Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10432 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES UPRI DI ASSAZIONE1 0432/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TERZA composta dai Signori Magistrati: dott. Angelo GIULIANO R.C. 11296/00 Presidente 13454/00 Consigliere dott. Antonio LIMONGELLI 2Rep. ZM Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO Cron.28035 Consigliere dott. Francesco TRIFONE dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud. 26.2.2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 11806/00 proposto da Stampa Quotidiana S.r.l. in liquidazione, in persona del suo legale i Lu rappresentante dott. Liborio Salvemini, elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama n. 74, presso lo studio dell'avv. Gianni Emilio Iacobelli, che la difende, unitamente all'avv. Piero Sandalli, giusta delega in atti. ricorrentRTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE FIER S.r.l. dal Sig. III per diritti € intimata 19-460-2002 IL CANCELLIERE e sul ricorso n. 13454/00 proposto €0,77 1.1500 CANCELLERIA da A 528/2002 Oggetto: Locazione di immobile FIER S.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di amministra- zione, Walter Nizi, elettivamente domiciliata in Roma, Via Attilio Regolo n. 12/D, presso lo studio dell'avv. Italo Castaldi, che la di- fende, giusta delega in atti. controricorrente e ricorrente incidentale
contro
Stampa Quotidiana S.r.l. in liquidazione. intimata avverso la sentenza n. 6643/99 del Tribunale di Roma, emessa il 9 febbraio 1999 e depositata il 13 aprile 1999 (R.G. 17576/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Gianni Emilio Iacobelli;
udito l'avv. Italo Castaldi;
л г udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Vincenzo Mari- nelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accogli- mento di quello incidentale. Svolgimento del processo Su istanza della S.r.l. FIER, il Pretore di Roma - sezione di- staccata di Tivoli -ingiunse alla S.r.l. Stampa Quotidiana (in liqui- dazione) di pagare la somma di £ 53.916.000, corrispondente ai ca- noni relativi ai mesi da febbraio a luglio 1995, dovuti per la locazio- ne di un immobile. Contro il decreto propose opposizione la S.r.l. Stampa quoti- diana la quale dedusse che i canoni non erano dovuti perché essa 2 aveva aderito alla richiesta di anticipato scioglimento del contratto formulata dalla locatrice in data 18 marzo 1995 e di avere rilasciato l'immobile il 13 aprile successivo;
in via riconvenzionale chiese la restituzione del deposito cauzionale. La società opposta chiese il rigetto dell'opposizione. Il Pretore, ritenuto provato che l'immobile era stato tilasciato nel settembre del 1995, dichiarò che la società Stampa Quotidiana doveva corrispondere i canoni fino a quella data;
tenuto conto, però, che i canoni erano stati richiesti fino al luglio 1995, confermò il de- creto ingiuntivo;
respinse poi la domanda di restituzione del deposito cauzionale. Contro la sentenza propose appello la società Stampa Quoti- diana;
all'appello resistette la società FIER. Il Tribunale di Roma in parziale accoglimento dell'appello ac- и colse la domanda riconvenzionale relativa alla restituzione del la г cauzione confermando nel resto la sentenza impugnata. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso, illustrato da memoria, la S.r.l. Stampa Quotidiana in liquidazione (già S.p.A., in liquidazione); la S.r.l. FIER ha resistito con controri- corso ed ha proposto, a su volta, ricorso incidentale;
la S.r.l. FIER ha altresì depositato memoria. Motivi della decisione Deve essere disposta la riunione dei due ricorsi proposti con- tro la medesima sentenza. RICORSO PRINCIPALE 3 Con il primo motivo si denuncia: «Insufficiente e contraddit- toria motivazione circa il lamentato e non riconosciuto vizio di l- trapetizione da parte del giudice di prime cure ed errata applica- zione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p c.)). Si deduce: «Il Tribunale, riconosciuto che l'accertamento ef- fettuato dal Pretore e relativo alla detenzione dell'immobile fino al settembre 1995 e alla conseguente debenza della indennità di occu- pazione delle mensilità di agosto e settembre 1995 non era mai stato oggetto di domanda da parte della FIER S.r.l., erra nel non ravvisare nell'accertamento compiuto dal Giudicante una violazio- ne dell'art. 112 c.p.c. avendo il Pretore emesso una statutizione che non trova corrispondenza nella domanda della parte (limitatasi alla sola conferma del decreto ingiuntivo opposto) ed avendo ricono- sciuto alla FIER S.r.l. un diritto (appunto il diritto alla correspon- Viei sione della indennità di occupazione per le mensilità di agosto e settembre 1995) dalla stessa mai richiesto». La censura è infondata. Nella comparsa di risposta alla opposizione proposta dalla Stampa Quotidiana, la società FIER, per contrastare la domanda ri- convenzionale relativa alla restituzione del canone, aveva dedotto testualmente: La circostanza che la riconsegna delle chiavi sia ar- venuta nel settembre 1995, conferma la infondatezza della pretesa di parte opponente, di vedersi restituire il deposito cauzionale, che non è neppure sufficiente a coprire gli ulteriori canoni maturati, per i mesi di agosto e settembre ed il costo per la rimessa in pristi- no dei locali. La deduzione integrava una eccezione diretta a paralizzare la domanda di restituzione del deposito cauzionale, come tale era legit- timamente proponibile in sede di costituzione da parte della società opposta e in tali termini è stata valutata dal primo giudice, come è dato rilevare dalla motivazione della sentenza che sul punto così si esprime: «La domanda riconvenzionale relativa alla restituzione del deposito non può essere accolta poiché tale credito è immediata- mente opponibile in compensazione ed in ogni caso presupposto della corresponsione della cauzione è la pacifica risoluzione dei contratto. Nel caso di specie il conduttore risulta ancora inadem- piente (come puntualmente rilevato dalla società opposta) per le mensilità di agosto e settembre 1995 (£ 17.972.000) e non ha titolo per ripetere il deposito a suo tempo versato». Ли Con il secondo motivo si denuncia: «Violazione e fulsa appli- cazione dell'art. 115 c.p.c.. 437 c.p.c., 24 Costituzione e 1591 c.c. in relazione all'art. 360 n° 3 e 5 c.p.c.». Si deduce che: a) i documenti esaminati dal giudice di merito non provavano affatto l'impossibilità di utilizzare l'immobile sino al mese di setter- bre 1995; b) erroneamente il giudice d'appello aveva ritenuto inammis- sibili, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., le prove dedotte in quel grade di giudizio dirette a provare che non vi fosse stata impossibilità per il locatore di utilizzare l'immobile con conseguente mancanza del dicit- 5 to del locatore a percepire l'indennità per i mesi di agosto e settem- bre;
c) erroneamente il danno per la presunta occupazione era stato rapportato al canone locatizio giacché «essendo avvenuta sponta- neamente la riconsegna dell'immobile, la Stampa Quotidiana non si trovava in mora nella riconsegna del bene». La censura non può trovare accoglimento sotto nessuno dei profili prospettati. Invero, nel giudizio di cassazione, sotto il profilo della man- canza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione il riesame nel merito è inammissibile. La deduzione del vizio di omessa, insufficiente o contraddit- toria motivazione, pertanto, non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di con- trollare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza ш И logico formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente di individuare le fonti del proprio con- vincimento, di esaminare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le risultanze quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'al- tro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge. Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sussiste solo quando nel ragionamento del giudice del merito si ri- scontri il mancato o insufficiente esame di punti decisivi delia con- troversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio; ovvero quando 6 sussista un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. In altre parole, questo vizio sussiste unicamente quando le argomentazioni del giudice del merito non consentono di ripercorrere l'iter seguito: non certo quando l'apprez- zamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice sia diverso da quello preteso dalla parte. Nella specie, con motivazione immune da vizi logici e giuri- dici, il Tribunale ha spiegato perché la riconsegna delle chiavi del- l'immobile, avvenuta nell'aprile del 1995, non poteva essere conside- rata adempimento dell'obbligo di restituzione dell'immobile medesi- mo da parte della società conduttrice, atteso che la permanenza nello stesso di manufatti di proprietà di quest'ultima lo rendevano inutiliz- zabile da parte della società locatrice;
ha accertato, attraverso il ri- chiamo della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, che l'immobile era stato restituito nel settembre 1995, e. quindi, cor- rettamente applicando il disposto dell'art. 1591 c.c., ha ritenuto che fino a quella data la società conduttrice fosse tenuta a versare il cor- rispettivo convenuto. Non v'è stata, pertanto, neppure la lamentata violazione del- l'art. 1591 c.c., né sussiste la violazione dell'art. 437 c.p.c. avende il Tribunale ritenuto inammissibili le istanze istruttorie dedotte per la prima volta in appello. In proposito è sufficiente ricordare che, secondo la giurispru- denza di questa Corte (v. per tutte sent. n. 3516 del 9 marzo 2001, rv 7 544655), ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 437 c.p.c., l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello pre- suppone la ricorrenza di alcune circostanze, quali l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata - con conseguente preclusio- ne per inottemperanza ad oneri procedurali - l'opportunità di integra- re un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l'indi- spensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una caren- za probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. Nella specie, pertanto, una volta accertato che la questione della tardiva consegna dell'immobile, fatta risalire dalla società locatrice al settembre 1995, aveva formato oggetto del contraddittorio in primo grado, nessun rimprovero può essere mosso al Tribunale per non aver fatto ricorso al potere di ammettere d'ufficio la prova richiesta, soltanto nel giu- dizio d'appello, dalla società conduttrice, atteso che questa avrebbe и г dovuto e potuto richiederla nel giudizio di primo grado. RICORSO INCIDENTALE Con unico motivo si denuncia: «Contraddittorietà della moi- vazione (art. 360 n. 5) su un punto decisivo della sentenza». Si deduce che, riconosciuta dal Tribunale la legittimità e la fondatezza della eccezione relativa al mancato pagamento dei canoni per i mesi di agosto e settembre 1995 (a titolo di indennità di occu- pazione), contraddittoria, rispetto a detto accertamento, appare la successiva affermazione del Tribunale relativa al diritto della società 8 conduttrice di ottenere la restituzione del deposito cauzionale in mancanza di pretese risarcitorie, da parte della società locatrice, in ordine ad eventuali danni subiti dall'immobile locato. La censura è fondata. L'obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sorge al termine della locazione, ma l'obbligo sussiste se il conduttore ab- bia integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni;
diversamente, assume rilievo la funzione specifica del deposito cauzionale, che è appunto quella di garantire preventivamente il locatore dagli ina- dempimenti del conduttore. Tra queste obbligazioni v'è quella di cui al primo comma del- l'art. 1591 c.c. Ora, una volta accertato, in accoglimento della eccezione svolta dalla società locatrice, che la società conduttrice aveva resti- tuito l'immobile nel settembre del 1995 ed era debitrice quindi del corrispettivo convenuto per i mesi di agosto e settembre 1995, non i i l compresi nella somma richiesta con il decreto ingiuntivo, inspiega- bilmente e con un assunto che contraddice la premessa - il Tribuna- - le ha ritenuto che la società locatrice dovesse restituire il deposito cauzionale. La sentenza deve essere quindi cassata sul punto con rinvio ad altro giudice che si individua nella Corte d'appello di Roma, alla quale si demandano i provvedimenti in ordine alle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
9 La Corte di Cassazione, sezione terza civile, riunisce i ricorsi: ac- coglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la cau- sa, anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'appello di Roma. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 26 febbraio 2002. Il Presidente fupeAuge farcian Il Consigliere est. Сисоргоно IL CANC Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 18.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mana Aiello www/23/141/2911 ADOT 30 PP3 PP 400T TOT 160,10 08 9 A 36505 2 10