Sentenza 17 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2001, n. 9685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9685 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
E , N A O L I C Z E A D R CORTE SU9685 /0 1 , T 9 " IS 7 . 1 T G 3 UBBLICA ITALIANA R E . 'A R N L A 7 L 6 D E IN 9 D -1 E I T -5 S N N 3 E SSAZIONE E S E S E Oggetto G " I G A E L SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21040/99 Dott. Alfredo ROCCHI Presidente Consigliere Dott. Mario ADAMO Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere 22287 Cron. Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rep. Ud. 02/04/2001 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI VILLONGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. ROMAGNOSI 1/B, presso l'avvocato GIOVANNI F. MELIADO', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADALBERTO NERI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
LA ANGELA;
intimata avverso la sentenza n. 158/99 della Pretura di BERGAMO, Sezione distaccata di GRUMELLO DEL MONTE, depositata il2001 969 22/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Meliadò, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 Lanza Angela, con ricorso depositato il 3 feb- braio 1999 presso la Pretura di Bergamo, sezione di- staccata di Grumello del Monte, impugnava il verbale di accertamento n. 1520/98 notificatole il 9 gennaio 1999, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, C.S., per avere superato i li- miti di velocità consentiti, in Villongo, violazione accertata а mezzo di apparecchiatura Autovelox. L'opponente lamentava la mancata contestazione immedia- ta dell'infrazione, nonchè la inconsistente motivazione della mancata contestazione immediata. Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Villongo si costituiva chiedendo la reiezione dell'opposizione, deducendo la non necessarietà della contestazione immediata e l'irrilevanza delle ragioni per le quali non si era proceduto alla contestazione 2 immediata. Il Pretore, con sentenza depositata il 22 maggio 1999, accoglieva l'opposizione. Il Comune di Villongo ha proposto ricorso a que- sta Corte, con atto notificato il giorno 15 novembre 1999 alla Lanza, con il quale ha formulato un unico mo- tivo. La controparte non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il ricorso si denuncia violazione e falsa ap- plicazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 200, 201 del codice della strada del 1992, in re- lazione agli artt. 14 della legge n. 689 del 1981 e 3 della legge n. 241 del 1990. Si deduce in proposito, sotto un primo profilo, che la sentenza impugnata si fonda essenzialmente sul principio che "la mancata contestazione immediata della violazione senza darne idonea motivazione è motivo suf- ficiente per l'annullamento" del verbale di accertamen- to. Tale affermazione, secondo il ricorrente, si por- rebbe in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, secondo il quale la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche se ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzio- 3 ne, ove la contestazione avvenga ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981. Ne deriverebbe che nessuna influenza avrebbe sulla validità dell'accertamento la carenza di motivazione circa le ragioni della mancata contestazione immediata. Si deduce, sotto un secondo profilo, che comunque, secondo quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 7667 del 1997, nel caso di specie la motivazione della mancata contestazione immediata non era richie- sta, essendo in caso di accertamento а mezzo "autovelox", la impossibilità di contestazione immedia- ta ritenuta ex lege dall'art. 384, lett. e) delle di- sposizioni di attuazione del codice della strada. In relazione al primo profilo del motivo va osser- vato che questa Corte, con la più recente giurispruden- za (Cass. 21 febbraio 2001, n. 2494; 2 agosto 2000, n. 10107; aprile 2000, n. 4010, 18 giugno 1999, n. 6123), ha rilevato che la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative, conte- nuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, deve ri- tenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione stra- dale dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice della stra- da. L'art. 200 dispone infatti che la violazione 4 "quando è possibile, deve essere immediatamente conte- stata"; l'art. 201 dispone che la contestazione va fat- ta mediante notifica del verbale "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata" e nel ver- bale debbono essere indicati "i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata". Diversamente, l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 si limita a pre- vedere la contestazione a mezzo di notificazione del verbale "se non è avvenuta la contestazione immediata", prescindendo dalla possibilità o meno di tale contesta- zione e non imponendo alcuna indicazione al riguardo. Dalla diversità delle due discipline discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato in rela- zione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazio- ne immediata, pur possibile, della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (da ultimo Cass. 11 set- tembre 1999, n. 9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2 luglio 1997, n. 5904). Dalla su detta disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabili- te ha un rilievo essenziale per la correttezza del pro- 5 cedimento sanzionatorio, cosicchè non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costitui- sce violazione di legge che rende illegittimi i succes- sivi atti del procedimento. Delle ragioni della sua omissione deve essere data, quindi, congrua motivazione nel verbale di contestazione e la congruità di tale mo- tivazione può essere censurata dal giudice dell'opposizione. A tale indirizzo, avverso al quale con il ricorso non si propone alcun argomento, questo collegio ritiene di dovere attenersi, con la conseguenza che il primo profilo del motivo va dichiarato non fondato. Quanto al secondo profilo, va considerato che, come appena si é detto, ove il giudice dell'opposizione ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento e con le limitazioni quanto alle ipotesi indicate nell'art. 384 del Regolamento di esecuzione appresso indicate - che la contestazione immediata, del cui di- fetto l'interessato si sia doluto, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso e tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa, deve annullare il verbale di accertamento della violazione e gli atti consequen- ziali. Tale principio è applicabile pure in materia di 6 contestazione di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature "autovelox", anche in relazione alle quali, in mancanza di contesta- zione immediata della violazione, è necessario che nel relativo verbale notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata (Cass. 3 aprile 2000, n. 4010; 5 novembre 1999, n. 12330), ragioni sulla cui esistenza è possibi- le il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limi- te della insindacabilità delle modalità di organizza- zione dei servizi di vigilanza da parte dell'Autorità amministrativa. In proposito, con ulteriore elaborazione parzial- correttiva delle enunciazioni contenute nella mente sentenza n. 7667 del 1997, citata dal ricorrente, que- sta Corte ha ritenuto (Cass. 21 febbraio 2001, n. 2494 cit.) che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di esaustività, alcuni casi di impossibilità di contesta- zione immediata. Alcuni di essi sono tipizzati senza lasciare, ove ricorrano, alcun margine di apprezzamento in sede giu- diziaria circa la possibilità di contestazione immedia- ta, per cui la loro indicazione nel verbale di conte- stazione notificato implica di per sè la giustificazio- 7 ne della mancata contestazione immediata, stante l'affermazione "ex lege" della sua impossibilità. Tali sono 1'"attraversamento di un incrocio con semaforo in- dicante la luce rossa"; il "sorpasso in curva"; 1' "accertamento della violazione da parte di un funzio- nario o di un agente a bordo di un mezzo pubblico di trasporto"; 1'"accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo". Parimenti, in materia di "accertamento della vio- lazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamen- to", sono tipizzate senza lasciare alcun margine di ap- prezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata, le ipotesi in cui nel verbale sia indicato che l'accertamento è stato effettuato con apparecchiatura che consentiva "la rilevazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento”, -restando salva, in tali casi solo l'impugnazione nei modi di legge del verbale, su tali affermazioni, per difetto di veridicità. Anche in tal caso la indicazione nel verbale del verificarsi di tale ipotesi non richie- de ulteriori giustificazioni della mancanza di conte- stazione immediata. Lascia invece margini di apprezzamento in sede giudiziale, la ulteriore ipotesi prevista dall'art. 8 384, in relazione ad apparecchiature diverse dalle pre- cedenti, di impossibilità di contestazione immediata, per essere stato il veicolo "comunque nella impossibi- lità di essere fermato in tempo utile 0 nei modi rego- lamentari". Nel caso di specie, dovendosi applicare tali principi, va ritenuta la infondatezza del profilo del motivo in esame, formulato nel presupposto che non fos- se necessaria alcuna motivazione della mancata conte- stazione immediata. Risulta infatti dalla sentenza impugnata che nel verbale di contestazione era espressamente indicato che non si era fatto luogo a contestazione immediata per la "impossibilità di fermo in tempo utile ed in modo rego- lamentare" del veicolo, cioè per essersi ritenuto che si versava in un'ipotesi in cui, secondo quanto sopra si è detto, l'art. 384 lascia margini di apprezzamento in sede giudiziale circa la legittimità della mancata contestazione immediata. La sentenza impugnata ha giudicato che tale moti- vazione si risolvesse in una clausola di stile, inido- nea a costituire idonea motivazione e in proposito il ricorrente, muovendo da una diversa impostazione del ricorso, fondata sull'orientamento di questa Corte suc- cessivamente oggetto della menzionata rielaborazione, 9 non ha formulato alcuna censura. il ricorso deve essere rigettato. Ne deriva che non avendo la parte in- Nulla va statuito sulle spese, timata controdedotto.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso. camera di consiglio della prima Così deciso nella sezione civile il 2 aprile 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore ifredo RoccAig Francesco Felicetti IL CANCELLIERE RI Di ZZ D блого ELLERIA 2001 Marie C N A C G IN LU TA 7 SITA 1 EPO D ggi, IL CANCELLIERE O E A L N RI Di ZZ L O I E Z D " A 7 9 R ді 1 T 3 . S T . I R N G A E ' 7 L R 6 L 9 A E 1 - D D 5 - I E 3 S T N E N E G E S S G E E * L 10