Sentenza 22 aprile 2009
Massime • 1
È configurabile il reato di evasione dell'IVA all'importazione (art. 70, d.P.R. n. 633 del 1972) nel caso in cui la transazione commerciale riguardi un bene proveniente dal territorio di uno Stato che, pur compreso nel territorio doganale dell'Unione Europea, non faccia parte del suo territorio fiscale. (Fattispecie relativa all'importazione nel territorio nazionale di un'imbarcazione proveniente dall'Isola di Guernsey in cui la Corte ha ulteriormente precisato che, al fine di escludere il reato, anche sotto il profilo soggettivo, non rileva l'accordo sulla doppia imposizione stipulato da tale Stato con la Gran Bretagna, in quanto le norme comunitarie che vietano discriminazioni fiscali in danno di prodotti di altri Stati membri non operano per i rapporti tra Stati membri e Stati terzi, anche se firmatari di accordi commerciali con la C.E.E.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2009, n. 24678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24678 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 22/04/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 630
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 06633/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN RA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Lucca in data 10.12.2008 che ha rigettato la richiesta di riesame proposta;
avverso il decreto di sequestro preventivo di un'imbarcazione battente bandiera dell'isola di Guernsey di proprietà della Ocean Adventures, con sede in Florida, di cui era legale rappresentante il IN indagato del reato di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70 con riferimento al D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 292 e 295;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 10.12.2008 il Tribunale di Lucca rigettava la richiesta di riesame proposta da IN RA avverso il decreto di sequestro preventivo di un'imbarcazione battente bandiera dell'isola di Guernsey di proprietà della Ocean Adventures, con sede in Florida, di cui era legale rappresentante il IN, indagato del reato di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70 con riferimento al D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 292 e 295. Proponeva ricorso per cassazione l'indagato denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti.
- per avere egli ritenuto, in buona fede, legittima la condizione doganale del bene;
- perché l'Isola di Guernsey, nel cui registro navale è immatricolata l'imbarcazione che in passato aveva battuto bandiera inglese, non è territorio extracomunitario per l'accordo sulla doppia imposizione stipulato con la Gran Bretagna in virtù del quale non sono soggetti a imposta i beni compravenduti in uno dei due Paesi;
- perché la sola disponibilità giuridica del bene, in assenza di utilizzazione, non comporta imposizione dell'IVA;
- perché l'acquisto in buona fede di un bene asseritamente irregolare dal punto di vista doganale da parte di chi non si fa carico della verifica di regolarità costituisce un'omissione colposa, non punibile, presupponendo il reato ipotizzato una condotta dolosa.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell'astrattezza.
Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica,oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile, il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.
Nel caso in esame nessuna delle suddette ipotesi ricorre, sicché è legittimo il disposto sequestro preventivo del bene che era nella piena disponibilità dell'indagato, la cui condotta è sicuramente riconducibile sub specie iuris alla fattispecie criminosa ipotizzata alla stregua degli accertamenti eseguiti, emergendo dagli stessi che l'imbarcazione, iscritta nel registro navale dell'Isola di Guernsey, è stata definitivamente importata in Italia nell'aprile 2004 dal proprietario Fier, residente nel territorio doganale della comunità, e poi acquistata dal IN che ne ha avuta esclusiva disponibilità.
Conseguentemente, non può essere censurata la decisione del Tribunale secondo cui l'operazione comportava il pagamento dell'IVA all'importazione che è imposta interna diversa dai diritti doganali. L'Isola di Guernsey alla stregua dell'art. 3 Codice doganale comunitario;
dell'art. 299, paragrafo 6, del Trattato CEE e dell'art. 3, paragrafo 2, della Sesta Direttiva IVA 77/388/CEE è compresa nel territorio doganale dell'Unione Europea, ma non fa parte del territorio fiscale della stessa.
Pertanto, per l'Isola non opera la disciplina dell'IVA sulle transazioni intracomunitarie con la conseguenza che, per importazioni in Italia di merci provenienti da quel territorio, deve essere riscossa l'imposta non rilevando in merito l'accordo sulla doppia imposizione stipulato dall'Isola con la Gran Bretagna perché le norme comunitarie che vietano discriminazioni fiscali in danno di prodotti di altri Stati membri non operano per i rapporti tra Stati membri e Stati terzi anche se firmatari di accordi commerciali con la CEE.
Ne consegue che le censure sull'insussistenza del fumus avanzate da un soggetto residente in Italia e acquirente, senza avere assolto il pagamento dell'IVA, di un'imbarcazione già definitivamente importato, da uno Stato che non rientra nel territorio fiscale della Comunità, nonché quelle sulla mancanza dell'elemento psicologico del reato, sono infondate.
Il rigetto del ricorso, che non investe la sussistenza del periculum, comporta l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2009