Sentenza 21 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, al procedimento davanti alla Corte di Appello per la valutazione dell'esistenza dei presupposti per l'estradizione, che ha natura giurisdizionale, deve essere applicata la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2006, n. 4922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4922 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 21/12/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2238
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 40648/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA TI TT, n. a Chemnitz (D) il 12 luglio 1970;
avverso la sentenza del 23 agosto 2006 della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano. udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Santi Consolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha dichiarato sussistenti i presupposti per la estradizione verso la Repubblica federale di Germania del cittadino tedesco sopra indicato, condannato al ricovero in un ospedale psichiatrico con sentenza del Tribunale di Lipsia del 30 luglio 2004, passata in giudicato il 9 settembre 2004, per incendio doloso grave, in concorso formale, con distruzione di costruzioni, e messa in pericolo colposa di altre persone mediante incendio, in condizione di non imputabilità. Il condannato si era sottratto alla esecuzione della misura di sicurezza mediante fuga dall'ospedale il 19 maggio 2006, ed era stato arrestato in Bolzano il giorno 8 giugno 2006, a seguito dell'inserimento di un mandato di ricerca internazionale nel Sistema Informativo di Schengen (SIS), come da nota del Ministro della Giustizia della Sassonia del 26 giugno 2006 di richiesta di estradizione per la prosecuzione della misura di sicurezza. Avverso la predetta decisione propone ricorso per Cassazione il TA per mezzo del difensore, il quale deduce la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 10, comma 4, e art. 17, comma 1, e la conseguente nullità dello stesso, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art.179 c.p.p.. Rileva il ricorrente che, come si evince dallo stesso testo, la sentenza risulterebbe pronunciata alla udienza in Camera di consiglio del 27 settembre 2006. Nessuna comunicazione o avviso era mai pervenuto al TA e al suo difensore per la udienza anzidetta, in violazione delle suindicate norme e dell'art. 127 c.p.p.. Peraltro, rileva ancora la difesa, la sentenza reca la data di pronuncia del 23 agosto 2006, e quella di deposito del 27 agosto 2006, date palesemente contrastanti con la data della udienza in camera di consiglio. In realtà era stata effettivamente fissata per la data del 23 agosto 2006 la udienza per la trattazione e discussione del procedimento, udienza nella quale lo stesso difensore eccepiva, in via preliminare, la nullità della citazione, essendo sospesi ex lege i termini processuali: a seguito di tale eccezione la Corte si riservava di provvedere. Mai alcuna comunicazione perveniva al difensore sullo scioglimento della riserva: la difesa si rendeva conto, nel richiedere il verbale di udienza del 23 agosto 2006, che era stata pronunciata sentenza favorevole alla consegna, con la motivazione secondo cui poteva accedersi al provvedimento adottato, "non trattandosi di provvedimento sostanzialmente giurisdizionale" e quindi di "attività per la quale non ricorre l'ipotesi della sospensione ex L. n. 742 del 1969"; disponeva quindi "come da sentenza". Prosegue il difensore rilevando che del tutto singolarmente nella sentenza era indicata la data di celebrazione della udienza in Camera di consiglio del 27 settembre 2006. Se la sentenza era stata pronunciata in tale data, essa era inficiata dalle nullità sopra rilevate, perché doveva essere fissata nuova udienza, a scioglimento della riserva, dando avviso alle parti. Se, invece, la sentenza era stata pronunciata alla udienza del 23 agosto 2006, essa era comunque nulla, perché, nel suo corso, si era discusso solo sulla questione preliminare della sospensione feriale dei termini (sulla quale il Collegio si era riservato) e quindi era stata emessa in palese violazione del principio del contraddicono. Il ricorso è fondato.
Va premesso che al caso di specie sono applicabili le norme sulla estradizione e non quelle sul mandato di arresto europeo. La sentenza che ha disposto il ricovero del TA in ospedale psichiatrico è divenuta esecutiva, come si è detto, il 9 settembre 2004. Il titolo custodiale al quale l'estradando si è sottratto è quindi sicuramente anteriore alla data di entrata in vigore delle norme sul mandato di cattura europeo. Il mandato di ricerca inserito nel SIS il Omaggio 2006 ha, infatti, un valore meramente informativo ai fini delle ricerche della persona sottrattasi al titolo custodiale. Dalla documentazione allegata al ricorso e dagli atti del procedimento e, in particolare, dal verbale d'udienza del 23 agosto 2006, emerge dalla sequenza degli interventi che, a seguito della richiesta di trattazione del procedimento da parte del P.M. nel periodo feriale e dalla eccezione di nullità della citazione da parte della difesa per non essere consentita la fissazione della udienza in periodo di sospensione feriale dei termini processuali, la Corte si è riservata di decidere (solo) su tale questione, non essendosi proceduto a discussione e alla assunzione di conclusioni nel merito. Risulta sempre dal verbale che lo stesso giorno è stata sciolta la riserva e si è rilevato da parte della Corte che non ricorreva un'ipotesi di sospensione dei termini feriali, "non trattandosi, di provvedimento sostanzialmente giurisdizionale". La Corte ha quindi osservato che, non sussistevano "motivi per negare l'estradizione" e ha disposto "come da sentenza". Singolarmente, nel corpo della decisione, si afferma che in data 27 settembre 2006, del tutto incompatibile con le altre date sopra precisate, è stata celebrata l'udienza in Camera di consiglio.
Osserva la Corte che l'ipotesi più probabile appare quella secondo la quale la data del 27 settembre 2006 riportata nel corpo della sentenza sia frutto di un errore materiale e che la sentenza stessa sia stata emessa in data 23 agosto 2006, come risulta dal verbale e dalle date del 23 e 27 agosto 2006, riportate come date di pronuncia e di deposito, rispettivamente, in calce e a margine del documento. Se così è, il procedimento è affetto da un duplice ordine di vizi del contraddittorio per i quali la sentenza emessa deve essere annullata.
Anzitutto, trattandosi di procedimento nel quale doveva valutarsi la esistenza dei presupposti per l'estradizione - ammessa dal codice processuale e dalla Convenzione europea di estradizione anche per la esecuzione delle misure di sicurezza -, il procedimento ha sicura natura giurisdizionale e la sentenza emessa è certamente qualificabile come atto di esercizio della attività giurisdizionale dello Stato, risolvendo il conflitto tra il diritto di libertà dell'estradando e il potere di coazione custodiale dello stesso da parte dello Stato ai fini della consegna al Paese richiedente: doveva quindi applicarsi la sospensione feriale dei termini con la conseguenza che l'udienza non poteva essere fissata per la data del 23 agosto. In secondo luogo, risulta violato il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, in quanto la Corte d'appello poteva pronunciarsi, dopo la costituzione delle parti, solamente sulla questione della sospensione dei termini processuali, per la quale si era riservata, per affermarne la applicabilità e non decidere sulla estradizione, essendo mancata la fase della trattazione del merito, della discussione e dell'assunzione delle relative conclusioni, ragione per la quale la riserva non poteva che essere sciolta fissando una nuova udienza, successiva al periodo di sospensione feriale, della quale dare avviso alle parti. La soluzione dell'annullamento con rinvio non muterebbe qualora la decisione sia stata emessa nella udienza in camera di consiglio del 27 settembre 2006, in quanto della data della udienza non era stato dato avviso alle parti in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Trento per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Trento per nuova deliberazione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007