Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 13981/99 UD. 02.10.2001 K NOM DE PO LO ITA. NO0 1 248/02 REPUBBLICA ITAL CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Cron 3028 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente Rep 357 Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Rosario DE JULIO Consigliere UFFICIO COPIE Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. '1.55 per diritti Dott. Sergio DEL CORE Consigliere 13.0.GEN 2002- ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA Suf ricorso iscritto al n. 13981/99 proposto Oggetto: Rivendicazione da immobile. D'SA AR CE, domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata CANCELLER A e difesa dall'Avv. NC Papa come da mandato in calce al ricorso. RICORRENTE
contro
ESPOSITO AN ÍA, ESPERTO BA SE ROSALBA, domiciliati ex lege pres la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentante difesi dall' 1293/01 Avv. Antonio Menna come da mandato in calce al controricor- So. CONTRORICORRENTI per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Na- poli n. 723/99 del 22.01.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02.10.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Stefano Schirò che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ra- gione del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 14.04.1988, MA NC D' Ales- sandro convenne in giudizio davanti al Tribunale di Napoli Se- bastiano IT ed NA MA IT al fine di sentirli condannare al rilascio della "porzione di limitone carrese" sul confine sud del suo fondo sito in S. Vitaliano, che i convenuti avevano indebitamente occupato mediante rimozione dei vec- chi termini lapidei, di cui chiedeva l'apposizione, con condan- na degli IT al ripristino stato dei luoghi e al risarci- mento dei danni. ин La domanda, estesa nel corso del giudizio anche nei con- fronti di Rosalba Segreto, fu respinta dal Tribunale, sul rilievo che in base alla c.t.u. doveva escludersi ogni sconfinamento essendo stati sul posto rinvenuti inalterati i termini lapidei. + Il gravame proposto dalla D'RO venne rigettato dalla Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 723/99 del 22.01. 1999, la quale, dopo aver indicato i titoli di provenienza dei ri- spettivi fondi delle parti e descritto l'andamento, la lunghezza e la larghezza del “limitone carrese", ha ritenuto, in base ai ti- toli d'acquisto, che detto limitone è comune a tutti i proprieta- ri dei fondi che separa e serve. Sul rilievo che la D'RO sin dall'atto di citazione aveva qualificato "comune" il limitone e sempre nel corso del giudizio aveva agito a tutela della cosa comune, ha rilevato che inammissibilmente la D'RO aveva chiesto di accertare che il limitone non era comune agli IT;
ed ha disatteso la tesi che l'espressione “comunione” contenuta in tali titoli dovesse essere intesa nel senso che il limitone era in comunione con altre persone ma non con gli IT. Ha ritenuto, infine, inutile una nuova c.t.u. perché superflua;
e inammissibile la prova testimoniale perché gene- rica. Avverso tale sentenza la D'RO propone ricorso per cassazione in base a due motivi, ai quali gli IT e la Se- greto resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa appli- cazione dell'art. 832 c.c., nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente afferma che ella in primo grado aveva esercitato azione di rivendica della comproprietà del "limitone”, sostenendo che i convenuti avevano esercitato il possesso esclusivo di detta area. Il primo giudice aveva riget- tato la sua richiesta, attribuendo, con evidente vizio di ultra- petizione, ai convenuti la proprietà esclusiva del “limitone". La Corte d'appello ha respinto il gravame e ha confermato la deci- sione di primo grado, pur riconoscendo che il bene era di pro- prietà comune di tutte le parti in causa. Inoltre, sull' erroneo presupposto che la D'RO avesse ampliato la domanda, ha dichiarato inammissibile tale ampliamento, mentre avrebbe dovuto accogliere la domanda introduttiva del giudizio, quanto meno come accertamento della comproprietà contestata dai convenuti. Con la sua decisione la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 832 c.c. ed adottato una motivazione illogica e contraddittoria perché in contrasto con il dispositivo.
1.1. Il motivo è infondato perché la dedotta violazione di legge e vizio di motivazione non sussistono. L'impugnata sentenza, dopo aver premesso che la D' Am- brosio aveva proposto domanda di revindica, assumendo che i convenuti IT si erano impossessati di una parte del li- mitone, il quale era da considerare comune soltanto a lei e ad altri confinanti, ma non anche agli IT, ha spiegato per- ché tale domanda non poteva trovare accoglimento, atteso che dall'esame dei titoli era risultato che il limitone era comune 4 anche agli IT;
ed ha corretto sul punto la motivazione del Tribunale che, invece, aveva ritenuto il limitone di pro- prietà esclusiva degli IT, osservando che la decisione del Tribunale andava però confermata in quanto conforme a di- ritto. Una motivazione, quindi, ampia, articolata, esaustiva, luci- damente esposta, affatto incensurabile (oltre che, all'evidenza, sotto il profilo dell'omissione, anche) per insufficienza o con- traddittorietà. La ricorrente non può dolersi che la Corte napoletana non abbia accolto la sua domanda quanto meno come richiesta di accertamento della comproprietà del limitone, atteso che l azione di revindica, che ha natura petitoria e restitutoria ed è caratterizzata dal presupposto che l'attore assuma di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso, si differen- zia dall'azione di mero accertamento del diritto di proprietà, che è diretta essenzialmente non alla modificazione di uno stato di fatto preesistente, ma alla eliminazione di ogni incer- tezza sulla legittimità del potere di fatto sulla cosa, di cui l' attore sia già investito, mediante la dichiarazione di puntuale corrispondenza di esso allo stato di diritto.
2. Col secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della con- troversia in relazione all'art. 1362 c.c. (art. 360 n. 5 c.p.c.), la 5 ricorrente assume che la Corte d'appello avrebbe interpretato in modo erroneo gli atti di provenienza e l'atto introduttivo del giudizio, desumendo la comunione tra le parti del limitone in base a elementi letterali quantomeno equivoci. Invero, secondo la ricorrente, il termine “comune" negli atti di provenienza sta- va ad indicare che il limatone non apparteneva ad un sol sog- getto, ma non necessariamente che era comune alle
contro
- parti. Analogamente il termine “vicinale” stava a significare che la strada si era formata con il conferimento dei fondi inte- ressati ad essa, ma non anche che il proprietario confinante era comproprietario della stessa. L'attrice con il termine "comune" usato in citazione aveva inteso dire che la strada era comune con altri vicini, esclusi i convenuti, derivando la sua costituzione, come risultava dagli atti esibiti della divisione, da un solo fondo appartenente ad un solo proprietario. Infine, sostiene la ricorrente che l'erronea interpretazione del termine “comune" ha determinato l'erroneo convincimento che l'affermata esclusione della comproprietà dei convenuti fosse una domanda nuova, mentre in sostanza si ribadiva quanto contenuto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, affermandosi che il fondo era comune alla D'RO e ad altri ma non anche ai convenuti.
2.1. Il motivo non può trovare adito. Il ricorrente dimentica che l' interpretazione del contenuto degli atti negoziali costituisce apprezzamento di fatto affidato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell' iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per violazione delle norme ermeneutiche (artt. 1362 e ss.), la quale però deve essere dedotta precisan- dosi in qual modo il ragionamento del giudice di merito abbia deviato da esse, perché in caso diverso, le critiche dell'apprez- zamento operato dal suddetto giudice e la prospettazione di una diversa interpretazione costituiscono una censura inam- missibile in sede di legittimità, onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli ele- menti considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opi- nione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazio- ne, conforme alla tesi da lui sostenuta (Cass. 18.3.1997 n. 2354; 18.6.1992 n. 1740; 21.5.1990 n. 4577; 11.2.1989 n. 1356). L'impugnata sentenza ha spiegato come dai vari atti di ac- quisto emergeva che il limitone carrese era comune a tutti i proprietari dei fondi limitrofi, risultando ciò non solo dal rogito D'RO del 3.8.1928 - col quale inequivocamente veniva trasferito il “diritto alla comunione del limitone" -ma anche dai due atti notarili successivi per notaio Tucci Pace del 30.1. 1980 che indicava come "viottolo vicinale” e quindi comune il limitone e notaio Serpico del 21.6.1988 - col quale veniva ce-- duto "il diritto alla comunione del limitone"-. Pertanto, avendo dato ampia giustificazione dell' interpreta- 109T 129,11 zione cui è pervenuta, la sentenza impugnata si sottrae alla 256T 20,66 critiche che le vengono mosse, anche perché tali critiche, ap- LIOT. 14977 parentemente denunciando violazione dei criteri legali di er- meneutica contrattuale, si risolvono in sostanza nella con- trapposizione di una diversa lettura del quadro probatorio e degli atti negoziali, prospettando una soggettiva e personale interpretazione degli stessi (specie in ordine al termine “vici- nale” e “comune"), ma non nella dimostrazione dei denunciati vizi o errori. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, ri- gettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spe- se del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pa- gamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in (₤1032,91) complessive £132500 (€68,45), oltre £.
2.000.000 per onorario. m l a Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- 002 zione Civile, il 2 ottobre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Autorins Ellank senoma IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Paolo Talarico 8 Talezco Roma 30 GEN. 2002. IL CANCELLIERE C1 i