Sentenza 10 marzo 1999
Massime • 2
La sentenza penale, che rechi condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, spiega autorità vincolante in ordine alla responsabilità dell'imputato, nel giudizio civile successivamente instaurato dal danneggiato, anche quando, in fase d'impugnazione di detta sentenza, sia stata applicata l'amnistia, con il rigetto dell'impugnazione medesima ai soli effetti civili, secondo la previsione dell'art. 12 della legge di delega 3 agosto 1978 n. 405.
La liquidazione del danno extracontrattuale, che dev'essere effettuata con riferimento alla data della sentenza, quando deve tener conto degli acconti versati anteriormente dal danneggiante o dal responsabile civile, dev'essere compiuta sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei; ciò si può conseguire sottraendo gli acconti dal valore del danno al momento del versamento degli stessi acconti oppure rivalutando l'importo degli acconti alla data della liquidazione finale del danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/1999, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. CE SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Luigi SC DI NANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GENERALI ASSIC SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VA SC, VA NN, VA IC, VA ET, VA AR, VA AR, VA PA, VA GIUSEPPINA, TERRONE FILOMENA, TERRONE VINCENZO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 00509/97 proposto da:
VA SC, VA NN, VA IC in proprio, VA ET in proprio, VA AR, VA AR in proprio, VA PA, tutti nella qualità di eredi di VA IU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.B. VICO 22 presso lo studio dell'avvocato PANCRAZIO BELLACOSA, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
GENERALI ASSIC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 452/96 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 16/07/96 e depositata il 04/10/96 (R.G. 202/89+205/89);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/98 dal Consigliere Dott. Luigi SC DI NANNI;
udito l'Avvocato Antonio BERNARDINI;
udito l'Avvocato Pancrazio BELLACOSA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per ili rigetto del ricorso principale e dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giorno 22 agosto 1979 l'autovettura condotta da ET TI, mentre percorreva la strada statale n. 18, urtò contro il muro di destra di questa, secondo la sua direzione di marcia. Il conducente ed i trasportati IU VA, IN TI e RI TI, a seguito dell'urto, riportarono lesioni. ET TI , IU VA IN TI e RI TI, con atto di citazione del 1^ dicembre 1982, hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Salerno IL NE, CE NE e la s.p.a. Assicurazioni Generali, rispettivamente proprietaria, guidatore ed assicuratore dell'autocarro SA/282212, chiedendo di essere risarciti dei danni subiti.
Gli attori hanno dichiarato che il sinistro era stato cagionato dal guidatore dell'autocarro, il quale, mentre si trovava fermo sulla strada, improvvisamente si era spostato da sinistra a destra ostruendo la strada e costringendo il TI ad una manovra che aveva condotto l'auto contro il muro.
La Compagnia di assicurazione si è costituita in giudizio ed ha indicato in lire 20 milioni il massimale di polizza.
2. Il tribunale, dichiarata l'esclusiva responsabilità di CE NE nella determinazione del sinistro, ha condannato i convenuti in solido al risarcimento dei danni richiesti. La decisione del tribunale è stata impugnata dalla Compagnia di assicurazioni e dai TI.
La prima ha chiesto che ET TI fosse dichiarato unico responsabile del sinistro e, in subordine, che fosse riconosciuto il concorso di colpa di quest'ultimo.
I secondi hanno chiesto che fosse loro riconosciuta la rivalutazione monetaria del danno liquidato e che la Compagnia di assicurazioni fosse condannata anche oltre il limite del massimale di polizza.
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 4 ottobre 1996, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha adottato le seguenti decisioni: ha condannato CE NE e IL NE in solido al pagamento in favore di IU VA, e per essa dei suoi eredi, della somma di oltre lire 188 milioni, dei quali oltre lire 70 milioni a carico delle Assicurazioni Generali, anche questa condannata al risarcimento dei danni;
ha condannato CE NE e IL NE in solido al pagamento in favore di ET TI della somma di oltre lire 58 milioni e della somma di oltre lire 4 milioni, In favore di RI TI e IN TI ciascuna, oltre gli interessi dalla data della decisione fino al pagamento.
3. Per la cassazione di questa sentenza la s.p.a. Assicurazioni generali ha proposto ricorso, articolato in tre motivi. SC, NN, IN, ET, RA, RI e RI TI, quali eredi di IU VA, e ET, IN e RI TI in proprio hanno resistito con controricorso ed hanno proposto anche ricorso incidentale, articolato in un unico motivo. La s.p.a. Assicurazioni Generali ha proposto controricorso al ricorso incidentale.
Il ricorso incidentale è stato notificato anche a IL ed a CE NE litisconsorti necessari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti contro la stessa sentenza.
2.1. Nell'ordine logico deve essere esaminato prima il terzo motivo del ricorso principale, il quale attiene alla responsabilità del sinistro.
Con questo motivo è censurata, sotto il profilo dell'insufficiente motivazione, la ricostruzione della responsabilità nella produzione del sinistro, attribuita esclusivamente a CE NE.
La Corte di appello ha dichiarato che la responsabilità di CE NE si fondava sui seguenti elementi: l'accertamento contenuto nella sentenza del pretore di Nocera Inferiore con la quale il NE fu dichiarato responsabile del reato di lesioni colpose e fu condannato al risarcimento dei danni In favore delle parti civili ET TI, IU VA, IN TI e RI TI, danni da liquidarsi in separato giudizio;
la conferma della sentenza in appello per quanto riguardava gli effetti civili della condanna;
la rivalutazione degli elementi di prova compiuta dal giudice di primo grado in ordine alla colpa del guidatore dell'autocarro.
La ricorrente sostiene che la sentenza penale non è passata in cosa giudicata, che non poteva fare stato nei suoi confronti, in quanto essa era rimasta assente nel giudizio penale, e che non era stato accertato se il TI avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, come il caso di specie richiedeva, non essendosi verificata collisione dei veicoli.
Il motivo non è fondato.
2.2. Nel vigente ordinamento esiste il principio .secondo il quale, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento di danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
Il tribunale di Salerno, con sentenza del 6 maggio 1982, dichiarò estinto per amnistia il reato di lesioni colpose a carico di CE NE e confermò, ai sensi dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978 n. 405, i capi della sentenza impugnata concernenti gli interessi civili.
Il tribunale si riferiva al risarcimento dei danni che erano stati riconosciuti dal pretore di Nocera inferiore in favore delle parti civili ET TI, IU VA, IN TI e RI TI.
La sentenza del tribunale è diventata irrevocabile, in quanto non è stato dedotto che contro di essa sia stata proposta impugnazione: art. 648 cod. proc. pen. Le disposizioni contenute nella stessa sentenza circa la responsabilità di CE NE, quindi, non possono essere discusse in questa sede e non è rilevante la circostanza che la Compagnia di assicurazioni non fosse stata parte del giudizio penale, in quanto, in questa sede civile non è in discussione la responsabilità della stessa Compagnia di assicurazioni, ma il fatto materiale dell'accertamento della responsabilità civile di CE NE.
In questo senso si è già espressa la giurisprudenza di questa corte: sent. 23 marzo 1991, n. 3152.
2.3. La corretta applicazione nella sentenza impugnata dei principi ora indicati è elemento, assorbente dell'altra critica, secondo la quale non sarebbe stato valutato. se il conducente danneggiato avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno.
3.1. Con il primo motivo del ricorso principale le Assicurazioni generali censurano la sentenza impugnata sostenendo che questa non ha tenuto, conto dei versamenti che erano stati effettuati in esecuzione della sentenza di primo grado e che dovevano a loro volta essere rivalutati: censura di omessa motivazione su punto decisivo della controversia.
Con il secondo motivo del ricorso principale la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha proceduto alla rivalutazione dei danni liquidati dal primo giudice con decorrenza dalla data del sinistro anziché da quella della sentenza di primo grado ed ha determinato la rivalutazione applicando la norma contenuta nell'art. 150 disp. att. cod. proc. civ.: Censura di violazione degli artt. 2056, 1223 e 1224 cod. civ. e dell'art. 150 disp. att. cod. proc. civ.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto intimamente connessi.
3.2. Il primo di essi non è fondato. Dalla sentenza impugnata si ricava che la Corte di Salerno ha dichiarato che il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di rivalutazione del credito proposta dal TI con l'atto introduttivo del giudizio;
che tale rivalutazione doveva essere riconosciuta trattandosi di debito di valore;
che la rivalutazione doveva tenere conto delle somme già versate in esecuzione della provvisionale riconosciuta dal giudice penale.
Considerato da quest'ultimo aspetto, il motivo che si sta esaminando contiene una censura non rispondente alla decisione impugnata.
Infatti, la Corte di appello di Salerno non si è limitata a riconoscere che i danneggiati avevano diritto a conseguire la rivalutazione del credito da essi chiesta nel primo grado del giudizio, ma ha considerato espressamente che nel calcolo della somma rivalutata doveva essere "detratta la somma di lire 1.500.000, versata nel giugno del 1981 a titolo di provvisionale". La Corte di appello, cioè, ha detratto dall'ammontare del debito gli acconti già versati, determinandoli nella somma di lire 1.500.000, la quale non è contestata.
Questo dimostra che la sentenza impugnata non è incorsa nell'errore denunciato con il primo motivo.
3.3. Il secondo motivo è fondato nel limiti di cui si dirà. La rivalutazione del credito dei danneggiati è stata fatta decorrere dalla data della sentenza di primo grado e non da quella del sinistro, perché il credito era stato già rivalutato "al mese di giugno 1981" [come si esprime la sentenza impugnata: n.d.r.]. Questa decisione costituisce corretta applicazione del principio secondo il quale nei debiti derivanti da fatto illecito, cosiddetti di valore, il risarcimento del danno e, quindi, la rivalutazione del credito, debbono essere determinati tenendo conto dell'esigenza che il danneggiato deve essere risarcito come se l'evento dannoso che ha i suoi riflessi negativi sul suo patrimonio non fosse mai avvenuta. Inoltre, il richiamo all'art. 150 disp. att. del codice di rito, contenuto nella sentenza della Corte di Salerno, non è motivo di errore significativo in questo giudizio, in quanto il riferimento all'indice dei prezzi calcolato per la scala mobile dei lavoratori dell'industria è stato fatto come mera tecnica dì adeguamento della moneta al momento preso in considerazione e la ricorrente non ha dedotto che il valore aggiornato del credito fosse diverso. Non è corretto, invece, il criterio con il quale è stata data valenza agli acconti già versati.
È stato già indicato che la Corte di appello prima ha determinato il valore del danno rivalutandolo al mese di giugno 1981, che è l'epoca in cui fu pagata la provvisionale, poi ha detratto le somme versate per provvisionale, infine ha nuovamente rivalutato la differenza fino alla data della decisione, maggiorato l'importo così ottenuto con gli interessi.
In questo modo sono stati messi a confronto l'importo della provvisionale, secondo il suo valore numerico, ed il credito rivalutato che non sono termini omogenei.
Occorreva, invece, rendere prima omogenei gli elementi di calcolo, poi sottrarre da quello maggiore (ammontare danno) il minore (importo degli acconti versati a titolo di provvisionale). Questo risultato si poteva conseguire sottraendo l'importo della provvisionale dal valore che il credito aveva al momento del pagamento della stessa provvisionale, oppure sottrarre dal valore del credito rivalutato l'importo anch'esso rivalutato della stessa provvisionale.
In questi limiti il secondo motivo del ricorso principale deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudice del merito cui la causa è rinviata dovrà ripetere l'operazione rendendo omogenei, nei termini prima indicati, i termini del calcolo.
4.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale i TI sostengono che la sentenza impugnata, affermando la responsabilità della Compagnia di assicurazioni per non avere risarcito il danno con la dovuta diligenza e nei tempi necessari, doveva estendere tale forma di responsabilità anche altri danneggiati.
Il motivo non è fondato.
4.2. secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte la responsabilità dell'assicuratore di gestire la lite con diligenza e nei tempi necessari sussiste solo nei confronti dell'assicurato. Si tratta di responsabilità contrattuale derivante dal rapporto di mandato che si costituisce tra assicuratore ed assicurato, il quale ha interesse a che il rapporto si svolga assicurandogli il massimo interesse al soddisfacimento del suo diritto ad essere indennizzato.
In conseguenza dell'inadempimento all'obbligo di una corretta gestione della lite l'assicuratore, cioè, è tenuto a corrispondere, anche oltre il limite del massimale di polizza, al proprio assicurato le maggiori somme che egli dovrà pagare al danneggiato: Cass. 20 gennaio 1995, n. 621, per tutte. La sentenza impugnata ha applicato correttamente questi principi condannando la Compagnia di assicurazione al risarcimento dei danni ai danneggiati diversi dall'assicurato nei limiti del massimale di polizza, che era stato determinato in misura diversa da quella che la Compagnia di assicurazioni aveva originariamente indicato.
5.1. Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali sostengono che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare che i crediti liquidati dovevano essere maggiorati della svalutazione e degli interessi anche per il periodo successivo alla decisione. Il motivo non è fondato.
5.2. L'ammontare dei danni determinato con la sentenza di condanna vale con riferimento alla data della pronuncia. Il debitore può adempiere spontaneamente alla condanna oppure no.
Nel primo caso l'obbligo è interamente adempiuto con l'esatto pagamento della somma determinata dal giudice.
Nel secondo caso il debitore è tenuto a versare le somme determinate dalla sentenza di condanna e gli interessi legali su quelle, come dispone l'art. 1224 cod. civ., e null'altro; infatti il danno liquidato costituisce il capitale di una obbligazione pecuniaria già determinata nel suo ammontare con la sentenza di condanna e gli interessi rappresentano il danno per il ritardo nell'adempimento.
Discende da ciò che la sentenza impugnata non doveva contenere alcuna condanna al pagamento di somme rivalutate come erratamente pretendono i ricorrenti incidentali.
6. Conclusivamente, riuniti i ricorsi, il secondo motivo del ricorso proposto dalla s.p.a. Assicurazioni Generali deve essere accolto nei termini sopra indicati;
gli altri motivi di questo ricorso ed il ricorso incidentale debbono essere rigettati;
la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: "la liquidazione del danno extracontrattuale, che deve essere effettuata con riferimento alla data della sentenza, quando deve tenere conto degli acconti versati anteriormente dal danneggiante o dal responsabile civile, deve essere compiuta sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei;
ciò si può conseguire sottraendo gli acconti dal valore del danno al momento del versamento degli stessi acconti oppure rivalutando l'importo degli acconti alla data della liquidazione finale, del danno". Le spese di questo giudizio possono essere liquidate dal giudice del rinvio.
p. q. m.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri motivi di detto ricorso, nonché quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese di questo ,giudizio, alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 1998, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Depositato in Cancelleria il 10 Marzo 1999