Sentenza 13 gennaio 2000
Massime • 1
È manifestamente infondata, in relazione all'art.24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.30 bis e 30 ter dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui, nel disciplinare la procedura di reclamo avverso i provvedimenti in materia di permessi ai detenuti, stabiliscono un termine di sole 24 ore per la proposizione del reclamo e non prevedono l'assistenza di un difensore.
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 settembre 2020
Massima: È costituzionalmente illegittimo l'art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni. Sommario: 1) Premessa su natura e funzione dei permessi premio. 2) Il caso di specie e le censure sollevate. 3) La decisione della Corte. 4) Brevi riflessioni conclusive. Premessa su natura e funzione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2000, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giovanni MACRÌ Presidente del 13/01/2000
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni SILVESTRI " N.244
3. " Stefano CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " Umberto IO " N.23498/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ER AN, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano, in data 20.4.1999, Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, previa declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta;
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza rigettava il reclamo proposto dalla IE avverso quello del Magistrato di sorveglianza, che il 17.12.1998 denegava la concessione di un permesso - premio.
Osservava il Tribunale che, siccome la IE scontava una condanna per il delitto previsto dall'art. 75 della legge n. 685/1975,operava il disposto dell'art. 4 bis ord. penit. per cui doveva accertarsi il requisito della collaborazione da parte della condannata. Dalla sentenza di condanna emergeva che la IE non aveva mai dato segni di ravvedimento, ne' si era mai resa disponibile a collaborare colla giustizia. Quanto alla possibilità di applicare i correttivi di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 306/1993 e 68/1995,poiché la stessa derivava dalla definitività di sentenze di condanna per reati ostativi anteriore al 9.6.1992, la posizione della IE non ne era suscettibile. avendo la medesima assunto la qualità di condannata a titolo definitivo dal 27.2.1992 senza usufruire prima del giugno 1992 di liberazione anticipata senza che fossero maturati i termini per il godimento di permessi, senza che fosse stata sottoposta ad osservazione della personalità. Mancando ogni disponibilità da parte della IE a collaborare, il permesso non poteva essere concesso, anche perché il ruolo criminale della stessa non era stato marginale mentre la mancata identificazione di taluno dei concorrenti le avrebbe lasciato ampio spazio per collaborare.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione la IE, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione. Dell'udienza di trattazione del reclamo, non era stato dato avviso al suo difensore, in contrasto colla giurisdizionalizzazione del relativo procedimento, che postulava l'effettività del contradditorio. Appariva, comunque, gravatorio il termine di 24 ore per proporre reclamo e, sotto entrambi gli aspetti, si profilava la illegittimità costituzionale dell'art. 30 bis c.3 e 4 ord. penit. per contrasto coll'art. 24 Cost. Tale termine era stato da lei rispettato e tuttavia la sua esiguità le aveva impedito di difendersi validamente, ad esempio dimostrando che per i periodi precedenti il giugno 1992 aveva usufruito della liberazione anticipatati in conseguenza della riconosciuta partecipazione al trattamento risocializzante. Inoltre, poiché le due sentenze di condanna a suo carico erano passate in giudicato entrambe prima del giugno 1992,non le sarebbe stato possibile collaborare in sede processuale e, conseguentemente, i correttivi introdotti dalla Corte Costituzionale sarebbero stati applicabili. Il ricorso è infondato.
Come osserva, nella sua requisitoria scritta, il P.G. presso questa Corte, "la doglianza riguardante l'omesso avviso al difensore ed alla reclamante del giorno fissato per la deliberazione sul gravame non merita pregio, per l'evidente ragione che il rito previsto dall'art. 30 bis richiamato dall'art. 30 ter ord. penit. non prevede tale adempimento. Nè può attribuirsi una qualche fondatezza alla questione di costituzionalità. prospettata con riferimento all'art.24 della Costituzione anche in relazione all'esiguità del termine di
24 ore per proporre il reclamo, in quanto il procedimento in materia è regolato, per la particolarità della materia stessa. in modo da assicurare la massima speditezza con comunicazioni "senza formalità" e cadenze temporali ristrette. D'altra parte, il carattere giurisdizionale della procedura non impone di per sè la pienezza del contraddittorio, conoscendo il sistema provvedimenti giurisdizionali emessi "de plano". Palesemente infondata è parimenti la censura riguardante il preteso errore dei giudici di merito, circa una mancata partecipazione della IE all'opera di rieducazione nei periodi precedenti il giugno 1992. Il riferimento al 9.6.1992 (data di entrata in vigore del d.l. n. 306/1992), contenuto nell'ordinanza riguarda in linea generale i casi di collaborazione con la giustizia ex artt. 53 ter e 4 bis ord. penit. e non già la specifica situazione della ricorrente, che, comunque, non ha mai manifestato la volontà di "collaborare con la giustizia, ne' è, sotto diverso profilo nella condizione di poter rimuovere le preclusioni derivanti dalla natura del reato associativo (art. 75 legge n. 685/1975) commesso".
Questa Corte condivide pienamente tali argomentazioni, che fa proprie.
Il ricorso deve essere rigettato - colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo - previa declaratoria di manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale.
P.Q.M.
dichiara manifestamente inondata la dedotta questione di legittimità incostituzionale;
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2000