Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/1999, n. 2074
CASS
Sentenza 10 marzo 1999

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La sentenza penale, che rechi condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, spiega autorità vincolante in ordine alla responsabilità dell'imputato, nel giudizio civile successivamente instaurato dal danneggiato, anche quando, in fase d'impugnazione di detta sentenza, sia stata applicata l'amnistia, con il rigetto dell'impugnazione medesima ai soli effetti civili, secondo la previsione dell'art. 12 della legge di delega 3 agosto 1978 n. 405.

La liquidazione del danno extracontrattuale, che dev'essere effettuata con riferimento alla data della sentenza, quando deve tener conto degli acconti versati anteriormente dal danneggiante o dal responsabile civile, dev'essere compiuta sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei; ciò si può conseguire sottraendo gli acconti dal valore del danno al momento del versamento degli stessi acconti oppure rivalutando l'importo degli acconti alla data della liquidazione finale del danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/1999, n. 2074
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2074
    Data del deposito : 10 marzo 1999

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