Sentenza 18 giugno 1999
Massime • 1
Dall'equiparazione - operata dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte - del recesso dal rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato "da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" si desume che anche all'ipotesi di recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione si applica la regola dell'impugnazione, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/1999, n. 6154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6154 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. GIOACCHINO BELLI 39, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DI BIASE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AEROPORTI ROMA S.P.A.;
- intimato -
e sul 2 ricorso n. 10228/97 proposto da:
AEROPORTI ROMA S.P.A. in persona dei suoi legali rappresentanti Dott. CARLO SARDONI e Avv. PIERPA COTONE, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE 187, presso l'Avvocato RINALDI BACCELLI GUIDO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
CA PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. GIOACCHINO BELLI 39, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DI BIASE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 7923/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 17/4/97 R.G.N. 58743/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/1/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito l'Avvocato RINALDI BACCELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. PA AR è stato dipendente, in qualità di impiegato di 5 livello, della s.p.a. Aeroporti di Roma. Nel mese di novembre del 1991, egli è stato sottoposto a procedimento penale per importazione abusiva di un considerevole numero di orologi;
per tale motivo, la Direzione circoscrizionale aeroportuale di Fiumicino, nonostante egli avesse definito la "vicenda" in via amministrativa, gli ha sospeso il tesserino, necessario per l'accesso all'area situata oltre le barriere doganali. A seguito della sospensione e del conseguente ritiro del tesserino, la società datrice di lavoro - dopo averlo sospeso dal lavoro a tempo indeterminato - con lettera del 31 luglio 1992 gli ha comunicato la risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Ritenendo la sospensione ed il recesso illegittimi, il AR, con ricorso in data 15 febbraio 1993, ha convenuto in giudizio, dinanzi il Pretore di Roma, la predetta società, chiedendo che, previa declaratoria di illegittimità dei due provvedimenti, fosse ordinato alla convenuta il ripristino del rapporto di lavoro, con condanna della medesima al risarcimento del danno ed al pagamento delle somme non corrisposte per tutto il periodo di sospensione. La s.p.a. Aeroporti di Roma, costituitasi, ha contestato l'ammissibilità e il fondamento della domanda del ricorrente. Con sentenza del 1 febbraio 1994, il giudice adito ha dichiarato l'inammissibilità - per scadenza del termine previsto dall'art. 6 legge n. 604 del 1966 - del capo di domanda relativo al recesso,
mentre ha accolto l'altro capo, condannando la convenuta a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di lire 20.949.453, con gli accessori di legge.
Il Tribunale di Roma, pronunziando sugli appelli, rispettivamente principale e incidentale, proposti dal lavoratore e dalla società, ha così deciso: 1) rigetta l'appello di PA AR;
2) in accoglimento dell'appello incidentale... rigetta le domande del AR di cui alle lettere B) e C) delle conclusioni del ricorso introduttivo.
I giudici dell'appello hanno, tra l'altro, osservato che la società aveva posto, a base del recesso dal contratto di lavoro, un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1464 cod. civ. Detta ipotesi non è inquadrabile negli schemi giuridici del recesso per giusta causa o per giustificato motivo, con la conseguenza che, costituendo essa una fattispecie estintiva del rapporto di lavoro diversa rispetto al licenziamento e, quindi, non assoggettabile alla disciplina contenuta nella legge n. 604 del 1996, non è applicabile alla medesima il disposto di cui all'art. 6 della legge menzionata. Il Tribunale ha, poi, sottolineato che la risoluzione del contratto era legittima, perché la sospensione del tesserino al AR, a seguito della revoca del nullaosta a suo tempo concesso dal Comando della Guardia di Finanza, integrava un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta delle prestazione.
Per la cassazione della sentenza di appello del 3 ottobre 1996, PA AR ha proposto ricorso, sorretto da due motivi. Resiste, con controricorso e ricorso incidentale condizionato, la società Aeroporti di Roma s.p.a..
Le parti hanno presentato memorie illustrative ai sensi dell'art.378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, disporsi la riunione del ricorso principale e di quello incidentale condizionato, perché proposti contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). Prima di esaminare il ricorso principale, i cui motivi involgono questioni relative al merito della controversia, debbono essere prese in considerazione le censure prospettate con il ricorso incidentale, con il quale la società resistente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., si duole che la sentenza impugnata, ancor prima di respingere nel merito la domanda del AR, non abbia provveduto a dichiarare l'inammissibilità della medesima domanda, per il mancato rispetto del termine previsto dell'art. 6 della legge n. 604/66 citata, per impugnare il licenziamento.
Ciò perché il ricorso incidentale impropriamente è stato qualificato condizionato, e, dunque, deve essere deciso con priorità rispetto a quello principale, investendo il medesimo una questione che, se accolta, avrebbe indubbiamente carattere pregiudiziale e, quindi, assorbente rispetto alle questioni dedotte dal ricorrente principale.
Ciò premesso, si rileva che la prospettazione della società è indubbiamente esatta.
Il Tribunale, esaminando lo specifico motivo di appello, con cui il lavoratore aveva lamentato l'erroneità della decisione pretorile, che aveva ritenuto applicabile la normativa sull'impugnativa dei licenziamenti (legge n. 604 del 1966, art. 6) anche al caso di risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ha affermato che "l'ipotesi della risoluzione del contratto ex art. 1464 c.c. costituisce una fattispecie estintiva del rapporto diversa rispetto al licenziamento e, come tale, non assoggettata alla disciplina di cui alla legge n. 604/66. Da ciò consegue che, nella suddetta ipotesi, non è applicabile il disposto dell'art. 6 della citata legge". Art. 6 che, come è noto, stabilisce che "il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione". L'opinione del giudice di appello è condivisa dal ricorrente che, con insistito richiamo alla giurisprudenza di legittimità, ha sostenuto (nella memoria illustrativa) che la natura dell'art. 6 è tale che, inserita in una legge sui licenziamenti individuali che prevede determinate ipotesi di licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo (artt. 1 e 3 legge 604/66), non può riferirsi di regola che alle suddette ipotesi e soltanto a queste, avendo la norma carattere eccezionale e pertanto insuscettibile di applicazione a casi simili, ai sensi dell'art. 13 disposizioni sulla legge in generale.
Le opinioni, così riassunte, non possono essere condivise. Va, anzitutto, ricordato un recente orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di licenziamento, sulla base di una corretta interpretazione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, il giustificato motivo oggettivo deve identificarsi nelle vicende e/o negli eventi che, per l'incidenza immediata sulla realtà aziendale in cui il lavoratore è inserito, cagionano l'effettiva esigenza del datore di porre fine al rapporto.
Rientrano, quindi, nel suddetto ambito sia i licenziamenti intimati in relazione all'insorgenza di specifiche esigenze aziendali che impongono la soppressione del posto di lavoro, sia i licenziamenti che traggono origine da comportamenti o situazioni facenti capo al prestatore di lavoro, purché non costituiscano una forma di inadempimento. Tali ultimi licenziamenti rappresentano il contenuto della fattispecie dei licenziamenti per ragioni inerenti al regolare funzionamento dell'organizzazione del lavoro, nelle quali è da ricomprendere la sopravvenuta impossibilità (temporanea) della prestazione lavorativa, disciplinata dal combinato disposto degli artt. 1464 cod. civ. e 1 della legge n. 604 del 1966, secondo cui la legittimità del licenziamento presuppone la dimostrazione sia delle ragioni tecnico-produttive che rendevano impossibile di attendere la rimozione del temporaneo impedimento alle normali funzioni del lavoratore, sia delle analoghe ragioni ostative ad un impiego del medesimo, con mansioni almeno equivalenti, in luoghi diversi (Cass.N. 7904/98). L'indirizzo, ora richiamato, ha trovato un'autorevole (e definitiva) consacrazione e precisazione nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, chiamate a dirimere il contrasto insorto nell'ambito della stessa circa l'onere, a carico del datore (che intendesse intimare un licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni), della prova di non poter assegnare il prestatore ed altre mansioni compatibili con le ridotte capacità lavorative, con sentenza del 7 agosto 1998 n. 7755, ricostruendo sistematicamente la disciplina del recesso, hanno chiarito, per quel che qui interessa, che: l'art. 3 della legge n. 604 del 1966, parlando generalmente di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, si riferisce sia alle ipotesi di inadempimento imputabile, che produce il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, sia alle ipotesi di inadempimento non imputabile, che giustifica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Esso costituisce così siccome concernente un contratto sinallagmatico quale è quello di lavoro, una specificazione degli artt. 1453, 1454, 1463, 1464 del codice civile. Dall'operata equiparazione del recesso dal rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1464 c.c.) e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato "da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (art. 3 legge n.6004/66), discende conseguenzialmente il principio che, anche nel caso di recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione, deve essere rispettata la regola, secondo cui - ai sensi dell'art. 6 legge n. 604 del 1966 - esso deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione. La decisione del Tribunale, che ha scelto un criterio interpretativo opposto, è errata. Il ricorso incidentale, dunque, è fondato e va accolto, in quanto è pacifico che il AR non ha provveduto ad impugnare il recesso, comunicatogli con la lettera del 31 luglio 1992, nel termine di 60 giorni dalla ricezione di detta comunicazione, sicché la sua domanda era inammissibile. In tali termini deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata (art. 384, ultimo comma, c.p.c.), essendo il dispositivo conforme a diritto.
L'accoglimento del ricorso incidentale, in quanto assorbente, rende superfluo l'esame del ricorso principale, con il primo motivo del quale il AR censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1464 cod. civ. e dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonché, insufficiente, contraddittoria ed omessa motivazione,
in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; mentre con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.416 e 437 cod. proc. civ., e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. Sussistono giusti motivi per compensare totalmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso incidentale, dichiarato assorbito il ricorso principale, e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 1999.