCELLIERE-C1 Oggi Casano fhold 7 vengono riscosse abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si considerano aver sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati. Al di fuori di queste retroattive circostanze, perché tali tasse di carattere costituiscano diritti remunerativo autorizzati dall'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335, i loro importi, che possono essere diversi a seconda della forma giuridica della società, devono essere calcolati in base al solo costo delle formalità in parola, fermo restando che possono anche coprire spese generate da operazioni minori effettuate gratuitamente, devono eventualmente tener conto di altri diritti versati parallelamente e intesi anch'essi a retribuire 10 stesso servizio fornito. Per calcolare tali importi uno Stato membro può prendere in considerazione l'insieme dei costi connessi alle operazioni registrazione, compresa la quota delledi $ spese generali loro imputabili. Inoltre uno Stato membro ha la facoltà di prevedere diritti forfettari e di stabilirne gli importi per un periodo indeterminato, qualora si assicuri, ad intervalli regolari, che tali 5 importi continuano a non superare il costo medio delle operazioni di cui trattasi."; b) "Il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi." 2.3. Conseguentemente, atteso che i quesiti posti alla Corte di Giustizia sono gli stessi che vengono prospettati a questa Corte e che le pronunce della prima hanno efficacia vincolante, non resta che rigettare il ricorso. Infatti, quanto al primo quesito, la rideterminazione posteriori" (in forza dell'art. 11 della legge 448/1998) della tassa in questione non ha sciolto il nodo del carattere remunerativo del tributo. In altri termini, nella specie, la tassa sarebbe stata compatibile con la direttiva soltanto se fosse stato provato, in concreto, il suo carattere remunerativo. In mancanza di tale prova, vale la 6