Sentenza 19 settembre 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il riconoscimento della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario non determinano di per sé uno stato di incompatibilità rilevante, ex art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., ai fini dell'operatività del divieto di custodia in carcere, che richiede lo stato morboso in atto, potendo essere salvaguardate ai sensi dell'art. 11, L. n. 354 del 1975, con il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2013, n. 39980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39980 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2013 |
Testo completo
39 9 80 /13 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da: 1330 Sent. n.sez. - Giovanni de Roberto · Presidente - -Francesco Ippolito CC - 19/09/2013 R.G.N. 27561/2013 - Giovanni Conti - Giacomo Paoloni -- Ercole Aprile · Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da De IS UA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/05/2013 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Mura, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello presentato dalla difesa dell'indagato e, per l'effetto, confermava il provvedimento del 21/01/2013 con il quale la Corte di appello della stessa città aveva rigettato una richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, alla quale era sottoposto UA De IS, con quella degli arresti domiciliari per un asserita incompatibilità delle condizioni di salute del prevenuto con il regime carcerario. Rilevava il Tribunale come, all'esito della disposta perizia medico-legale, fosse stato accertato che il De IS, pur gravato da diverse patologie di cui alcune aventi carattere di gravità, si trovava in condizioni di salute globalmente compatibili con la detenzione in carcere, in quanto bisognevole di una serie di cure sanitarie e di controlli diagnostici praticabili all'interno di un centro terapeutico annesso ad uno degli istituti del circuito penitenziario, ovvero presso reparti di ospedali o cliniche esterne al carcere, dove l'interessato avrebbe potuto essere temporaneamente trasferito a norma dell'art. 11 della legge n. 354 del 1975. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il De IS, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Giovanni Bianco, il quale, formalmente con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 275 comma 4 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione per manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Napoli ingiustificatamente escluso la incompatibilità delle gravi condizioni di salute dell'indagato rispetto al regime carcerario, pur dopo aver sostenuto che le conclusioni del perito medico-legale avessero reso evidente la necessità di un ricovero del prevenuto in un reparto interni stico di una struttura sanitaria esterna all'ambiente carcerario.
3. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
4. Costituisce espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità con il regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita (Sez. 6, n. 25706 del 15/06/2011, Esposito, Rv. 250509; Sez. 6, n. 34433 del 15/07/2010, Forastefano, Rv. 248166). A tale regola di diritto il Tribunale del riesame di Napoli si è uniformato spiegando, con argomenti congrui, nei quali non sono ravvisabili estremi di manifesta illogicità, come il perito d'ufficio anche sentito il sanitario del - carcere, che aveva escluso che, allo stato, le condizioni di salute del De IS fossero gravi avesse sì riconosciuto la serietà delle patologie di cui è affetto - l'odierno ricorrente (colpito da malattie multifattoriali connesse essenzialmente a problemi cardiovascolari, pneumologici, ortopedici e urologici, con implicazioni anche psichiatriche e psicologiche), ma come pure avesse sottolineato che i periodici controlli diagnostici e le terapie fisiatriche (peraltro già praticate nella 2 casa circondariale nella quale il prevenuto si trovava) ben potevano essere garantite all'indagato con un ricovero presso un centro diagnostico annesso ad uno degli istituti dell'amministrazione penitenziaria, ovvero presso strutture sanitarie esterne dove l'interessato sarebbe potuto essere condotto per temporanei ricoveri in regime detentivo. A fronte di tali valutazioni, nelle quali non è riconoscibile alcuna palese contraddittorietà, le doglianze difensive appaiono caratterizzate da una qual genericità, non avendo il ricorrente neppure prospettato una effettiva e reale impossibilità di prestazione - nelle forme e con le modalità indicate dai Giudici di merito dei trattamenti terapeutici di cui egli abbisogna.- Da tanto deve escludersi la sussistenza di alcuna violazione di legge, essendo pacifico che il riconoscimento della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali, preordinati alla valutazione nel tempo delel condizioni patologiche ed alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambienti specialistici esterni al circuito carcerario, non determinano di per sé uno stato di incompatibilità rilevante ex art. 275 comma 4 cod. proc. pen., ai fini della operatività del divieto di custodia cautelare in carcere, che richiede lo stato morboso in atto, potendo essere salvaguardate ai sensi dell'art. 11 della legge n. 354 del 1975, con il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti (così, ex plurimis, Sez. 5, n. 16008 del 10/03/2009, Lo Cricchio, Rv. 243338).
5. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19/09/2013 Il Consigliere estensore Il Presidente Ercole Aprile DEPOSITATO IN CANCELLERIA anni, Robe 26 SET 2013 PREMA C IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO: Piera Esposito I O N