Sentenza 22 gennaio 2003
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di falso per soppressione, di cui all'art. 490 cod. pen., non è rilevante la qualificazione dell'atto, in quanto la norma in questione riguarda sia atti pubblici che scritture private, con la sola condizione che si tratti di atti veri. Dunque, integra gli estremi del reato in questione anche la condotta di soppressione di una scrittura privata, intendendosi per tale qualsiasi documento redatto senza l'assistenza del pubblico ufficiale, nel quale sia racchiusa una dichiarazione di volontà o di scienza avente rilevanza giuridica, cioè riguardante qualsiasi circostanza idonea a spiegare effetti nell'ambito di un rapporto giuridico. (Nel caso di specie, la S.C. ha qualificato come scrittura privata una domanda di ferie di un pubblico dipendente, con riferimento però al periodo di tempo precedente al deposito ed alla registrazione, e non anche a quello successivo all'apposizione sullo stesso documento del "nulla osta" del segretario comunale e del provvedimento del sindaco, che, in quanto atti amministrativi per oggetto, contenuto e provenienza da pubblico ufficiale, erano tali da conferire all'intero documento carattere di atto pubblico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2003, n. 22522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22522 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dai sig.ri:
Dott. Renato ACQUARONE Presidente
Dott. Luciano DERIU Consigliere
Dott. Saverio Felice MANNINO Consigliere
Dott. Francesco GRAMENDOLA Consigliere
Dott. Francesco IPPOLITO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA AC VA , nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 29 maggio 2002 n. 959, con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Belluno 22 dicembre 1997, da lui appellata, è stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dagli artt. 490 e 61 n. 9 c.p.,b) del reato p. e p. dall'art. 323 c.p.,commesso in Vigo di Cadore il 5 agosto 1995,e condannato - esclusa l'aggravante dell'art. 61 n. 9 c.p. - con le attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione con i benefici di legge.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
sentita la requisitoria del P.G., in persona del dott. Antonio MURA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentita l'arringa del difensore, avv. Paolo PATELMO, il quale ne ha chiesto l'accoglimento, osserva.
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del Tribunale di Belluno 22 dicembre 1997, da lui appellata VA DA AC è stato dichiarato colpevole dei reati in epigrafe - perché, nell'esercizio delle funzioni di assessore del Comune di Vigo di Cadore aveva distrutto, lacerandolo, l'atto autorizzativo delle ferie rilasciato in data 2 agosto 1995 dal Segretario al dipendente comunale PP Da RI ER per negargli la fruizione del periodo feriale da lui richiesto - e condannato, esclusa l'aggravante dell'art. 61 n. 9 c.p., con le attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione con i benefici di legge. Contro tale decisione proponeva appello il difensore dell'imputato, eccependo riguardo al primo reato che l'imputato aveva distrutto il modulo prestampato con la richiesta di ferie, non qualificabile come atto pubblico e neppure come scrittura privata, essendo privo di valore documentale. E, riguardo all'abuso d'ufficio, che ai sensi dell'art. 38 L. n. 142/90 non occorreva delega per l'esercizio delle funzioni all'assessore anziano in caso d'impedimento del sindaco;
che il provvedimento avrebbe potuto essere dato anche oralmente perché solo il rinvio delle ferie al primo semestre dell'anno successivo richiedeva il provvedimento formale e motivato;
che l'organizzazione degli uffici rientrava nella competenza della Giunta, che si era espressa informalmente per il rinvio delle ferie;
che l'imputato avrebbe potuto ignorare la domanda, esercitando la facoltà del silenzio-rifiuto.
Chiedeva, quindi, l'assoluzione del DA AC, quanto meno ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p., anche per carenza dell'elemento psicologico e, in subordine la riduzione della pena detentiva e la sostituzione di essa con pena pecuniaria e, in via istruttoria, la rinnovazione del dibattimento per nuovo esame testimoniale del Sindaco sulle circostanze relative alla delega delle funzioni e alle necessità di servizio che imponevano il rinvio delle ferie del dipendente.
A seguito del giudizio di appello la Corte d'appello di Venezia con sentenza 29 maggio 2002 n. 959 confermava la decisione di primo grado.
Avverso la suddetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 606 lett. d) c.p.p. per mancata assunzione della prova decisiva costituita dal nuovo esame testimoniale del Sindaco su circostanze di fatto non accertate dal difensore dell'epoca;
2. violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la richiesta di ferie non ha i requisiti per essere definita atto pubblico, non è prevista da alcuna norma regolamentare ne' esigeva necessariamente la forma scritta. L'impugnazione è infondata.
Risulta dalla ricostruzione fattane da parte dei Giudici di merito che la vicenda ha avuto inizio allorché l'imputato ha estratto dalla cartella dei documenti sottoposti alla firma del sindaco il modello con la domanda di ferie presentata da ST DA IN, già controfirmata dal Segretario Comunale, e l'ha strappata in quattro pezzi gettandola nel cestino della carta straccia.
Il DA IN, ripescati dal cestino e incollati i frammenti del documento, ricostituiva la domanda, che veniva sottoposta al Sindaco, il quale, pur essendo ricoverato in ospedale, non era evidentemente impedito e la sottoscriveva, accogliendola. Il provvedimento, riportato al Comune insieme con gli altri che il Sindaco aveva sottoscritti, veniva nuovamente preso dal DA AC, che lo accartocciava gettandolo ancora nel cestino della carta . straccia, dal quale il DA IN nuovamente lo riprendeva. L'istanza, così recuperata, era stata trasmessa con la denuncia e acquisita come corpo di reato. Nella stessa - rilevavano i Giudici di primo grado - la firma del Sindaco risulta apposta parzialmente sul nastro adesivo usato per incollarla, a dimostrazione del fatto che al momento in cui è stata strappata era stata già sottoscritta dal solo Segretario Comunale.
L'istruttoria dibattimentale aveva accertato che il DA AC non aveva ricevuto alcuna delega riguardo alle ferie dei dipendenti dal Sindaco, il quale, benché ricoverato in ospedale, continuava a emanare direttamente i provvedimenti di sua competenza;
che la volontà di non concedere ferie ai dipendenti nel mese di agosto, assunta solo informalmente, non era stata resa nota ai dipendenti nè dai componenti della Giunta ne' da altri;
che vi era attrito tra il DA AC e il DA IN, sia pure per motivi che nessuno aveva saputo indicare;
che non vi erano dipendenti in ferie in quel periodo e che negli anni passati altro personale dipendente aveva goduto delle ferie nel mese di agosto.
La sentenza d'appello ha ritenuto pacifica tale ricostruzione dei fatti, rilevando come l'appellante non l'avesse contestata nella sua materiale verificazione.
In questo contesto non avrebbe avuto alcun valore decisivo, e sarebbe stato anzi ultroneo un nuovo esame del Sindaco sulla presunta delega di funzioni, di fatto esclusa dalla circostanza che lo stesso aveva apposto la propria sottoscrizione sull'istanza di ferie del DA IN nonostante che l'assessore l'avesse in precedenza strappata. E, per le medesime ragioni sarebbe stata superflua una nuova testimonianza del Sindaco sulla sussistenza di esigenze di servizio contrastanti con la concessione delle ferie al dipendente, esclusa dal provvedimento da lui emesso, che, lungi dal costituire prova decisiva, era in realtà un tema estraneo alla vicenda in quanto non avrebbe potuto giustificare la soppressione materiale della domanda, ma solo un provvedimento motivato di rigetto. Il primo motivo di ricorso è, dunque, infondato.
Quanto al secondo si osserva che la qualificazione di atto pubblico o scrittura privata è irrilevante ai fini della sussistenza del reato di falso per soppressione, in quanto l'art. 490 c.p. riguarda sia atti pubblici che scritture private con l'unica condizione che si tratti di atti veri (Cass., Sez. III, 8 maggio 1982, ric. Losito;
Sez. VI, 27 settembre 1983 n. 10580, ric. Ferrati. Nella specie, la nozione di scrittura privata - desunta dalla sua funzione specifica, che è quella di fissare in un documento redatto senza l'assistenza del pubblico ufficiale qualsiasi dichiarazione di volontà o di scienza avente rilevanza giuridica, cioè riguardante qualsiasi circostanza idonea a spiegare effetti giuridici nell'ambito di un rapporto giuridico (Cass., Sez. V, 8 ottobre 1986 n. 12877, ric. Pennica) - si attaglia alla domanda di ferie del pubblico dipendente prima del deposito e della registrazione, non certo successivamente, allorché sul documento sono stati apposti il nulla osta del segretario comunale e il provvedimento dei sindaco, cioè atti amministrativi che per oggetto e contenuto e per la provenienza da pubblici ufficiali lo qualificano come atto pubblico (Cass., Sez. VI, 27 settembre 1983 n. 10580, Ferrati). Il secondo motivo di ricorso è perciò privo di consistenza.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 MAGGIO 2003 .