Sentenza 18 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2003, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2003 |
Testo completo
00705 /03 ESENTS DA PEGISTRA RE SOLLO Aula 'B' ARTT. 46 E 30 L. 21 .374 STNE GIUDICE DI PAGEY REPUBBLIC ME EL PO LO IMLIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogge ripetizione di indebito SEZIONE TERZA CIVILE oggettivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14534/01 - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron.1543 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 05/11/02 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: UNIPOL COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA, con sede in Bologna, in persona del suo Presidente p.t. Giovanni Consorte, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA ADRIANA 8, presso 10 studio dell'avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASOTTI MOGLIAZZA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MASSIMO CAIAFA, giusta delega in atti;
ricorrente contro intimato SPISSO CARMINE;
2002 avverso la sentenza n. 23/01 del Giudice di pace di 2135 MONTECORVINO ROVELLA, emessa il 18/12/00 e depositata 1 il 27/02/01 (R.G. 1154/00); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Biagio Francesco LEVATO (per delega Avv. G. F. BIASIOTTI MOGLIAZZA); lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. MASSIMO FEDELI, che ha chiesto si accolga il ricorso, con le conseguenze di legge. RILEVATO viene proposto ricorso per cassazione av- verso la sentenza n. 23/01 del giudice di pace di Mon- tecorvino Rovella che, decidendo secondo equità, ha ac- colto la domanda di AR IS volta alla restitu- zione di quanto assumeva essere stato versato in ecces- SO per premio assicurativo dovuto per una polizza r.c.a. relativa ad un ciclomotore;
che la società ricorrente si duole - deducendo col 112 c.p.c. e, col se- primo motivo violazione dell'art. condo, violazione e falsa applicazione del decreto leg- ge n. 70 del 2000, convertito in legge n. 137 del 2000 che il giudice di pace abbia omesso di pronunciarsi sulla eccezione di incompetenza per territorio tempe- stivamente sollevata dalla convenuta con indicazione 2 degli alternativi fori concorrenti (primo motivo) e che non abbia considerato che il divieto di aumento del premio non concerneva i contratti "a tariffa fissa"; RITENUTO che il primo motivo è manifestamente fon- dato, avendo il giudice di pace omesso in motivazione ogni cenno alla questione, evidentemente pregiudiziale, ( 1 5 relativa alla eccepita incompetenza territoriale del ) giudice adito, della quale pure aveva dato conto nella parte espositiva della sentenza;
che il secondo motivo risulta assorbito;
che si ravvisano giusti motivi per dichiarare irri- petibili le spese del giudizio di legittimità, essendo l'accoglimento del ricorso esclusivamente collegato ad un'omissione del giudicante, in nessun modo riconduci- bile all'attività della parte;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89; 1 0
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara as- sorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza im- pugnata, rinvia ad altro giudice di pace di Montecorvi- no Rovella e dichiara irripetibili le spese del giudi- zio di cassazione. Roma, 5 novembre 2002 Il consigliere estensore Il لسا A