Sentenza 19 febbraio 1998
Massime • 1
La deroga al principio generale di esclusione dell'effetto sospensivo dell'impugnazione nel procedimento di prevenzione - stabilita dall'art. 3-ter, comma terzo, della legge n. 575 del 1965, che, in caso di revoca del sequestro, riconosce al P.M. la facoltà di chiedere alla corte d'appello, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, la sospensione di quest'ultimo - non è estensibile, data la sua natura eccezionale, al di là del caso espressamente previsto e, quindi non opera nel diverso caso di revoca della confisca deliberata in sede di appello. (In motivazione, la S.C. ha precisato che neanche il richiamo all'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen. potrebbe valere a far ritenere la revoca della confisca suscettibile di sospensione, in quanto tale norma, dettata in tema di esecuzione, disponendo che "il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente", si riferisce al ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, e quindi a una situazione completamente diversa da quella relativa alla revoca della confisca nel procedimento di prevenzione).
Commentario • 1
- 1. La Corte di appello, investita dell’impugnazione avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., non ha il potere…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 gennaio 2020
(Ricorsi dichiarati inammissibili) (Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, c. 2 e c. 3) Il fatto La Corte di appello di Roma, sezione misure di prevenzione, rigettava l'istanza proposta dai proposti volta ad ottenere la sospensione, sia del procedimento di prevenzione in corso di celebrazione, sia delle misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate a loro carico. Si rilevava, fondamento della decisione, come, stante il richiamo da parte degli interessati dei principi affermati dalla sentenza della Corte EDU De Tommaso contro Italia a seguito della quale era stata sollevata questione di illegittimità costituzionale, al momento non ancora risolta, sul punto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/1998, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 19/02/1998
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N. 1034
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 24807/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso
CORTE APPELLO di MILANOnei confronti di:
GL IO DO N. IL 16.08.1938
avverso ordinanze del 09.04.1997 e 13/01/1997 CORTE APPELLO di MILANOe da AG RG IC e NA AR RI numero ordinanza 13/01/1997 della Corte di Appello di Milano sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MABELLINI ANNA lette le conclusioni del P.G. Dr. Frangini che chiede il rigetto dei ricorsi del PM e del AG, e l'inammissibilità del ricorso NA
OGGETTO DEL RICORSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Con decreto 13.1.97 la Corte d'Appello di Milano, Sezione Misure di Prevenzione, pronunciando su appello di IC AG nei cui confronti il Tribunale con decreto 25.11.94 aveva. disposto la misura della sorveglianza speciale di p.s. e disposto la conquista di quote sociali di svariate società, e su appello di AR RI NA, in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. "I AS", le cui quote sociali formavano oggetto della confisca predetta, dichiarava inammissibile l'appello della NA;
dichiarava l'intervenuta. cessazione della pericolosità sociale del AG limitando l'efficacia della misura di prevenzione al "presofferto"; dichiarava la illegittimità della disposta confisca delle quote societarie e ne ordinava. la restituzione agli aventi diritto.
II - Ricorre il AG che deduce mancanza o manifesta, illogicità della motivazione e violazione della legge n. 575 del. 1965. Si duole che la Corte d'Appello abbia ritenuto legittima la confisca adottata dal Tribunale d'ufficio anziché su richiesta del P.M., e che non sia stato rispettato il termine annuale previsto dall'art. 2 ter c. 3 della legge.
Ricorre la NA che si duole di non essere stata ritenuta legittimata ad impugnare nella sua qualità di semplice socia della s.r.l. "I AS ".
Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, che deduce inosservanza della legge processuale penale in quanto il giudice d'appello è venuto meno al compito di carenza motivazionale del. provvedimento di primo grado.
III - Con richiesta successiva alla proposizione del ricorso il Procuratore Generale di Milano ha chiesto la sospensione della esecutività del citato decreto con conseguente mantenimento del sequestro disposto in primo grado fino alla pronuncia definitiva. Con provvedimento 9.4.97 la Corte d'Appello ha respinto la richiesta, considerando che la possibilità di perseguire la. sospensione dell'esecutività del provvedimento "liberatorio", disciplinata dall'art. 3 ter c. l. 575/65, è limitata alla revoca del sequestro disposta in primo grado, e non può essere estesa, trattandosi di norma eccezionale rispetto al principio generale dell'effetto non sospensivo dell'impugnazione in materia di misure di prevenzione.
Considerava poi che, nell'ipotesi di applicabilità di tale disposizione alla situazione processuale di specie, non era stato rispettato il termine di dieci qiorni previsto dalla norma stessa per la proposizione della richiesta di sospensione.
IV - Contro tale secondo provvedimento ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano.
Sostiene che l'indipendenza nel procedimento di prevenzione del provvedimento cautelare del sequestro rispetto a quello definitivo della confisca comporta che la illegittimità della confisca dichiarata in appello non determina il venir meno del provvedimento di sequestro in caso di impugnazione del decreto di secondo grado. Nega che il ricorso per cassazione sia privo di effetto sospensivo, posto che l'art. 3 ter l. 575/65 dispone che i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati divengono esecutivi con la definitività delle relative pronunce. Esclude che il termine di diecì giorni indicato per la richiesta di sospensione del sequestro sia applicabile alla specie, ed afferma di aver formulato l'istanza a norma dell'art. 666 c. 7 c.p.p.. V - I due procedimenti proposti avanti a questa Corte contro i due diversi decreto emessi dalla Corte d'Appello di Milano sono stati riuniti, in considerazione della connessione oggettiva e soggettiva. 1) Sono infondati i ricorsi proposti dal AG e dalla NA avverso il decreto 13.1.97 della Corte d'Appello di Milano. Per quanto concerne la posizione del AG si condivide il parere espresso dal Procuratore Generale in sede, il quale ha osservato che "in punto misura personale, la Corte di merito, pur dando atto della intervenuta cessazione di ogni pericolosità, ha giustificato la iniziale imposizione della misura con ineccepibile motivazione, fondata sui numerosi elementi di univoco significato indiziario, che globalmente convergevano nel senso della evidente pericolosità pregressa del medesimo". Si rileva la infondatezza delle doglianze difensive, posto che la Corte d'Appello ha attentamente valutato la valenza dell'assoluzione in secondo grado dal reato associativo, riconsiderando peraltro gli elementi emersi in quel processo indicativi della pericolosità del soggetto (reati fiscali, riciclaggio di denaro sporco, rapporti con latitanti), desumendo da essi la opportunità della misura irrogata con un motivato giudizio che correttamente applica il principio della indipendenza del procedimento di prevenzione da quello penale. Il parere del Procuratore Generale è da condividersi appieno anche per quanto concerne la censura relativa alla illegittimità del "sequestro" (rectius, della confisca), in ordine alla quale "va rilevata la evidente inammissibilità per difetto di interesse, posto che, sul relativo capo, il. provvedimento della Corte di merito è stato integralmente liberatorio (ed il AG ne segnala, peraltro infondatamente, soltanto pretesi errori motivazionali)". Pure infondato è il ricorso proposto dalla NA, terza interessata, che ricorre contro un decreto a lei favorevole in considerazione della revoca della confisca disposta a suo carico. Il rigetto dei due ricorsi comporta la condanna dei. ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
2) È fondato il ricorso del P.G. relativo alla revoca della confisca, che la Corte d'Appello motiva come segue: "Or nel caso in esame, al di là di un generico riferimento ad un utilizzo dei beni, da parte del AG, per illeciti scopi, non risultano addotte dal Tribunale, a giustificazione della misura, se non le ragioni afferenti alle prescrizioni penali. Ciò che impone, all'evidenza, di dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato, occorrendo invece agli specifici effetti di cui ci si occupa, ben diverso supporto, surrettiziamente apprestabile, in questa sede, solamente all'inammissibile costo di una riesumazione d'ufficio di vecchi elementi indizianti (trascurati o sviliti dal Tribunale senza alcuna lagnanza della pubblica accusa). La motivazione riferita è erroneamente impostata in linea di diritto, sia perché attribuisce al giudice di secondo grado funzioni formali di annullamento per carenza di motivazione del provvedimento appellato, disattendendo il compito valutativo e decisorio che è proprio del giudice di merito, sia perché trae conseguenze negative per la pubblica accusa dal non aver espresso "alcuna lagnanza" in ordine agli elementi indizianti "trascurati o sviliti dal Tribunale", in una situazione in cui la confisca disposta in primo grado su richiesta del P.M. escludeva evidentemente l'interesse e la possibilità per quest'ultimo di impugnare e di dedurre doglianze.
È inoltre evidente il vuoto motivazionale nel punto in cui, pur dandosi atto della esistenza di "vecchì elementi indizianti", "trascurati o sviliti dal Tribunale", gli stessi non sono considerati e valutati al fine della verifica della fondatezza del provvedimento di confisca adottata in primo grado.
In accoglimento del ricorso proposto dal P.G., il decreto 13.1.97 della Corte d'Appello di Milano deve essere quindi annullato limitatamente al punto della dichiarata illegittimità della confisca di quote societarie indicate.
3 È inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale contro il decreto 9.4.97 della Corte d'Appello di Milano. In materia di misure di prevenzione l'art. 4 cc. 9 e 10 della legge n. 1423 del 1956 detta il principio per il quale "il ricorso non ha effetto sospensivo dettato nell'ambito di una norma in cui il termine "ricorso" si riferisce anche alla impugnazione del decreto di primo grado avanti alla Corte d'Appello, come è evidente nell'ottavo comma. Nell'ambito di questo sistema, speciale rispetto al regime delle impugnazioni dettato dal codice di procedura penale, è prevista una deroga, stabilita dall'art. 3 ter c. 3 legge n. 575 del 1965, che in caso di deroga del sequestro consente al pubblico ministero di chiedere alla corte d'appello, entro dieci dalla comunicazione del provvedimento, la sospensione di quest'ultimo. La norma ha espressamente ad oggetto "i provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro", e data la sua natura eccezionale rispetto al sistema processuale delle misure di prevenzione non è suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica. Essa è quindi inconferente al caso, strutturalmente diverso, di revoca della confisca deliberata in sede d'appello. Nè il richiamo all'art. 666 c. 7 c.p.p. vale a far ritenere la revoca della confisca suscettibile di sospensione. La norma dettata in tema di esecuzione, per la quale "il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente", si riferisce al ricorso per cassazione, contro l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, e quindi ad una situazione completamente diversa da quella in esame quanto alla natura del provvedimento impugnato, emesso in una fase successiva a quella deliberativa a differenza di quello qui considerato. D'altra parte, mentre la possibilità di una diversa disposizione da parte del giudice fatta salva dall'art. 666 c. 7, in contrasto con il criterio della mancata sospensione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione per effetto del ricorso, ha una sua coerenza con il sistema processuale penale che all'art 588 c.p.p. prevede quale regola generale la sospensione della esecuzione in pendenza d'impugnazione, la trasposizione della norma alla materia delle misure di prevenzione stride con la regola inversa che regola queste ultime, dettata dai commi 9 e 10 dell'art. 4 legge n. 1423 del 1956 circa l'assenza di effetto sospensivo delle impugnazioni. In definitiva, la specialità del processo di prevenzione rispetto al sistema processuale penale sia ordinario, sia esecutivo, espressa dall'art. 4 u.c. della legge 1423 citata ( "Salvo quanto è stabilito nella presente legge per la proposizione e decisione dei ricorsi si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza", individuabili in quelle dettate dall'art. 666 c.p.p., in forza del richiamo contenuto nell'art. 678), comporta l'inammissibilità della richiesta di sospensione proposta dal pubblico ministero alla Corte d'Appello, e di conseguenza l'inammissibilità del ricorso proposto in questa sede avverso l'ordinanza della Corte di merito.
P.Q.M.
annulla il decreto della Corte d'Appello di Milano in data i3.1.97 limitatamente alla pronuncia di illegittimità della confisca delle quote societarie indicate e rinvia alla Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Rigetta i ricorsi del AG e della NA avverso il summenzionato decreto e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. avverso il decreto della Corte di Appello di Milano in data 9.4.1997. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 1998