Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2000, n. 244
CASS
Sentenza 13 gennaio 2000

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Massime1

È manifestamente infondata, in relazione all'art.24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.30 bis e 30 ter dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui, nel disciplinare la procedura di reclamo avverso i provvedimenti in materia di permessi ai detenuti, stabiliscono un termine di sole 24 ore per la proposizione del reclamo e non prevedono l'assistenza di un difensore.

Commentario1

  • 1Penale Diritto e Procedura
    Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 settembre 2020

    Massima: È costituzionalmente illegittimo l'art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni. Sommario: 1) Premessa su natura e funzione dei permessi premio. 2) Il caso di specie e le censure sollevate. 3) La decisione della Corte. 4) Brevi riflessioni conclusive. Premessa su natura e funzione del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2000, n. 244
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 244
Data del deposito : 13 gennaio 2000

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