Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7243 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
SEN DA REGISTRAZIONE E BOLLO 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 STNE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA I TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA D I CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE 0 7243 / 0 Consorzi di bonifica- Composta dagli Ill.mi Si gistrati Contributi Giurisdizione- 1 Dott. Giovanni PAOLINI Presidente Competenza Consigliere 2 Dott. Eugenio AMARI R.G.N.15883/99 3 Dott. Stefano BIELLI Consigliere Cron. 16089 5 Dott. Francesco Ant. GENOVESE Cons. Rel. Rep. 4 Dott. Giuseppe MARINUCCI Consigliere Ud. 18/11/02 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, elettivamente domiciliato in Roma, viale Marconi n. 57, presso l'Avv. Giuseppe Adeo Ostillio, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso unitamente all'avv. Luigi Nilo;
ricorrente
contro
GN SI
- intimato -
avverso le sentenze del Giudice di Pace di Nardò nn. 136 del 30 aprile 1998 e 649 del 14 novembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/02 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Elisabetta CESQUI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. : 4177 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenze depositate il 9 maggio 1998 e 14 novembre 1998, il Giudice di Pace di Nardò, nella causa promossa da GN SI contro il Consorzio speciale per la bonifica di Arneo, dichiarata la propria competenza, annullava l'imposizione contributiva del Consorzio nei confronti dell'attore per difetto di vantaggi e benefici dell'immobile del predetto da parte dell'opera consortile. Contro tali sentenze ha proposto ricorso il Consorzio che, con due motivi, chiede l'annullamento della sentenza suddetta. L'intimato non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta il difetto di competenza per materia, la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, secondo comma, cod. proc. civ.; 862 e 864 cod. civ.; 11, 21 e 59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215; 5 del Decreto Legge n. 953 del 1982, conv. nella legge 28 febbraio 1983, n. 53; 8, comma 1-bis, del Decreto Legge n. 90 del 1990, conv. nella Legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché contraddittoria motivazione circa un puntol'omessa, insufficiente e decisivo della controversia. A tal proposito il ricorrente ricorda che, nella comparsa di costituzione davanti al giudice di pace, aveva ribadito che la competenza a decidere, in primo grado, spettava al Tribunale, ai sensi dell'art. secondo del codice di rito civile, trattandosi di contributi di bonifica, comma, i quali hanno natura pubblicistica e tributaria. Il legislatore, con gli artt. 862 e 864 cod. civ. e, ancor più, con gli artt. 11, 21 e 59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, avrebbe sancito la qualificazione dei detti contributi consortili come imposte assoggettate al regime tipico dei tributi erariali, con il conferimento 2 del potere impositivo ai consorzi di bonifica. Tale caratteristica emergerebbe, altresì, dalla natura obbligatoria della bonifica, dei consorzi e dei contributi. Infatti, l'obbligazione consortile non compresa nella categoria delle obbligazioni potrebbe essere corrispettive: in tal senso deporrebbero l'art. 5 del Decreto Legge n. 953 del 1982, conv. nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e l'art. 8, comma 1-bis, del Decreto Legge n. 90 del 1990, conv. nella Legge 26 giugno 1990, n. 165. In conclusione, i contributi spettanti ai consorzi di bonifica rientrerebbero nella categoria dei tributi e le controversie, come quella in oggetto, con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale titolo spetterebbe al Tribunale ordinario. La causa promossa da SI GN atteneva, secondo il ricorrente, alla potestà impositiva del Consorzio, non alla misura della contribuzione;
ed essendo di valore indeterminabile rientrava, pertanto, nella competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del codice di rito civile.
1.2. Con il secondo mezzo, il Consorzio denuncia una violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 59 e 111del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'art. 860 del cod. civ., la violazione dei principi relativi all'onore della prova, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La sentenza censurata avrebbe erroneamente escluso, e con una motivazione sostanzialmente inesistente, che l'immobile di proprietà della GN si era avvantaggiato del beneficio risultante dall'attività di bonifica del Consorzio. Il ragionamento sarebbe erroneo perché il beneficio potrebbe essere (come nella specie) di tipo generale e sussisterebbe indipendentemente dalla natura dei terreni (agricola o extra, fondiaria o urbana). Secondo la 3 giurisprudenza della Corte suprema, infatti, sarebbe sufficiente solo il fatto che l'immobile ricada nel comprensorio di bonifica. Esso avrebbe errato, altresì, nell'affermare che 1' Ente impositore sarebbe tenuto all'assolvimento dell'onere della prova del beneficio e che questo sarebbe distinguibile fra uno di tipo diretto ed uno indiretto, nonché nella decisione negativa riguardo all'ammissibilità dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale richieste dal per dimostrare l'attività svolta dall'Ente e i benefici derivati da essa. Vi sarebbe stata anche contraddittorietà nel disattendere le istanze h istruttorie tese a dimostrare il beneficio dopo che lo si è escluso, con riguardo al caso esaminato.
2. I motivi di ricorso vanno esaminati nell'ordine proposto, relativo ai punti della corrispondente a quello logico-giuridico controversia.
2.1. Il primo motivo di ricorso, nella parte che attiene alla violazione delle regole riguardanti la competenza per materia tra i giudici di primo grado (giudice di pace e tribunale ordinario) a cui è in astratto attribuita la cognizione dei rapporti giuridici riguardanti i contributi di bonifica, in quanto non riservati all'esame delle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, fondato e va accolto (assorbito gli altri profili din. 546, doglianza). sostiene, а tal proposito, l'estraneità Invero, la controricorrente ai contributi consortili rispetto alle dell'obbligazione relativa obbligazioni tributarie. Ciò, sia per la natura imprenditoriale dei consorzi, sia per la non assimilabilità dei contributi consortili ai tributi erariali Ma, com'è noto, questa Corte ha più volte affermato (per tutte, si veda la sentenza 26 ottobre 2000, n. 14099, rv n. 541230) che la controversia 4 avente ad oggetto la restituzione dei contributi corrisposti ad un Consorzio di bonifica sulla base dell'allegata carenza del potere impositivo dell'ente, ha natura tributaria e non essendo espressamente devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie appartiene alla giurisdizione ordinaria e rientra nella competenza per materia del tribunale. Né il quadro muta se la questione attiene alla pretesa mancanza di utilità dell'azione di bonifica con riguardo alla proprietà del contribuente. A tal proposito è stato più volte affermato (per tutte v. Cassazione 1 febbraio 2000, n. 1092, rv n. 533342) che i contributi h spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza ratione materiae a conoscere della domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale titolo spetta al tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. (non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commissioni tributarie con il D.Lgs. n. 546 del 1992), ove si deduca che nessun vantaggio è stato ricavato Tale interpretazione della citatadall'attività del consorzio. disposizione manifestamente non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, garantito, non ravvisandosi alcuna costituzionalmente disparità di trattamento, in quanto al tribunale sono devolute tutte le controversie in tema di imposte e tributi, né con il diritto di difesa, convenienza in ordine alla ampiamente garantito;
mentre il calcolo di opportunità del ricorso alla tutela giurisdizionale attiene ad una valutazione del soggetto interessato, e non incide sulla legittimità costituzionale della interpretazione del detratto normativo. 5 Tale indirizzo giurisprudenziale, come correttamente Osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, costituisce ius receptum che non abbisogna di ulteriori e particolari illustrazioni.
2.2. Sennonché, questo quadro sinteticamente tratteggiato è venuto a mutare a seguito dell'approvazione (e pubblicazione) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la quale, per disposizione espressa (art. 79, comma 3), è entrata in vigore il 1° gennaio 2002 L'art. 12, comma 2, di tale nuova normazione, ha sostituito l'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che fissa l'oggetto della giurisdizione tributaria, attribuendole non più, come nel testo anteriore, un elenco di imposte ricadenti nella sua giurisdizione, ma ora l'appartenenza di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie>> con qualche eccezione espressamente enunciata, tra le quali non sono annoverabili le controversie riguardanti i contributi consortili. Ne segue che questi ultimi, a partire dal 1° gennaio 2002, sono oggetto di cognizione da parte del giudice tributario e non più, come in precedenza, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., del tribunale (cause in materia di imposte e tasse>>). Osserva la Corte che tale modifica legislativa non può determinare, nell'odierno giudizio, un mutamento della giurisdizione, dovendosi questa determinare con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano rilievo i successivi mutamenti della medesima legge (art. 5 cod. proc. civ.). In tal senso, peraltro, si è orientata anche questa Corte con recentissime decisioni (per tutte v. Cassazione n. 7025 del 2002) dalle quali non v'è motivo per discostarsi. accolto il primo motivo di ricorso (restando gli altri Va, pertanto, questo) e cassata la sentenza impugnata, dichiarandosi assorbiti in 6 competente per il nuovo giudizio di merito della controversia il Tribunale di Lecce. .
3. Nei fatti e nelle considerazioni sopra esposte e nella modestissima entità economica della controversia v'è materia per compensare le spese dell'intero giudizio. POM Accoglie il primo motivo di ricorso, per quanto di ragione, assorbite le altre censure, Cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Lecce. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 18 I) S L V N U F L novembre 2002 L ID N 9 IG 3 8 D Il Presidente 6 Lielienni涎Pock 7 Dr. Giovanni PAOLINI L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOVESE неге IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Colazio DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 12 MAG, 2003 IL CANC ELLIERE C1 се حة 7 -