Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/1999, n. 6154
CASS
Sentenza 18 giugno 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Dall'equiparazione - operata dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte - del recesso dal rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato "da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" si desume che anche all'ipotesi di recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione si applica la regola dell'impugnazione, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/1999, n. 6154
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6154
    Data del deposito : 18 giugno 1999

    Testo completo