Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
E REGISTRAZION ORTE SU03 01 2/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DA ESENTE la Oggetto bol Inadempimento contrattuale SEZIO RZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 12756/98 Dott. Giovanni Silvio COCO Dott. Roberto PREDEN Consigliere 6321 Cron. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. Dott. TO SEGRETO AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 12/10/00 Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GUERRERI, difeso dall'avvocato MASSIMO RETTA, giusta delega in atti;
τη ricorrente σ contro η SA RU;
ς intimato avverso la sentenza n. 14/98 del Giudice conciliatore di TRIESTE, emessa il 30/03/98 e depositata il 18/04/98 2000 (R.G. 230/92); 1606 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 12/10/00 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 30.11.1991 RU SA rilasciò al locatore TO RO un appartamento che conduceva in loca- zione dal 1983. Nel 1992 il RO lo convenne in giu- dizio chiedendone la condanna al pagamento di L. 764.000, oltre accessori, per spese condominiali dovute dal conduttore alla data del 30.4.1991. Il convenuto resistette, contestò il debito, si proclamò creditore del RO e ne chiese in via ri- convenzionale la condanna al pagamento della somma di L. 83.519. п In corso di causa il RO ridusse il petitum a р L. 540.847. и Acquisita documentazione ed assunta la prova testi- ду moniale articolata, la causa (più volte rimessa in istruttoria) venne definitivamente assunta in decisione sulla scorta di due consulenze tecniche d'ufficio. Con sentenza del 18.4.1998 l'adito giudice conci- liatore di TR ha rigettato entrambe le domande ed ha compensato le spese di lite sul rilievo che la pur 2 lunghissima istruttoria non era stata sufficiente a chiarire i rapporti tra le parti, sicché sia l'una che l'altra domanda era rimasta sfornita di prova. Per la cassazione della sentenza ricorre TO RO affidandosi a cinque motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo, deducendo violazione dell'art. 132, nn. 3 e 4, c.p.c., il ricorrente pro- spetta la nullità della sentenza per omessa trascrizio- ne delle conclusioni delle parti e per omessa esposi- zione dello svolgimento del processo, nonché dei fatti essenziali della lite, sostanzialmente costituiti dall'errore in cui era incorso l'amministratore - che aveva addebitato al condomino locatore, anziché al con- duttore, le spese di manutenzione dell'ascensore e dall'omessa considerazione di tale errore, emerso dalla deposizione di IA CA, da parte del consu- lente tecnico d'ufficio.
1.2. Col secondo motivo è denunciata nullità della sentenza per assoluto difetto di motivazione, non va- lendo ad integrare una motivazione l'affermazione che "la domanda è rimasta del tutto sfornita di prove ido- nee e priva di certezza e di credibilità". Il che si poneva tra l'altro in contrasto con quanto ritenuto dal 3 primo dei tre vice conciliatori succedutisi nella CO- gnizione della causa il quale, dopo la deposizione del teste CA ed il deposito delle sei fatture rela- tive alla manutenzione ordinaria dell'ascensore, aveva considerato la causa stessa matura per la decisione.
1.3. Col terzo motivo la sentenza è censurata per "violazione implicita dell'art. 9 della legge n. 392 del 1978 per omesso riconoscimento del diritto del lo- catore a recuperare le spese manutentive dell'ascensore nei confronti dell'inquilino ad equo canone".
1.4. Col quarto mezzo è denunciato "disconoscimento implicito del principio processuale ex art. 36 c.p.c., consistente nel fatto che il giudice, quando è intro- dotta una domanda riconvenzionale, tenuto a conoscer- la e ad emettere su di essa una pronuncia", che nella specie avrebbe dovuto essere di rigetto, volta che la pretesa creditoria del convenuto riguardava un diverso anno contabile ed era oggetto di altra causa pendente innanzi al pretore.
1.5. Col quinto motivo, da ultimo, il ricorrente si duole dello “implicito mancato esame della deposizione testimoniale, delle fatture e degli altri documenti prodotti, nonché della seconda relazione del c.t.u.", integranti risultanze che avrebbero dovuto condurre all'accoglimento della propria domanda. Привет 2.1. Il primo, il secondo ed il quinto motivo che, per la connessione delle doglianze che li sostan- ziano, vanno congiuntamente esaminati - sono fondati per quanto di ragione. La motivazione della sentenza impugnata è la se- guente: "Motivi della decisione. Prove testimoniali, docu- mentali e CTU non sono bastate a chiarire i rapporti dare-avere tra le parti: si può affermare senza tema di smentita che l'istruttoria, lungi dall'offrire contri- buto probatorio, ha creato ulteriore confusione, tra smentite, ripensamenti ed inutili tentativi di una ri- costruzione contabile risultata assolutamente priva di certezza e credibilità. A fronte di tale obiettiva situazione ritiene il giudicante di poter affermare che la domanda sia rima- sta del tutto sfornita non solo di idonea prova per l'accoglimento, ma anche di elementi indiziari che avrebbero potuto determinare il giudice a ricorrere a quel mezzo complementare ed integrativo di prova che è il giuramento suppletorio. La pretesa attore andrà quindi respinta, come pure -di conseguenza e per i medesimi motivi quella ri- - convenzionale". Si tratta di motivazione meramente apparente - cui 5 consegue la nullità della sentenza - in quanto non dà alcun conto dell'iter logico seguito dal giudice per addivenire alla decisione. E', in particolare, apodit- tica l'affermazione -che sostanzialmente esaurisce la motivazione che la domanda era rimasta del tutto sfornita di prova, giacché difetta totalmente ogni ana- lisi delle pur acquisite risultanze probatorie (docu- menti, prova testimoniale, consulenze tecniche d'ufficio), alla cui disamina il giudice non può sot- trarsi allorché ritenga che esse non valgono ad offrire la prova del diritto fatto valere in giudizio, risul- tando altrimenti impossibile il controllo logico della decisione in ordine alla addotta insufficienza di quel- le risultanze ai fini dell'accoglimento della domanda. L'espressione "dagli atti non risultano elementi di prova", o altra equivalente, è sufficiente ad integrare una motivazione solo allorché quegli elementi totalmen- te difettino, giacché in tal caso essa attesta la man- canza di risultanze che possano costituire oggetto di valutazione e apprezzamento. Ma quando, come nella spe- cie, quegli elementi sussistono, all'affermazione della loro inidoneità ad integrare la prova del diritto af- fermato non può non far seguito la spiegazione, pur se concisa, delle ragioni che hanno condotto al giudizio di inidoneità. 6 Nel caso in esame, il giudice avrebbe dovuto dar conto, analizzandone contenuti e risultati, delle ra- gioni per le quali la prova testimoniale, i documenti e la consulenza tecnica d'ufficio non consentivano di conferire "certezza e credibilità" alla ricostruzione contabile dei rapporti intercorsi tra le parti.
2.2. E' invece infondato il profilo di censura (di cui al primo motivo) concernente l'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti, in quanto: a) il conciliatore vi ha fatto riferimento mediante il richiamo - in sé sufficiente della terza comparsa - conclusionale dell'attore e, quanto al convenuto, del foglio allegato al verbale dell'udienza del 6.12.1996; b) l'omessa trascrizione e l'omesso richiamo delle conclusioni delle parti in tanto produce la nullità della sentenza in quanto tale omissione impedisca di individuare gli elementi di fatto considerati nella de- cisione.
2.3. Accolti per quanto di ragione i motivi esami- nati, la sentenza va dunque cassata con rinvio al giu- dice di pace di TR (ex art. 3, 1 n. 479/99), che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
3. Restano assorbiti il terzo ed il quarto motivo.
P.Q.M.
7 la corte accoglie per quanto di ragione il primo, il secondo ed il quinto motivo del ricorso, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Trie- ste. Roma, 12 ottobre 2000 L'estensore Il presidente CANCELLI E C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì =2 MAR 2001 Giovanni Gambattista E T R O C NE REGISTRAZIO DA ESENTE 8