Sentenza 16 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2001, n. 6739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6739 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POP6739/01 REPUBBLICA TALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 6002/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere 7671/99 - 15160 Consigliere Cron. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Dott. Camillo FILADORO Consigliere- Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere - Ud. 19/03/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 0000 FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI #1-6 MAG 2001 IL CANCELLIERE PORTUALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato SIENA ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTOLONE BIAGIO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
COMPAGNIA PORTUALE GIUSEPPE GARIBALDI COOP. A r.l., DAMA GIUSEPPE;
2001 intimati e sul 2° ricorso n° 07671/99 proposto da: 1258 -1- COMPAGNIA PORTUALE GIUSEPPE GARIBALDI s.c.a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso lo studio dell'avvocato MELLARO MASSIMO, rappresentato e difeso dagli avvocati SAITTA GIUSEPPE, CARDILE GIUSEPPE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
CONTRATTUALI LAVORATORI FONDO GESTIONE ISTITUTI PORTUALI, DAMA GIUSEPPE;
intimati avversO la sentenza n. 253/98 del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 10/12/98 R.G.N. 110/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato BARTOLONE;
udito l'Avvocato SAITTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 照 Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per it T'eccodimento it risetto pricipale ed accoglime riget del ricorso dell'incidentale. -2- 6002/99 Svolgimento del processo Con ricorso del 9 novembre 1990 al Pretore di Milazzo, la SOC. coop. a r. 1. "Compagnia Portuale PP IB si oppose al decreto ingiuntivo emesso su istanza del lavoratore indicato in epigrafe, ex dipendente della società, per la corresponsione di ratei della pensione integrativa di invalidità relativi ai mesi da gennaio a giugno 1990, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva. Previa concessione di autorizzazione da parte del giudice, 1'opponente chiamò in garanzia il Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali. Contro la pronuncia del Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto - sezione distaccata di Milazzo di rigetto dell'opposizione, D'Ag. la cooperativa propose appello, che è stato accolto dal locale Tribunale con la sentenza qui impugnata. T1 giudice di secondo grado ha rilevato che oggetto della domanda azionata dal lavoratore era una prestazione rientrante tra le indennità contrattuali che, ai sensi del comma 11 dell'art. 1 del d.l. n. 535 del 21 ottobre 1996 (convertito con legge 23 dicembre 1996 n. 647), erano state poste a carico dalla gestione commissariale del Fondo chiamato in garanzia, che è stato quindi condannato a rimborsare alla cooperativa le somme da questa pagate in dipendenza della pronuncia di primo grado. Di tale sentenza il Fondo ha chiesto la cassazione con ricorso sostenuto da un motivo. La società cooperativa resiste con controricorso con il quale propone anche ricorso incidentale. Il lavoratore non si è costituito. Motivi della decisione Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi impugnazioni a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di proposte contro la stessa sentenza. Il Fondo ricorrente, denunciando violazione ed erronea applicazione dei decreti legge 22.1.1990 n. 6, 18.12.1995 n. 535 e 30.12.1997 n. 457 (rispettivamente convertiti con leggi n. 58 del 1990, n. 647 del 1996 e n. 30 del 1998), espone che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, dal sistema normativo sopra delineato inequivocabilmente risulta che sono poste a carico dei gruppi e delle compagnie portuali le erogazioni delle provvidenze integrative conseguenti al riconoscimento di stati di inidoneità al lavoro accertati prima del 31 gennaio 1990, e ciò almeno fino alla data di entrata in D.Ag vigore della legge 28 gennaio 1994 n. 84 con il cui articolo 24, comma 4, si dispose, in favore dei lavoratori interessati, l'applicazione del trattamento di cui all'art. 2 della legge n. 222 del 1984. Deve preliminarmente disattendersi la richiesta formulata dalla società resistente nel controricorso di declaratoria di estinzione del giudizio "per quanto di ragione" per intervenuta cessazione della materia del contendere. - cuiE invero, la cessazione della materia del contendere consegue il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronunzia del giudice sull'oggetto della controversia - presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale O atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno 會 ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura "ad hoc" (Cass. n. 5390 del 2000). Orbene, anche a voler prescindere dal considerare che nella specie non risulta soddisfatta l'ultima delle tre condizioni e che l'ente ricorrente non ha manifestato il proprio accordo sulla proposta di estinzione del giudizio, occorre rilevare che consistito deve escludersi che il fatto sopravvenuto nell'intervento del Ministero dei Trasporti che ha provveduto a stanziare, in favore della controricorrente, somme in forza dell'art. 9, comma 4, del d.l. n. 457 del 1997 (convertito con legge n.30 del 1998), prevedente "interventi destinati a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche D.Ag. previgente normativa del stragiudiziale, scaturenti dalla settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore - possa aver determinato una situazione del presente decreto" di disinteresse dell'ente stesso alla coltivazione dell'impugnazione, essendosi trattato di intervento non integrale, in quanto, per stesso riconoscimento della parte deducente, il Fondo rimarrebbe pur sempre esposto, nei confronti della società, per la differenza del 17% (oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite) tra quanto da questa erogato al lavoratore e quanto stanziato dal Ministero. La censura svolta dal ricorrente principale è fondata. Il Tribunale, nel condannare il Fondo a rimborsare alla Compagnia le somme già pagate al lavoratore per ratei della pensione integrativa per il periodo gennaio-giugno 1990, si è basato esclusivamente su una non corretta lettura del comma 11 dell'art. 1 del d.l. n. 535 del 1996 (convertito con legge n. 647 dello stesso anno). Il giudice del gravame ha invece totalmente trascurato di prendere in esame, al fine di individuare il soggetto tenuto a sostenere il costo della prestazione previdenziale, la normativa succedutasi nel tempo. Ad avviso del giudice del merito, la citata disposizione incontestabilmente tale soggetto nellaidentificherebbe gestione commissariale del Fondo, e ciò perché, secondo la letterale formulazione della norma (nel testo riportato nella motivazione della sentenza impugnata), "l'onere connesso alla corresponsione......delle indennità contrattuali......a favore, rispettivamente dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali nonché dei lavoratori dell'ex gruppo dei portabagagli di Olbia a di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui D.Ag. al comma 10". Il Tribunale ha quindi rilevato che - vertendosi nella specie in ipotesi di "indennità contrattuale" ed essendo stata "la richiesta giudiziale (dell'ex lavoratore) determinata dalla mancata liquidazione delle (relative) spettanze", per liquidazione non potendo intendersi il versamento di somme effettuate dalla società non volontariamente, ma in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla pronuncia di primo grado doveva essere il Fondo ricorrente a sopportare l'onere del pagamento. Una simile conclusione sarebbe stata probabilmente accettabile se fosse stata esatta la premessa e se altre disposizioni normative non avessero diversamente previsto. Ma, da un lato, la premessa era errata per la inesatta riproduzione disposizione, e, dall'altro, la lettura del commadella immediatamente precedente - ugualmente trascritto, ma il cui 5 contenuto si è trascurato di esaminare avrebbe consentito di pervenire alla corretta decisione. Deve infatti osservarsi, con riferimento al primo aspetto, che è omessa, nel testo del comma 11 riportato nella sentenza, la virgola che è in quello originale, tra le parole ' "portuali" e "nonché", conseguendone che il presupposto della già intervenuta quiescenza, in uno con quello della mancata liquidazione, andava riferito esclusivamente ai "lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres". Il Tribunale ha invece omesso di prendere nella dovuta considerazione il precedente comma 10, secondo cui "gli oneri derivanti......dall'attuazione del comma 4 dell'art. 24 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali DAY. lavoratori portuali e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale". legge citata stabilì che "ai L'art. 24 comma 4 della lavoratori già cancellati dai registri per inidneità al lavoro portuale ai sensi dell'art. 156 primo comma n. 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione......si applica il trattamento di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222". Per effetto di tale norma le pensioni integrative, dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 84/1994, furono poste a totale carico dell'INPS. Nella previgente legislazione, invece, in ipotesi di accertata perdita della capacità di lavoro specifica (art. 1 legge n. 222 del 1984), e non anche di "una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" (art. 2), l'ente previdenziale era tenuto a corrispondere solo l'assegno ordinario di invalidità. Era però previsto un trattamento integrativo a carico del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, istituito con legge n. 26 del 1981 (al posto del precedente Fondo assistenza sociale lavoratori portuali) e soppresso con il d.l. 23 gennaio 1990 n. 6 (convertito con legge 24 marzo 1990 n. 58); l'art. 2 di quest'ultima legge dispose che "a decorrere dal 1° febbraio 1990, le compagnie ed i gruppi portuali provvedono al versamento agli enti previdenziali dei contributi previsti dalla normativa vigente e al pagamento delle prestazioni contrattuali". Questa previsione rimase ferma fino all'entrata in vigore della legge n. 84 del 1994, avendo questa disposto, all'art. 24 comma 4, il totale accollo all'INPS delle pensioni integrative. D.Ag. Con questa disposizione, quindi, venne posto a carico dell'INPS l'onere di corrispondere ai lavoratori in ogni caso la pensione ordinaria di inabilità per il solo fatto di una accertata inidoneità al lavoro portuale e ciò a prescindere dalla ricorrenza del requisito della assoluta incapacità al lavoro, conservandosi perciò un trattamento di favore per i lavoratori già dichiarati inabili al lavoro portuale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 1996, concluse per la non fondatezza dei dubbi di incostituzionalità della norma in questione, pur rilevandone l'anomalia. Come si è osservato nella motivazione di questa pronuncia, la norma non cred ex novo un trattamento previdenziale privilegiato in favore della specifica categoria dei lavoratori portuali, ma conservò a questi un trattamento già goduto in virtù della legislazione precedente, la quale, nei vari momenti temporali e per la parte non di competenza dell'INPS, lo pose prima a 7 carico del Fondo (fino alla data del 31 gennaio 1990) e successivamente a carico delle compagnie e dei gruppi portuali. Con la legge n. 84 del 1994, si provvide infine "a convertire, trattandosi in sostanza di una misura analoga alla fiscalizzazione degli oneri sociali gravanti sulle imprese, un onere improprio delle imprese portuali in un onere di assistenza sociale, altrettanto improprio, a carico della gestione dell'assicurazione generale per l'invalidità e la vecchiaia, senza copertura della spesa corrispondente" (così testualmente nella motivazione della sentenza citata). Questa anomalia venne eliminata, prima ancora dell'entrata in vigore della legge n. 84 (19 febbraio 1994), dall'art. 1, comma 5, del d.l. 12 febbraio 1994, riprodotto in una serie di decreti successivi (e per ultimo in quello 21 ottobre 1996 n. D.Ag. 535, finalmente convertito in legge) a norma del quale, a decorrere dalla data del primo dei provvedimenti di urgenza, gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'art. 24 della legge n. 84/1994 sono stati nuovamente posti a carico della gestione del Fondo in liquidazione, finanziata da un contributo a carico del bilancio dello Stato. La ricostruzione della sequenza legislativa che ha regolato le prestazioni previdenziali in discorso consente di affermare con certezza che l'onere del pagamento delle pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali per la inidoneità al lavoro accertata prima del gennaio 1990, grava sulle compagni e ed i gruppi portuali. Definitiva conferma del fatto che fossero le compagnie e i gruppi portuali tenuti a sopportare il peso economico delle pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali per la già accertata inidoneità al lavoro e con riferimento ai ratei P 8 da corrispondere dal 1° febbraio 1990, è fornita dall'art. 9 del d.l. 30.12.1997 n. 457 (convertito con legge n. 30 del 1998). Detta norma, al comma 1, prevede che solo con riferimento alle cancellazioni per inidoneità disposte a partire dal 1° febbraio 1990, la gestione commissariale del Fondo era autorizzata a rimborsare alle compagnie e gruppi portuali le indennità contrattuali corrisposte ai lavoratori. inè quello che nella specie modo Con il comma 4 - che particolare interessa furono, per il resto, previste forme di - aiuto economico agli enti stessi consistenti in "interventi destinati a riequilibrare situazioni contabili previste nei bilanci delle compagnie e dei gruppi portuali.....nonché a definire situazioni anche derivanti da contenzioso, previgente normativa del stragiudiziale, scaturenti dalla D.Ag. settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto", mentre con il comma 5, venne disposta ' la soppressione, sempre da questa data, delle "casse locali di previdenza...per la corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali collocati in quiescenza". Si impone, quindi, l'accoglimento del ricorso principale. incidentale Deve invece rigettarsi l'impugnazione condizionata, con il cui unico motivo si eccepisce la incompatibilità del decreto legge n. 6 del 1990, convertito con legge n. 58/1990, con l'art. 86 del Trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea. A questo proposito la società ricorrente deduce che, sancendo la normativa comunitaria il divieto di applicazione di addizionali tariffarie eccedenti il costo industriale (C.Giust. CEE sent. N. 179 del 1991), la previsione, di cui al comma 2 del testo sopra citato, di una rideterminazione delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali al fine di consentire alle compagnie e ai gruppi portuali di far fronte agli oneri economici loro imposti, di natura previdenziale ed estranea al costo industriale, con riferimento alla necessità di pagamento delle prestazioni contrattuali già a carico del Fondo - aveva l'effetto di rendere non concorrenziali le tariffe praticate nei porti italiani, tanto che la relativa richiesta che venne avanzata non fu accolta, in quanto comportante un incremento tariffario del 1800%. Orbene, è da rilevare che nella presente causa non è in questione l'applicazione o meno della disposizione della quale denuncia il contrasto con la normativa comunitaria, si conseguendone la irrilevanza della questione dedotta con il motivo di ricorso. Quanto poi ai prospettati profili di sospetta illegittimità costituzionale del testo normativo in D'Ag. questione, per essersi con esso trasferiti a soggetti privati oneri di esclusiva pertinenza del sistema previdenziale assicurativo pubblico, deve rilevarsi che la questione venne implicitamente esaminata dal giudice delle leggi con la sentenza n. 16 del 1996 sopra citata, alla quale va qui fatto integrale rinvio. Si aggiunga che le misure introdotte con il d.l. n. 457/1997, delle quali sopra si è fatto cenno, hanno incontestabilmente avuto l'effetto di sanare, almeno per la gran parte, quella "anomalia" della cui esistenza la stessa Corte diede atto. Per tutto quanto esposto, della decisione impugnata si impone la cassazione. La non necessità di ulteriori indagini in punto di fatto consente la decisione nel merito, in applicazione dei principi di diritto enunciati, di rigetto dell'appello proposto dalla società cooperativa a I.
1. Compagnia portuale PP 10 BA nei confronti della sentenza n.177/93 del Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Milazzo. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto dalla SOC. coop. a I.
1. Compagnia Portuale PP BA nei confronti della sentenza n. 177/93 del Pretore di Barcellona lePozzo di Gotto, sezione distaccata di Milazzo;
compensa spese di questo giudizio tra il Fondo e la stessa società; compensa le spese del giudizio di appello tra la stessa società ed il lavoratore, nonché tra la società ed il Fondo. Così deciso in Roma il 19 marzo 2001 Il Presidente Il Cons. estensore Литийно рещній Я ужив ІЛ ене IL CANCELLIERE I Depositato in Cancelleria S I O 3 5 3 O . 3 N 8 7 - 1 - 1 E G G E L L A L E D T N C 16 MAG. 2001 S L I I H oggi. N N I L Ɑ O ' L V S I CELLIERE IL I O E A N M V S V J I I O O I S A D I N H I V T . S Ɑ Ɑ I V 3 N S N I ' V O ' I I T L O V O ' S S Ɑ V I