Sentenza 1 dicembre 2009
Massime • 1
La connessione tra procedimenti appartenenti alla giurisdizione ordinaria ed altri pertinenti alla giurisdizione militare, che ai sensi dell'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., determina la competenza del giudice ordinario anche per il reato militare quando questo sia meno grave di quello comune, opera soltanto nei casi stabiliti dal precedente art. 12, tra i quali non rientrano le ipotesi di identità delle persone offese o di c.d. "connessione probatoria" o di esistenza di un'unica "notitia criminis" relativa a più reati.
Commentario • 1
- 1. Il falso aggravato attrae il peculato alla giurisdizione ordinaria: quando il reato comune è più grave di quello militare (Cass. pen. n. 20317/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 giugno 2025
Premessa La sentenza in commento affronta un articolato conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice militare in relazione a plurime imputazioni di peculato – militare e comune – e falso ideologico in atto pubblico aggravato. Il caso riguarda un Appuntato Scelto dei Carabinieri, imputato per essersi appropriato di somme di denaro versate da cittadini in occasione di violazioni al Codice della Strada, con contestuale falsificazione dei relativi atti. La pluralità di procedimenti instaurati dinanzi a giudici appartenenti a giurisdizioni diverse ha generato una situazione di stallo processuale, imposta alla cognizione della Suprema Corte per la risoluzione del conflitto. Fatto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2009, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 01/12/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 1047
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 29041/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR RO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunziata in data 3.6.2009 dalla Corte d'appello militare di Roma;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DI TOMASSI Maria Stefania;
Udito il Sostituto Procuratore generale militare Dott. Gentile Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO
1. Con sentenza del 26.9.2008 il Tribunale militare di Roma aveva dichiarato RO UR responsabile dei reati di minaccia e ingiuria aggravata nei confronti dell'inferiore in grado Appuntato dei Carabinieri Antonio Vaccarino, fatto commesso il 30.10.2006 (capo A, art. 47 c.p.m.p., nn. 3 e 4, art. 196 c.p.m.p., commi 1 e 2), e nei confronti del parigrado Appuntato scelto CC FE, fatto commesso il 29.1.2007 (capo B, art. 47 c.p.m.p., nn. 3 e 4, artt. 226 e 229 c.p.m.p.), condannandolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, alla pena complessiva di nove mesi di reclusione militare, con i benefici di legge.
1.1. Investita dal gravame dell'imputato la Corte d'appello militare di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado riconosceva la continuazione tra i due fatti e riduceva per l'effetto la pena a cinque mesi di reclusione militare, sostituita con quella pecuniaria di Euro 6.000,00 di multa, confermando nel resto.
2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, avvocato Donato Prillo, che chiede l'annullamento della sentenza.
Con motivo unico denunzia violazione della legge processuale. Afferma che il rigetto dell'eccezione difensiva di difetto della giurisdizione militare in ragione della connessione con il procedimento ordinario pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Roma violava gli artt. 13 e 16 c.p.p. La connessione tra i fatti oggetto del procedimento in esame e di quello avanti il Giudice ordinario risultando dalla unicità della notizia di reato e dalla identità delle persone offese (che avevano lamentato da un lato che il UR li aveva offesi e minacciati, dall'altro che aveva falsificato tre relazioni di servizio). La trattazione unitaria era altresì imposta dalla necessità di valutare nel complesso l'attendibilità dei dichiaranti (i reati di calunnia e falso documentale denunziati erano stati difatti oggetto di provvedimento d'archiviazione a seguito d'indagini di Polizia che, si sostiene, aveva tra l'altro accertato che il UR non aveva mai usato termini volgari).
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato. La Corte d'appello ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione per ragioni di connessione ineccepibilmente osservando che "i casi di connessione fra procedimenti, rilevanti ai fini dell'art. 13 c.p.p., comma 2, sono esclusivamente quelli stabiliti dal precedente art. 12 c.p.p., in cui non si menziona ne' il caso della identità delle persone offese, ne' quello della connessione "probatoria", ne', tanto meno, quello della esistenza di una unica notitia criminis, relativa a più reati". Sicché, nell'assenza di uno dei casi di connessione tassativamente determinati, era indubbia la giurisdizione del Giudice militare ai sensi dell'art. 103 Cost., comma 3, e art. 263 c.p.m.p..
La difesa ripropone nel ricorso la medesima questione, richiamando ancora una volta esigenze probatorie, l'unicità della denunzia, l'identità delle persone. Aspetti tutti che, come ha già spiegato la Corte d'appello, non bastano ad istituire alcuna ipotesi di connessione ex art. 12 cp.p. e non rilevano quindi per l'attrazione del reato militare nell'ambito della giurisdizione comune ex art. 13 c.p.p., comma 2. Mentre la considerazione di profili di
"opportunità" non espressamente previsti per legge, è inibita dalla riserva istituita dal terzo comma dell'art. 111 Cost.. Il ricorso deve di conseguenza essere rigettato e al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2010