Sentenza 13 luglio 2006
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, che non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione e dispone ulteriori indagini, rinvia il procedimento in prosieguo ad altra udienza ed al contempo, invece di limitarsi ad indicare il tema e la direzione delle nuove indagini, detta più specifiche indicazioni sino a individuare la specializzazione ed il numero dei consulenti tecnici da nominare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/07/2006, n. 37994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37994 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 13/07/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1037
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 003499/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
su ricorso proposto da:
Pubblico Ministero presso GIP TRIBUNALE di CATANIA;
nei confronti di:
VEROUX Massimiliano, N. IL 28/09/1971;
avverso ORDINANZA del 16/01/2006 del GIP TRIBUNALE di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI Giacomo;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. DE SANDRO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ricorre avverso il provvedimento con il quale il GIP presso lo stesso tribunale - nell'ambito di procedimento avente ad oggetto richiesta di archiviazione relativa ad indagini riguardanti Veroux Massimiliano - nel disporre la restituzione degli atti al PM per l'espletamento di nuove indagini entro il termine del 16.3.06, ha contestualmente rinviato, per il prosieguo, all'udienza del 21.3.06.
Deduce il ricorrente l'abnormità del provvedimento impugnato nelle parti in cui il giudice ha fissato l'udienza di rinvio ed ha indicato al PM le modalità di esecuzione della consulenza della quale ha ordinato l'espletamento, così sostituendosi all'organo inquirente ed assumendo decisioni che competono a quest'ultimo. Il ricorso è fondato.
Secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, un provvedimento è abnorme allorché, per la singolarità dei suoi contenuti, si ponga del tutto al di fuori dell'ordinamento processuale, tanto da legittimare il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., unico strumento capace di rimuoverne gli effetti. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass. SU n. 17/98). Tanto premesso, osserva la Corte che la situazione di abnormità si è certamente verificata, nel caso di specie, sotto il profilo dell'estraneità al sistema processuale del provvedimento impugnato. Detto sistema, invero, traccia e delinea chiaramente i poteri del PM e del GIP, attribuendo al primo la titolarità dell'azione penale ed al secondo quello di controllo sull'operato del PM e di impulso sull'attività d'indagine. Esso, in particolare, con riguardo al procedimento di archiviazione ex artt 408 c.p.p. e segg., prevede che il GIP, ove non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione avanzata dal PM e disponga un supplemento di indagini, avendo, con il relativo provvedimento, esaurito, al momento, il proprio compito di controllo, deve limitarsi a restituire gli atti al PM al quale spetta di eseguire le ulteriori indagini e di avanzare al giudice, in esito alle stesse, le richieste che ritenga più opportune. Orbene, laddove il GIP, dopo avere legittimamente disposto gli approfondimenti investigativi, ha rinviato il procedimento in prosieguo ad altra udienza, ha posto un vincolo ai poteri del PM, che ha inciso sull'esercizio dell'azione penale e sulle valutazioni conclusive che allo stesso spettavano circa l'idoneità, o meno, dei nuovi elementi probatori acquisiti a sostenere l'accusa.
L'abnormità del provvedimento impugnato deve ritenersi sussistente anche sotto il secondo profilo denunciato. Nel rispetto dei confini tracciati dal legislatore tra i poteri del PM e del GIP, ed in vista dell'esigenza di tenere nettamente distinte le funzioni del rappresentante dell'accusa e dell'organo giurisdizionale, deve ritenersi che, nel momento in cui dispone la prosecuzione delle indagini, il giudice non esercita un potere investigativo ma semplicemente d'impulso dell'attività investigativa. Ne discende che con provvedimento con il quale ordina un supplemento di indagini, il GIP deve limitarsi ad indicare il tema e la direzione delle stesse;
può altresì, ove necessario, precisare i singoli atti d'indagine, lasciando tuttavia libero il PM di scegliere le concrete modalità di svolgimento. Più specifiche indicazioni, quali quelle contenute nel provvedimento impugnato, che si spinge fino ad indicare la specializzazione ed il numero dei consulenti, determinerebbero una limitazione dei poteri del PM di indirizzo e di gestione delle indagini, spettando, comunque, sempre al GIP di verificare se le nuove attività investigative siano state, o meno, coerenti rispetto alle indicazioni date con il provvedimento ex art. 409 c.p.p., comma 4. Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al GIP presso il Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al GIP presso il Tribunale di Catania per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2006