Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2001, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
IN NOM02527/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente R.G. N. 586/99 5198 Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere- Cron. Rep. 810 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 29/11/00 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NT ENZA dal Sig. per diritti L. 2000. sul ricorso proposto da: 11 21 FEB 2001 AN AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE G ANTONELLI 50, presso lo studio dell'avvocato POZZI MASSIMO, che lo difende unitamente all'avvocato SACCHI ROBERTO, giusta delega in atti;
00 - ricorrente
contro
LL UC, EN MA IA, elettivamente CG074128 domiciliati in ROMA VLE MAZZINI 13, presso lo studio dell'avvocato PITTALUGA GIANRICO, che li difende all'avvocato DEL SEPPIA GIOVANNI, giustaunitamente 2000 delega in atti;
controricorrenti 1954 - -1- CAD avversO la sentenza n. 1098/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 18/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/00 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito 1'Avvocato POZZI Massimo, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito i.l P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- R.G. N. 586/99 Oggetto: Contratto preliminare-esecuzione specifica Appello-fascicolo d'ufficio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 18 settembre 1998 la corte di appello di Firenze ha rigettato gli appelli principale ed incidentale, proposti rispettivamente da CC AU e da GA NO e NU MA ZI avverso la sentenza del tribunale di Lucca del 17-11-1992, con la quale, nel giudizio promosso dal primo per chiedere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre contenuto nella scrittura inter partes del 12-9-1985, relativa alla promessa di vendita di un compendio immobiliare sito in Comune di Lucca, frazione Montuolo, località Cocombola, era stata rigettata la domanda per indeterminatezza dell'oggetto (sembra di capire, per impossibilità di individuare i beni oggetto del preliminare). La corte fiorentina è pervenuta a tale decisione, in quanto, non rinvenendosi agli atti il fascicolo 2 dell'appellante, e non risultando, comunque, prodotto il preliminare, ha ritenuto che "entrambe le parti non abbiano adempiuto all'onere di provare i fatti (in questo caso il contenuto del contratto di cui si discute) posti а base di entrambe le impugnazioni". Per completezza espositiva, è il caso di aggiungere che dalla sentenza impugnata si ricava che j convenuti avevano spiegato domanda riconvenzionale per la declaratoria di nullità o di inefficacia o di risoluzione del preliminare, e che hanno, poi, proposto appello incidentale, per la compensazione delle spese del giudizio, disposta dal tribunale. Ricorre per la cassazione della sentenza CC AU, deducendo due motivi di gravame. GA NO e Resistono con controricorso NU MA ZI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia "1 dell'art. 301/1 n. 3 violazione c.p.c. : erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2702 C. C., 215 c.p.c.,1346, 1362 e 1363 C.C.", in relazione alla decisione del tribunale di Lucca e, conseguentemente, a quella della corte di appello di Firenze, che hanno ritenuto erroneamente 3 infondata e non provata la domanda, per mancanza della planimetria, alla quale i contraenti, secondo i giudici di merito, avrebbero rimandato per la identificazione degli immobili promessi in vendita, laddove tale documento non era affatto parte che, invece, già sostanziale del preliminare, conteneva in sé tutti gli elementi per l'esatta individuazione del compendio immobiliare promesso in vendita. Se, pertanto, non si addivenne alla stipula del contratto definitivo, ciò dipese unicamente dai promittenti venditori, che, convocati davanti al notaio che avrebbe dovuto rogarlo, si fiutarono di firmarlo. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "violazione dell'art. 360/1 n.3 c.p.c., in relazione agli artt. 1366 e 1367 c.c.", perché "non è stato dato rilievo né alla comune volontà dei contraenti di trasferire la proprietà dell'immobile, né al principio di conservazione del contratto". E ciò del principio di"costituisce violazione interpretazione del contratto secondo buona fede". Il ricorso è inammissibile. Con i. dedotti motivi non Si contesta, invero, l'unica ragione per la quale la corte di appello di 1'impugnazione proposta Firenze ha rigettato 4 dall'odierno ricorrente avverso la sentenza del tribunale di Lucca, che aveva respinto la sua domanda. Il giudice di secondo grado ha chiaramente esposto che, mancando agli atti il preliminare, per l'esecuzione del quale l'attore aveva proposto domanda ex art.2932 c.c., questa, che sul contenuto del preliminare era basata, è rimasta priva dell'indispensabile supporto probatorio;
il che equivale a dire che il giudice non è stato posto in grado di decidere per totale carenza degli elementi di giudizio che proprio tale documento avrebbe dovuto offrirgli. Ebbene, con il proposto gravame il ricorrente nulla oppone a siffatta specifica ed unica ragione che ha indotto la corte fiorentina a respingere l'appello da lui proposto, dilungandosi, invece, a spiegare che, contrariamente a quanto deciso dal tribunale, erano rinvenibili nel processo tutti gli elementi identificativi dei beni che gli erano stati promessi in vendita, per cui sarebbe stato ben possibile stipulare il contratto definitivo, My peraltro non voluto dai promittenti venditori. Il ricorso risulta redatto, pertanto, in palese violazione dell'art.366 co.1 n.4 c.p.c. e deve conseguentemente ritenersi inammissibile, in conformità anche a consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, che, in casi perfettamente analoghi, ha già avuto modo di pronunciarsi in tal senso (sent.nn. 8013/98, 4777/98, 7851/97). Consegue la condanna del ricorrente alle spese. hoooo
P.Q.M.
290000 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in 1097 complessive lire 178.000 oltre a lire 2,000.000, per 4057 2067 onorari. 167,*X Così deciso in Roma, il 29 novembre 2000 Il consigliere est. Il presidente (Dr.Olindo Schettino) (dr. Vincenzo Baldassarre) Vinazo Balda IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 2,1 FEB. 2001 IL CANCELLIERECT CONTE SUPREMA CASBAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 211 5.6.2011 serie 4 al n. 13124 versate € 167.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 9