Sentenza 7 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11927 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2003 |
Testo completo
Aula A Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di CA 1 1927/03 Sezione Lavoro gget : Ass. soComposta dai seguenti M istrati: Presidente R.G. n. 8377/2001 Dr. Stefano Ciciretti I Consigliere Cron. 25808 Dr. Bruno D'Angelo Dr. Michele De Luca Consigliere Rep. Dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Ud. 27.03.2003. Dr. Natale Capitanio Consigliere Juck Ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, ricorrente;
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CONTRO
EL TA, intimata;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 27 gennaio -- 14 settembre 2000, n.27841/2000, n. 16194/1998 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 27 marzo 2003; 1 udito l'avv. Tito Varrone Avv. Gen. Stato per il Ministero ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. funde 7 2 Svolgimento del processo. Con ricorso al Pretore di Roma, depositato il 24.1.1997 la signora TA EL esponeva che con sentenza 10.5/5.6.1995 n. 9322, passata in giudicato, del medesimo giudice, era stato condannato il Ministero dell'Interno al pagamento in di lei favore dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 1. n. 118/71, a decorrere dall'1.12.1989, oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge;
e che, ciò nonostante, il beneficio assistenziale non era stato corrisposto né erano stati versati i ratei arretrati. Chiedeva pertanto che l'Amministrazione venisse condannata al pagamento della somma di lire 29.943.915, a titolo di ratei di assegno dall'1.12.1989 al 31.12.1996, oltre rivalutazione sui ratei maturati fino al 31.12.1991 ed interessi legali dall'1.4.1990 fino al soddisfo. F Il Ministero dell'Interno, benchè ritualmente citato, rimaneva contumace. Il Pretore con sentenza 18.6-12.7.1997 n. 12273/97 accoglieva integralmente la domanda. Con atto depositato il 21.4.1998 l'Amministrazione proponeva appello, deducendo che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per violazione del principio del ne bis idem, poiché la EL già disponeva di valido titolo per agire in executivis, e violazione del principio di cui all'art. 100 c.p.c. per difetto di un concreto interesse ad agire, essendosi consumata l'azione con la proposizione del ricorso che aveva condotto alla prima sentenza. Contestava inoltre la pronuncia di condanna al pagamento delle spese, poiché la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. L'assistita, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dell'impugnazione. -3- - Con sentenza in data 27 gennaio 14 settembre 2000 il Tribunale di Roma rigettava l'appello e condannava il Ministero alle spese del grado. Osservava il Tribunale che la sentenza pretorile, passata in giudicato, e posta a fondamento della presente domanda, si era limitata a dichiarare il diritto della ricorrente all'assegno di invalidità a far data dal 1.12.1989, condannando il Ministero dell'Interno a corrispondere detto assegno, oltre / rivalutazione ed interessi legali come per legge. Si trattava indubbiamente di una sentenza di condanna generica, in quanto non vi era alcuna indicazione delle somme dovute ed inoltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali erano stati riconosciuti senza ulteriori precisazioni sulla loro decorrenza. Sussisteva quindi l'interesse dell'assistita ad ottenere la esatta quantificazione delle somme di cui alla condanna generica e pertanto non era ravvisabile alcuna violazione del principio del ne bis in idem. Correttamente poi alla soccombenza dell'Amministrazione era seguita la condanna alla rifusione delle spese del giudizio. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 23 marzo 2001 il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L'intimata non si è costituita in giudizio. Motivi della decisione. Con l'unico complesso motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 100 c.p.c., nonché insufficiente motivazione sul punto della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., il Ministero ricorrente deduce erronea applicazione da parte del Tribunale delle - 4 - norme predette, essendo i ratei dei benefici assistenziali dovuti dal Ministero predeterminati nel loro ammontare con apposito provvedimento amministrativo, in conformità a quanto previsto da apposita norma di legge. + Ne discende che, allorquando si tratta di calcolare la somma dovuta dalla P.A. in virtù di una sentenza di condanna in cui è stabilito il momento di ,insorgenza del diritto occorre esclusivamente verificare quale sia l'ammontare del singolo rateo sulla base del decreto ministeriale di riferimento e poi moltiplicare detta somma per il numero dei ratei arretrati che la P.A. è tenuta a corrispondere. Di ciò si ha conferma nel caso di specie, филе considerando che nel ricorso introduttivo del giudizio l'istante ha chiesto determinarsi il dovuto per il periodo dal 1.12.1989 al 31.12.1996 (v. così recte in narrativa) e ha provveduto alla quantificazione della somma complessiva ad essa spettante. Ciò dimostra che non vi era alcuna necessità di adire nuovamente il Pretore, già la prima sentenza legittimando il resistente ad agire in executivis nei confronti del Ministero, provvedendo alla quantificazione del dovuto nell'atto di precetto, ed ogni eventuale questione poteva essere fatta valere dalla P.A. in sede di opposizione all'esecuzione. E' chiaro allora che nel ritenere ammissibile la domanda proposta dalla ricorrente i giudici del merito hanno del tutto disatteso il disposto dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 100 c.p.c. La prima norma impedisce al giudice di pronunciarsi una seconda volta su una domanda già esaminata in precedente giudizio, mentre la seconda norma statuisce la necessità della sussistenza di un interesse per la proposizione della domanda, che nella specie non sussisteva essendo la resistente già in possesso -- 5 di titolo esecutivo e perfettamente in grado di quantificare le sue pretese e di soddisfarle coattivamente. L'erronea impostazione dei giudici di merito porterebbe all'assurda conseguenza che, poiché nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto a fruire di prestazioni assistenziali il giudice pronuncia sempre sentenza di condanna al pagamento dei ratei maturati a decorrere dalla data di insorgenza del diritto, senza provvedere alla quantificazione del dovuto, si dovrebbero considerare tutte le suddette pronunce come sentenze di condanna generica, ed immaginare che gli interessati, in caso di non spontaneo adempimento da parte della P.A., dovrebbero, come nel caso di specie, instaurare nuovo giudizio per ottenere una pronuncia in cui è indicata la somma dovuta dal Ministero, provocando una moltiplicazione di inutili giudizi. Il Ministero richiama la giurisprudenza della CA (ex multis Cass. n. 478/99 e n. 5784/99) in tema di crediti di lavoro, i cui principi - secondo il ricorrente - si attagliano senz'altro ai crediti di carattere assistenziale, stante la predeterminazione del singolo rateo da parte di norme di legge integrate da atti amministrativi. La motivazione della sentenza impugnata è altresì insufficiente, secondo il Ministero, perché non è vero che nella sentenza n. 9322/95 non era precisata la somma dovuta, in quanto era stata disposta la condanna del Ministero al pagamento dei ratei maturati e maturandi fino alla data del pagamento, di cui si era omessa esclusivamente la quantificazione non necessaria. Tanto vero che nella successiva sentenza n. 12273/97 il Pretore non aveva fatto altro che quantificare il dovuto secondo l'indicazione effettuata dalla ricorrente nel 6 ricorso senza disporre l'espletamento di alcuna attività istruttoria, come una CTU, poichè chiaramente superflua. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Come risulta dalla sentenza del Pretore di Roma in data 18 giugno -- 12 luglio 1997, pronunciata nel presente giudizio, con la sentenza n. 9322 emessa dallo stesso Pretore il 10.5-5.6.1995 (in atti) il Ministero dell'Interno è stato condannato a pagare alla ricorrente l'assegno mensile di cui all'art. 13 legge n. 118/1971 dal 1°.12.1989, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui ratei arretrati come per legge, e detta sentenza n. 9322, non essendo stata impugnata, risulta passata in giudicato, con l'accertamento in ordine al diritto della ricorrente a detto assegno mensile con la decorrenza indicata, e la conseguente condanna del Ministero in di lei favore della suddetta prestazione nella misura di legge, nonché della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui ratei arretrati come per legge;
accertamento e condanna che sono divenuti incontrovertibili. E la sentenza passata in giudicato, con cui il giudice abbia riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione assistenziale e condannato il Ministero dell'Interno al pagamento dei relativi ratei, senza specificare in termini monetari l'ammontare del credito, costituisce valido titolo esecutivo, come tale non richiedente ulteriori interventi del giudice, essendo il contenuto della prestazione spettante all'assistito determinato in base alla legge, ed essendo sia l'invalido che l'ente erogatore in grado di conoscere, mediante una semplice operazione aritmetica, l'ammontare del beneficio assistenziale e l'entità del credito per i ratei maturati (Cass. 11 luglio 2001 n. 9389), anche in relazione alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sui ratei arretrati --7. - come per legge. Ne consegue che il creditore difetta, in presenza di un giudicato avente tale contenuto, di interesse a richiedere la relativa liquidazione in un distinto, separato giudizio (v. Cass. 9389/2001 cit.; v. pure : Cass. 19 gennaio 1999 n. 478). Il ricorso deve essere pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti fatto, la causa deve essere decisa nel merito (v. Cass. n. 478/1999 cit.) ai sensi dell'art. 384, 1° comma, c.p.c., con dichiarazione di inammissibilità della domanda, proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Nulla per le spese dell'intero processo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non essendo tale domanda manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 27 marzo 2003. Il Presidente4/24 (dr. Stefano Ciciretti) IL CANCELLIEREELLIERE Il Consigliere estensore Depositato in Cancelleria Donato Figurelli) Mat' oggi, AGO 2003 3 3 $ I 5 A CANCELLIERE D 0 S . 1 S , N . O A T T L 3 L R A 7 T O A - ' C S L 8 O - L 1 E P A E 1 D S D L E E , A A G O D O G R E T T E T S T L I I N G R 8. I A E A R D T L L O E D