Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/02/2001, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
E 6 8 N 5 9 O 1 . I C.C. 607 / Z N 4 A / R 6 T 2 . S . BBLICA ITALIANA I R L . 015 8 7 /0 1 L G P . E A E T D . R U L B B E I A A IN NO D R T D T I 1 RTE SUPREMA I S E 3 N 1 T E ASSAZIONE N S . Oggetto E E Tutensi T N S ✓ A E SEZIONE TRIBUTARIA M IRPEF самой встави Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13003/98 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere - Cron. 3367 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere - Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Ud. 18/10/00 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE VIA THE 8 FED. 2001 per diritti CALELLA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA V: IL CANCELLIERE COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, che lo difende unitamente all'avvocato GAFFURI CANCELLERIA 1 0 GIANFRANCO, giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
MIMISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 controricorrent CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1707 nonchè
contro
CAMPIONE CIVILE N. 60729 UFF. DISTRETTUALE II DD MILANO;
intimato avversO la sentenza n. 96/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 02/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO. MOTIVI DEL RICORSO E DEL CONTRORICORSO 1.1. CA RO, rappresentato e difeso come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e dife- SO ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Mi- lano, accogliendo l'appello dell'Ufficio finanziario, ha affermato che le somme corrisposte dal datore di la- voro al proprio dipendente in occasione del trasferi- mento ad altra sede a titolo di differenza per il mag- 2 gior canone di locazione sono assoggettabili ad IRPEF, in quanto non hanno natura risarcitoria.
1.2. In fatto, il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IRPEF 1986, con il quale è stata recu- perata a tassazione la somma corrisposta dal datore di lavoro per coprire la differenza del maggior canone di locazione che si era dovuto accollare in conseguenza di un trasferimento non richiesto. A sostegno della doman- da, il CA ha dedotto la natura risarcitoria della somma corrisposta in forza dell'art. 51 del contratto collettivo del personale delle aziende ed istituti di credito, stipulato il 21 luglio 1980. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente. La Commissione Regionale, invece, ha accolto l'appello dell'Ufficio.
1.3. A sostegno del ricorso, il CA deduce a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 48, comma 1, DPR 597/73 e delle disposizioni che defi- niscono il reddito ai fini fiscali e il vizio di moti- vazione, in quanto la somma percepita non costituisce incremento di ricchezza, essendo stata assorbita dal maggior canone di locazione "subito"; b) l'omessa pronuncia o omessa motivazione sul- la eccepita inesistenza di una obbligazione tributaria propria, cioè del sostituito (dipendente), piuttosto 3 che, eventualmente, del sostituto (datore di lavoro).
1.4. Il Ministero resiste argomentando che a) ai sensi dell'art. 48, comma 1, DPR 597/73, tutti i compensi, i sussidi e le liberalità percepiti in dipendenza del lavoro prestato costituiscono, ai fi- ni IRPEF, reddito di lavoro dipendente;
b) la sostituzione non importa estromissione del lavoratore dal rapporto tributario, ma solo assun- zione da parte del datore di lavoro di alcuni adempi- " menti connessi con la dichiarazione ed il pagamento della obbligazione tributaria.
1.5. Il contribuente ha depositato memoria, ai sen- si dell'art. 378 c.p.c., con la quale ribadisce le pro- prie tesi ed in subordine chiede di beneficiare del trattamento di maggior favore previsto dal nuovo siste- ma sanzionatorio.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Ritiene il Collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento.
2.2. Entrambe le questioni sollevate dal ricorrente sono state ripetutamente affrontate e risolte da questa Corte in senso contrario a quello prospettato dal ri- corrente. Come è noto, l'art. 48, comma 1, DPR 597/73, dispo- testualmente che "Il reddito di lavoro dipendente neva è costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comun- que denominati, percepiti nel periodo d'imposta in di- pendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di par- tecipazione agli utili e a titolo di sussidio o libera- lità". Tenuto conto della onnicomprensività della norma riportata e della tassatività delle esclusioni specifi- camente previste nei commi successivi dello stesso art. 48, la più recente prevalente giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che "Le somme corrisposte (...) ai sensi dell'articolo 51 del C.C.N.L. del personale di- rettivo delle aziende di credito, dal datore di lavoro al dipendente in occasione di trasferimento a titolo di "diaria" di prima sistemazione nella nuova residenza non è assimilabile all'indennità di trasferta di cui all'articolo 48, comma terzo d. P. R. n. 597/1973, e sono pertanto integralmente soggette a tassazione (sent. 7703/2000). Più specificamente ancora, "Nel vigore del d. P.R. n.597/1973, l'indennizzo per differenza canoni di locazione - corrisposta ai sensi dell'articolo 51, comma primo n.1 lett. d) del C.C.N.L. del personale di- in oc- rettivo delle aziende di credito, ai dipendenti casione di trasferimento costituisce una componente reddituale assoggettata a tassazione, essendo erogato per rimborsare una spesa del dipendente-contribuente sostenuta non nell'interesse esclusivo dell'impresa e 50 come anticipazione di un costo aziendale ma per soddi- sfare le sue esigenze personali e di vita o realizzare le condizioni che, secondo modalità tipiche di esecu- zione del rapporto di collaborazione del personale di- rettivo, lo mettano in grado di svolgere la prestazione di lavoro dovuta" (sent. 7703/2000; conf. 1842/2000, 2611/2000, 12578/2000, 10149/2000, 2389/2000).
2.3. Anche la seconda questione sollevata dal ri- stata affrontata e risolta da questa Corte corrente senso che “E' legittimo l'avviso di accertamento a nel carico del lavoratore subordinato, rivolto a conte- stargli la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ed il datore di lavoro abbia omesso di effettuarla. L'ininfluenza della sostituzione d'imposta sulla posi- zione e sugli obblighi del lavoratore-sostituito, oltre a consentire l'esercizio nei suoi confronti del potere di accertamento in caso di violazione di quegli obbli- ghi, porta ad escludere che, nel giudizio d'impugnazione promosso dallo stesso sostituito, insor- ga la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro sostituto" (sent. n. 3330/2000, 10057/2000; conf. 2212/2000, 2611/2000, 6292/200, 10613/2000).
2.4. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. il ricorrente, premesso che il d.lgs. 472/1997 ha riformato il sistema sanzionatorio tributa- rio, prevedendo anche la possibilità della applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli, chiede appunto di poterne beneficiare, in forza dello ius su- perveniens. La richiesta non può trovare accoglimento per un ' duplice ordine di ragioni. Innanzitutto, perché la questione dello jus super- veniens non è stata prospettata con il ricorso, notifi- cato il 3 luglio 1998, successivamente alla data (del 1° aprile 1998) di entrata in vigore del d.lgs. 472/97 (v. art. 30). Inoltre, la richiesta è del tutto generi- ca, in quanto viene invocata, senza specificazione di sorta, l'applicazione di "queste norme sopraggiunte e ogni altra disposizione del nuovo sistema a lui favore- vole". Se l'istanza non fosse stata tardiva, il contri- buente avrebbe dovuto indicare specificamente le conse- - guenze sanzionatorie previste dal nuovo sistema, ri- spetto a quelle previste dal sistema abrogato, per con- sentire un giudizio di comparazione, quanto meno in li- nea di diritto.
2.5. Conseguentemente, il ricorso va respinto e le 7 spese, tenuto conto dell'esito del primo grado di giu- dizio, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Cos deciso in Roma il 18 ottobre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Anton: Marone) (dr. Vincenzo Carbone)CORTETE SUP IL CANCELLIERE C1 M A R E Arnaldo Casano fieldsWeld Ga DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 FEB. 2001 Oggi CANCELLIERE C1 Amaldo Casano E - N 6 8 O A 9 I I 5 1 Z . / R A 4 N / R A - 6 T T 2 S B U I . . R B . G L I P E L . R R A D T . L B A E A D D T I A E S I 1 T N 3 R E 1 N S E E . I T S N A E A M 8