Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' 0 14 8 3 / 02 REPUBBLICA ITALIANA. LA CORTE SUPREMADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE Presidente R.G.N. 10165/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron.3834 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 16/11/01 Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
IA AR;
intimata avverso la sentenza n. 1657/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 28/01/99 R.G.N. 23435/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4449 udienza del 16/11/01 dal Consigliere Dott. Maura LA -1- TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso, per l'accoglimento dle ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Roma il Ministero dell'Interno proponeva appello avverso la sentenza del Pretore del lavoro di Roma del 7 giugno 1996 che lo aveva condannato a pagare a IA AR i ratei dell'assegno ex art. 13 legge 118/71 oltre accessori;
costituitasi l'appellata, il Tribunale, con sentenza del 28 gennaio 1999, rigettava il gravame, riformando la statuizione di primo grado esclusivamente in relazione agli accessori compensava le spese del grado;
affermava il Tribunale che la prova del limite reddituale emergeva dalla dichiarazione di responsabilità resa dalla interessata attestante redditi di entità inferiore rispetto al tetto massimo prescritto dalle legge per la fruibilità della prestazione richiesta;
quanto al requisito della incollocazione al lavoro, affermava il Tribunale che la relativa situazione, essendo mutevole nel tempo, non può essere oggetto di accertamento giudiziale, ma attiene alla fase di p erogazione, perché solo così se ne consente un più veritiero accertamento. Avverso detta sentenza il Ministero dell'interno propone ricorso affidato a due motivi;
la IA è rimasta intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Ministero ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 e dell'art. 91 cod. proc. civ. 2697, per avere il Tribunale erroneamente rinviato l'accertamento della incollocazione al lavoro al momento dell'erogazione della prestazione, confermando però la statuizione di primo grado che disponeva senza alcuna riserva la condanna di esso Ministero al pagamento della prestazione dalla data richiesta dalla controparte ed addebitando ad esso Ministero anche le spese per un milione e mezzo di lire;
ed infatti presupposto per addivenire alla condanna era la dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge alla data della domanda, o almeno alla data della decisione;
mentre il Tribunale aveva finito per riconoscere il diritto all'assegno sulla base di uno solo dei due requisiti prescritti dalla legge, e cioè sulla base del solo requisito sanitario e non anche di quello socio economico. Con il secondo motivo si denunzia ancora violazione del suddetto art. 13 per insussistenza del requisito della incollocazione, da dimostrare non con l'autodichiarazione, ma attraverso l'iscrizione nelle liste di collocamento speciali, l'unico documento atto a comprovare, a prescindere dalla percezione del reddito, di avere almeno tentato di reperire l'occupazione lavorativa. I due motivi di ricorso, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, meritano accoglimento. Per quanto riguarda il requisito reddituale, la cui dimostrazione è necessaria ai fini del diritto all'assegno, non può essere provato in sede processuale esclusivamente sulla base dell'autodichiarazione, la quale ha attitudine certificativa e probatoria contro il Ministero nell'ambito del procedimento amministrativo, ma in difetto di specifica previsione di legge, non ha valore probatorio nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova (cfr. tra le tante Cass. 2628/2001). Quanto alla incollocazione al lavoro, essa è unitamente al requisito reddituale, uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione che spetta quindi all'interessato di fornire (cfr. tra le tante Cass. 7432/2000), e pertanto il relativo accertamento, da svolgersi necessariamente in sede giudiziale, è, secondo le regole generali, condizione necessaria per l'accoglimento della domanda di erogazione della prestazione. Peraltro non si rinviene alcun riferimento normativo atto a derogare i principi generali ed a sorreggere la tesi del Tribunale per cui il relativo requisito sarebbe passibile di verifica in sede di erogazione, mentre dalla rilevata mutabilità della situazione di incollocazione al lavoro discende come necessaria conseguenza che il beneficio potrà essere riconosciuto solo per i periodi in cui la condizione persiste e cessare quando la medesima viene meno. Quanto poi alla consistenza dell'onere probatorio gravante sull'interessato, è principio consolidato (cfr. Cass. 529/2000, 2628/2001, 4910/2001) che lo stato di in collocazione al lavoro deve essere dimostrato, per gli invalidi infracinquantacinquenni, attraverso la iscrizione nelle liste speciali per il collocamento obbligatorio, o quanto meno attraverso la domanda di iscrizione, non potendosi supplire alla mancanza di tale elemento con la prova dello stato di disoccupazione, giacché, come hanno ritenuto le Sezioni unite con la sentenza del 10 gennaio 1992 n. 203, si può ritenere "incollocato al lavoro" secondo la previsione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971, solo colui che ha adempiuto all'onere di un comportamento teso al fine del “collocamento” e ciò nonostante, sia rimasto inoccupato. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altro giudice che si designa nella Corte d'Appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma il 16 novembre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTĘ pou co Aviszonte Mouse Aluseтомо line DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 POSTA Phill 533 . IM N DA 11-8-73 REGISTRO, E DA ESENTE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria GE DIRITTO LEG oggi-5 FEB. 2002 ELLA O D IL CANCELLIERE),