Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2013, n. 39980
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Sentenza 19 settembre 2013

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In tema di misure cautelari personali, il riconoscimento della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario non determinano di per sé uno stato di incompatibilità rilevante, ex art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., ai fini dell'operatività del divieto di custodia in carcere, che richiede lo stato morboso in atto, potendo essere salvaguardate ai sensi dell'art. 11, L. n. 354 del 1975, con il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2013, n. 39980
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39980
    Data del deposito : 19 settembre 2013

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