Sentenza 6 novembre 2018
Massime • 1
Non integra l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 340 cod. pen. la mancata o insoddisfacente organizzazione dell'attività di un servizio pubblico, in quanto la norma sanziona esclusivamente la volontaria alterazione, anche temporanea, del funzionamento di tale servizio, incidente sulla sua complessiva regolarità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2018, n. 4908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4908 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2018 |
Testo completo
04908-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1847/2018 Stefano Mogini - Presidente UP 06/11/2018 Maurizio Gianesini R.G.N. 24325/2018 Andrea Tronci Pierluigi Di Stefano Relatore Ersilia Calvanese ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2017 della Corte Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Orsi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi: l'avvocato Paola Moschin, sostituto processuale dell'avvocato Roberto Coscia per la parte civile NI AR, che chiede la conferma della sentenza della Corte di Appello;
gli avvocati Luigi Morrone e SE Barbuto che insistono nell'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 16 novembre 2017 ha confermato la condanna di AL SE per il reato di cui all'art. 340 cod. pen. e dichiarato non luogo a procedere nei confronti di ER IO, imputato per il medesimo reato nonché per il reato di falso ex art. 480 cod. pen., per essere R i reati estinti per prescrizione. AL nel corso del giudizio aveva rinunciato alla prescrizione. In particolare nei confronti di AL era contestato: Sil «artt. 110, 340 cod. pen. Per avere, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di direttore dell'area "A" del servizio veterinario (AL), veterinario dirigente dell'area "A" (Volpicelli e ER) dell'Asl n. 5 di Crotone, omesso di attuare correttamente, alla stregua di quanto previsto dal d.p.r. 320/1954, dai dd.mm. 651/94, 592/95, 358/96 e dall'all. A cap. 1 n. 1 del d.p.r. 54/97, i piani obbligatori di eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica bovina in relazione all'allevamento di bovini da latte di proprietà di AR NI, sito in Isola di Capo Rizzuto (102 bovini dei quali risultavano successivamente affetti da tubercolosi). In isola di Capo Rizzuto e Crotone, dal 2001 al 2005, per il AL limitatamente al periodo 4 giugno 2004-agosto 2005». Il reato di falso contestato nei confronti del solo ER, consisteva in: «art. 480 cod. pen. Per avere, in qualità di veterinario dirigente dell'area "A" dell'Asl n. 5 di Crotone, falsamente attestato in relazione all'allevamento di bovina latte di proprietà di AR NI ... Senza il compimento di alcun accertamento verifica, l'avvenuta sottoposizione con esito negativo alla prova intradermica della tubercolina, asseritamente eseguita in data 11 marzo 2005 e rilasciato l'attestazione di "allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi sotto il controllo dello Stato" con validità fino al 11 marzo 2006. In Crotone il 18 maggio 2005» La Corte di Appello esponeva: 1'8 maggio 2005 si scopriva che i bovini dell'allevamento di AR NI, in Isola di Capo Rizzuto, erano affetti da tubercolosi. In relazione a tale evento, AR denunciava che nel 2004, il competente servizio veterinario aveva rilasciato una regolare attestazione a firma del dottor IO ER dell'essere la stalla indenne da tubercolosi pur se, in realtà, non erano stati effettuati i relativi controlli. Le successive indagini portavano all'attuale processo nel corso del quale si accertava che: - il servizio di profilassi obbligatoria degli allevamenti per varie malattie, tra cui la tbc, era svolto dai veterinari dell'area "A" dell'Azienda Sanitaria di Crotone. La certificazione relativa alla assenza della infezione da tbc ha durata . annuale e, nel caso dell'AR, l'ultimo controllo della sua stalla era stato effettuano nel giugno 2003; non risultavano altre verifiche nell'anno successivo. - Il certificato del dottor ER, di cui al capo di imputazione trascritto, era stato redatto in base ad un controllo effettuato dalla dottoressa Gallo, veterinaria di servizio esterno convenzionato;
costei, però, aveva effettuato i controlli con riferimento soltanto alla brucellosi ed alla leucosi e non anche alla tubercolosi. Quanto alla organizzazione della struttura che doveva procedere ai controlli, si accertava che: 2 AL SE era dirigente dell'intero servizio veterinario dell'ASL n. 5 con compiti di organizzazione e coordinamento dei quattro distretti di competenza dell'ente. Non aveva predisposto la programmazione del servizio veterinario di controllo e profilassi pur se rientrava nei suoi obblighi. Gli altri veterinari con qualifica di dirigente, tra cui il suddetto ER, erano tenuti a vigilare sulla attuazione dei piani disponendo gli esami obbligatori alle relative scadenze. - -I veterinari in servizio di convenzione esterna come la citata d.ssa Gallo, effettuavano le proprie attività sulla base delle direttive ricevute. Con riferimento alla vicenda specifica, secondo i giudici di merito, non vi erano giustificazioni per la omissione dei controlli in quanto il AL era restato del tutto inerte, non svolgendo attività di propria iniziativa ma procedendo alle verifiche solo a seguito delle richieste spontanee di operatori ed allevatori. AL SE si era difeso ribadendo, in sede di giudizio di appello, che a lui spettavano solo compiti di programmazione e che, invece, il controllo degli allevamenti spettava ai dirigenti delle sedi territoriali, anche con ricorso a medici veterinari esterni in rapporto di convenzione, come da lui autorizzato. La Corte di Appello riteneva che, se anche il AL non poteva decidere in via specifica quanto alle assegnazioni dei singoli compiti da ripartire tra i medici veterinari del servizio, comunque, in quanto dirigente dell'intero servizio veterinario, aveva compiti di programmazione che non possono essere certamente ricondotti ad un ruolo meramente formale senza alcuna incidenza, in concreto, sulle attività del servizio veterinario. Nella data situazione, quindi, risultava non avere effettuato la programmazione specifica e tale assenza di una programmazione generale aveva comportato la mancata esecuzione di specifici controlli. Contro tale decisione il difensore di AL propone 3 motivi di ricorso: Primo motivo, violazione dell'art. 340 cod. pen.. Per la condanna sarebbe stato necessario dar conto di un comportamento dolosamente omissivo del ricorrente circa un atto che avrebbe dovuto compiere per legge o per normativa secondaria con la conseguenza della interruzione del servizio di prevenzione delle malattie infettive. Tale comportamento è stato indicato nella dolosa omissione della predisposizione del programma per la eradicazione delle malattie infettive, che egli avrebbe dovuto redigere quale responsabile dell'intero servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale. Tale affermazione è, però, innanzitutto errata in diritto in quanto la azione complementare per la eradicazione della brucellosi, tubercolosi e della leucosi 3 bovina, in base alla Direttiva europea vigente all'epoca, non poteva essere di spettanza dell'autorità provinciale. Trattandosi di una materia comunitaria, l'autorità competente era quella centrale, ovvero il Ministero della Sanità/Salute; il relativo regolamento è quello del Ministro della Sanità del 15 dicembre 1995 n. 592 che individua il "veterinario ufficiale". In conseguenza di tale violazione, la sentenza non individua in alcun modo l'adempimento dell'ufficio che il ricorrente avrebbe omesso. Peraltro, a fronte della evidenza che il servizio è di competenza della Autorità statale centrale, non può essere affermata la competenza del ricorrente sulla scorta di una mera dichiarazione testimoniale. Peraltro, a fronte di quello che riferisce il teste Novello, su cui si basa l'affermazione della Corte di Appello, vi è la dichiarazione di Piraino che attribuisce alla Regione il compito di programmazione. Secondo motivo, vizio di motivazione nel ritenere le attività in contestazione a lui ascrivibili. Terzo motivo, violazione dell'art. 185 cod. pen. Non vi è alcuna evidenza che dal reato possa essere conseguita la causazione dei danni non essendo stato dimostrato che se vi fosse stata l'attività in ipotesi omessa non vi sarebbe stata comunque l'epidemia. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. È innanzitutto fondato il primo motivo, per la erronea applicazione della norma incriminatrice. L'art. 340 cod. pen. è una norma di carattere sussidiario che sanziona la volontaria alterazione del funzionamento di un servizio pubblico, anche temporanea, purché incida sulla complessiva regolarità del servizio. È talora in discussione se tale turbamento del funzionamento debba riguardare l'intera attività o anche un suo specifico settore, ma nel caso di specie già su di un piano astratto il fatto non rientra comunque nella previsione della norma, anche secondo la interpretazione più ampia. La questione di fondo, difatti, è che non risulta individuata una situazione di interruzione o turbamento bensì quella di mancata (adeguata) organizzazione del servizio. Ovvero non si discute di un servizio interrotto ma del presunto mancato adempimento all'obbligo di istituire il servizio stesso. Premesso che la sentenza di appello non pone particolare attenzione sulla descrizione della condotta e, in parte, appare essere diversa dalla sentenza di primo grado, va considerato innanzitutto che lo stesso capo di imputazione è di per sé generico e non descrive un fatto corrispondente alla previsione di legge. 4 Difatti, come risulta da quanto sopra trascritto, si contesta al ricorrente di avere omesso di attuare adeguatamente ... i piani obbligatori». Poi, nel corpo del medesimo capo di imputazione, non si fa riferimento ad una effettiva interruzione del servizio complessivo ma la condotta ritenuta rilevante si riduce ad una singola omissione, ovvero il mancato controllo nello stabilimento AR. La Corte di Appello ritiene fondata tale contestazione imputando al dirigente di non aver mai predisposto annualmente e, comunque, periodicamente, alcuna programmazione del servizio veterinario, pur essendovi obbligato per programmare la profilassi ed il controllo». È quindi palese che la Corte di merito ritenga il ricorrente responsabile per non aver organizzato (adeguatamente) il servizio e non per averlo interrotto. È chiara, quindi, la violazione della norma in questione, erroneamente interpretata: l'art. 340 cod. pen. testualmente non consente di sindacare la mancata o insoddisfacente organizzazione dell'attività di un ufficio o servizio pubblico. Per completezza, va osservato che il primo giudice interpreta il capo di imputazione in modo parzialmente diverso, ritenendo non rilevante la mancata programmazione in sè ma, invece, affermando che la volontaria inerzia dei controlli sia stata la modalità dolosa con la quale è stato interrotto il servizio veterinario di spettanza del ricorrente. Tale lettura, invero, dimostra un altro errore di interpretazione della disposizione. La condotta come descritta dal Tribunale, difatti, avrebbe potuto avere rilevanza penale se avesse riguardato una inerzia finalizzata alla sostanziale interruzione del servizio veterinario ma è lo stesso giudice di primo grado che, pur enfatizzando l'effetto della condotta, chiarisce che «... l'omessa attuazione da parte dei veterinari per oltre un anno della profilassi obbligatoria pur avendo *** riguardato tale omissione soltanto l'allevamento di bovini dell'AR NI». Ovvero afferma chiaramente che vi è stato, se del caso, un unico evento omissivo che è stato fatto erroneamente assurgere ad interruzione dell'intero servizio. E' fondato anche il secondo motivo che riguarda il vizio di motivazione. Senza necessità di valutare anche gli argomenti svolti dalla difesa, restati privi di risposta, riferiti alla mancanza di un ruolo specifico del ricorrente nei controlli in questione avendo compiti solo organizzativi, non è stato affatto considerato il profilo dell' omesso controllo o comunque della relativa consapevolezza. La Corte di Appello, pur avendo ritenuto che ER aveva attestato la esecuzione del controllo della indennità da tubercolosi dell'allevamento AR, e pur riferendo dell'attività della veterinaria operante in base a convenzione, non ha non ha risposto allo specifico motivo di appello, sulla sussistenza del dolo del SM motivato, come era necessario sulla scorta di tali premesse in fatto, e comunque 5 ricorrente. In particolare, non risulta indicata la ragione per cui il ricorrente esseredovesse sapere della falsità dei controlli e comunquefritenuto responsabile anche 54/ per il periodo successivo alla data dell'attestato formale emesso dal ER. La fondatezza dei primi due motivi rende non necessaria la valutazione del terzo. L'annullamento va disposto senza rinvio in quanto, in riferimento al primo motivo, la contestazione formale e la ricostruzione in fatto all'esito del dibattimento comporta la certezza di insussistenza del fatto contestato, non residuando spazi per una diversa valutazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2018 Il Consigliere estensore il Presidente Pierluigi Di Stefano Stefano Mogini Rie 5410/11 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 31 GEN 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Fiera Esposito 9