Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2001, n. 3988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3988 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORTE S039 88/0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITA – ZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE OCCUPATIONG AREA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONDOMINIALE - Presidente R.G.N. 867/99 Dott. Franco PONTORIERI Cron.8453 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Rep. 1313 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 11/12/00 Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig 6000 per diritti L. 4 SENTENZA 20 MAR. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE RA SALVATORE, SIRACUSANO MARIA CONCETTA, CANCELLERIA elettivamente domiciliati in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, che li difende unitamente all'avvocato MORELLI ANTONINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
CURATORE FALL. EDILSANTUZZI SAS in persona del curatore PICCIONE CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio 2000 dell'avvocato ZAPPULLA G., difeso dall'avvocato BURGIO 2043 -1- ALDO, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
CONDOMINIO VIA G DI VITTORIO 8 CARLENTINI in persona dell'Amm.re p.t.; intimato avverso la sentenza n. 525/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 26/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- i Svolgimento del processo Con atto notificato il 16/5/1984 RC AL, quale amministratore del condominio di via G. Di Vittorio n. 8 di Lentini, conveniva in giudizio, per quel che ancora rileva in questa sede di legittimità, i coniugi ON AL e US AR TA sostenendo che detti coniugi si erano impossessati di una porzione di area condominiale collocando una recinzio- ne munita di rete metallica. L'attore, quindi, chiedeva la condanna dei con- venuti alla demolizione delle opere eseguite ed alla restituzione delle por- zioni condominiali abusivamente occupate. I coniugi ON-US, costituitisi, deducevano che lo spazio adiacente all'appartamento di loro proprietà era di natura pertinenziale e, come tale, regolarmente acquistato. In via riconvenzionale i convenuti chie- devano il riconoscimento della natura pertinenziale della detta area. ん Con separato atto di citazione i citati coniugi convenivano in giudizio il condominio e la s.a.s. Edilsantuzzi chiedendo che quest'ultima fosse dichia- rata sia tenuta a garantire il loro diritto esclusivo alla pertinenza della por- zione di suolo delimitante il loro appartamento, sia obbligata a trasferire al condominio la restante parte dello spazio lasciato a cortile. La s.a.s. Edilsantuzzi ed il condominio, costituitisi con separati atti, chie- devano il rigetto delle domande proposte dai coniugi ON-US. Riunite le due cause ed espletata c.t.u., il processo era interrotto per il fallimento della società Edilsantuzzi. Avvenuta la riassunzione, si costituiva il curatore del detto fallimento il quale sosteneva che, in base agli atti di de- rivazione, il tratto rivendicato dai coniugi ON era di evidente pro- prietà condominiale. Con sentenza 20/3/1992 l'adito tribunale di Siracusa condannava i coniu- gi ON a restituire al condominio la porzione di suolo e di area con- dominiale descritta a pagina 7 della relazione del c.t.u. e rigettava le doman- de proposte nei confronti della società e del condominio. Avverso la detta sentenza i coniugi ON-US proponevano gravame al quale resistevano gli appellati. La corte di appello di Catania, di- sposta la rinnovazione delle indagini peritali, con sentenza 26/6/1998 riget- tava il gravame osservando: che, in base al mero esame dello stato dei luo- ghi ed a quanto riferito dal secondo c.t.u. ing. Antonio Porto, doveva rite- nersi insussistente l'asserito vincolo pertinenziale tra gli spazi in questione e l'appartamento acquistato dagli appellanti;
che, al contrario, da un esame dello stato dei luoghi nella loro materialità, emergeva evidente il legame di obiettiva destinazione delle due aiuole, poste ad est ed ad ovest dell'appartamento degli appellanti, ai contigui spazi condominiali e, quindi, alla utilità del condominio nella sua interezza;
che, come risultava dalla de- scrizione dei due consulenti, le dette aiuole erano poste a quota differente rispetto alle parti dell'appartamento degli appellanti e si trovavano alla stes- sa quota delle contigue aree condominiali;
che le due aree contese erano state di fatto incamerate dal condominio;
che dal detto stato di luoghi deri- vava la presunzione di appartenenza delle aree contese al condominio a norma dell'articolo 1117 c.c. posto che entrambe le aree erano state realiz- zate in modo da non distinguerle da quelle contigue comuni;
che per nulla decisivo appariva l'esame dell'atto definitivo del 21/8/1978, con il quale i coniugi SI avevano acquistato l'appartamento dalla Edilsantuzzi, atteso che in tale atto non erano stati indicati gli spazi accessori e, tra questi, le aree contese;
che il compromesso ed il progetto allegato alla concessione di vendita non erano stati richiamati nell'atto definitivo di acquisto, al fine di meglio chiarire gli spazi accessori acquistati, per cui non potevano essere utilizzati per integrare il contenuto del contratto definitivo;
che, non avendo gli appellanti dimostrato di aver effettivamente acquistato dall'avente diritto la proprietà sui due spazi risultati in possesso dell'appellato, doveva riget- tarsi la domanda di rivendica proposta nei confronti del condominio;
che andava quindi riconosciuto il diritto di quest'ultimo allo spazio comune per effetto della presunzione di cui all'articolo 1117 c.c. che esonera il condo- minio dalla c.d. "probatio diabolica" essendo onere del proprietario dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva. La cassazione della sentenza della corte di appello di Catania è stata chiesta dai coniugi ON AL e US AR TA con ri- corso affidato a tre motivi illustrati da memoria. Il curatore del fallimento della s.a.s. Edilsantuzzi ha resistito con controricorso ed ha depositato me- moria. Il condominio di via G. Di Vittorio n. 8 di Lentini non ha svolto atti- vità difensiva in questa sede di legittimità. Motivi della decisione In via preliminare deve essere rilevata l'inammissibilità, a norma dell'articolo 370 c.p.c., del controricorso del fallimento della s.a.s. Edilsan- tuzzi perché notificato ai ricorrenti a mezzo del servizio postale con conse- gna del plico, contenente l'atto, avvenuta il 7/1/1999 - come risulta dagli avvisi di ricevimento in atti - ossia oltre il termine di quaranta giorni ( venti più venti) dalla data (20/11/1998) dell'ultima notificazione del ricorso. 5 Ne deriva, pertanto, che non si può tenere conto né del controricorso, né della memoria del fallimento Edilsantuzzi. Con il primo motivo di ricorso i coniugi ON-US, denun- ciando contraddittorietà di motivazione sotto il profilo delle risultanze emer- se dalle consulenze disposte nei due gradi del giudizio, deducono che la corte di appello è pervenuta a conclusioni difformi da quelle del c.t.u. ing. Porto il quale, nel rispondere ai quesiti oggetto del mandato assegnatogli dalla stessa corte, aveva ritenuto come pertinenza dell'appartamento al pia- no rialzato sia il verde esistente sul lato est del fabbricato, sia la parte di ter- reno abusivamente trasformata a cortile ed asfaltata. La Corte rileva l'infondatezza della detta censura che si risolve essen- zialmente, pur se titolata come vizio di motivazione, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legitti- mità, nonché nella pretesa di contrastare valutazioni ed apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie ( con riferimento in particolare alle rela- zioni dei consulenti tecnici di ufficio) che sono prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è sindacabile in sede di legitti- mità se come appunto nella specie - sufficiente ed esente da vizi logici e - giuridici. Spetta infatti solo al giudice di merito individuare la fonte del pro- prio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità, sce- gliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ottem- perare all'obbligo della motivazione il giudice di merito é tenuto a prendere in esame la risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione pro- spettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi - come nel caso in 9 -esame gli elementi sui quali fonda la decisione e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specifica- mente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indi- care nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logico- giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte. Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva defi- cienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formula- zione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sor- reggere e ad individuare con chiarezza le "ratio decidendi”, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati. Nella specie non e' ravvisabile il lamentato difetto di motivazione. La corte di appello, con motivato apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie precisate nella decisione impugnata, ha esaminato la relazione peritale del c.t.u. ing. Antonio Porto con riferimento alla descri- zione dello stato dei luoghi ed ha poi ritenuto sussistente un legame di obiettiva destinazione delle aree in questione agli spazi condominiali e non all'appartamento dei ricorrenti. La corte di merito è pervenuta alla detta conclusione attraverso argomentazioni complete ed appaganti, frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze probatorie. 7 Il giudice di appello ha pertanto dato conto delle proprie valutazioni, cir- ca i detti accertamenti in fatto, con sufficiente motivazione esaminando compiutamente le risultanze di causa ed esponendo adeguatamente le ra- gioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni i ricorrenti contrappon- gono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice di merito non e' certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Quanto poi alla doglianza relativa all'asserita errata interpretazione e valutazione della c.t.u. deve rilevarsi che la stessa non è meritevole di acco- glimento sotto un duplice profilo e, cioè, per la sua genericità e per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito. Sotto il primo aspetto il ricorso è carente in quanto non riporta il contenuto com- pleto e specifico della relazione del c.t.u. e non ha fornito alcun elemento valido per poter ricostruire, sia pur approssimativamente, il ragionamento seguito dal consulente di ufficio. Ciò comporta l'impossibilità di ricostruire il pensiero del c.t.u. che si porrebbe in contrasto con la ricostruzione in fatto operata dalla corte di appello e con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di secondo grado. Sotto il secondo aspetto già si è osservato che la valuta- zione della corte territoriale in ordine ai risultati della c.t.u. si sottrae al sin- dacato di legittimità tenuto conto dell'ampia e convincente motivazione con la quale la corte di appello ha ritenuto di far riferimento agli accertamenti del c.t.u. circa la descrizione dello stato dei luoghi. Deve infine evidenziarsi che i ricorrenti, con la tesi concernente gli errori che sarebbero stati commessi alla corte di appello nel ricostruire i fatti di 8 causa in relazione alle risultanze probatorie, hanno sostanzialmente inteso sostenere che l'impugnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesi- stenti o contrastanti con le risultanze istruttorie. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene ( come nella specie ) al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legit- timità ( sentenze 27/3/1999; 28/11/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604 ). Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano contraddittorietà ed assen- za di motivazione sull'omessa ammissione della prova testimoniale - richie- sta nell'atto di appello e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni - volta a dimostrare che le domande di essi coniugi ON erano state già avanzate dalla precedente proprietaria SC AR US la quale aveva iniziato un procedimento nei confronti della s.a.s. Edilsantuzzi. Anche questa doglianza non è fondata atteso che le stesse carenze e gene- ricità sopra rilevate, in ordine all'esposizione del primo motivo di ricorso, sono ravvisabili nella censura mossa dai coniugi ON concernente la carenza di motivazione circa la richiesta relativa all'ammissione della pro- posta prova testimoniale. Al riguardo i coniugi ON non hanno assolto all'onere - sugli stessi incombente di precisare dettagliatamente il contenuto specifico e completo dell'oggetto della prova non ammessa. Nel ricorso non si fa alcun riferi- mento: alle modalità di deduzione della chiesta prova testimoniale;
alla in- 9 dicazione specifica delle persone da interrogare;
alle circostanze di fatto og- getto dellaprova;
all'articolazione per articoli separati dei fatti sui quali i te- sti avrebbero dovuto deporre. Ciò ovviamente impedisce di controllare sia la ritualità della richiesta istruttoria sia la decisività della prova testimoniale non ammessa in quanto afferente a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione diversa da quella adottata. Deve peraltro osservarsi che la corte di appello, nell'affermare che nell'atto di compravendita dell'appartamento in questione stipulato dai pri- mi acquirenti coniugi SI non si faceva alcun riferimento agli “spazi accessori e, tra questi, alle aree contese", ha implicitamente ritenuto irrile- vante, sul piano logico, la prova testimoniale richiesta dagli appellanti volta a dimostrare che SC AR US aveva iniziato un procedimento nei confronti della Edilsantuzzi avente ad oggetto le stesse richieste poi avan- zate dagli acquirenti della SC, ossia dai coniugi ON. Dal rigetto del primi due motivi di ricorso deriva il rigetto del terzo moti- vo con il quale i coniugi ON lamentano di essere stati ingiustamente condannati al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio. Al riguardo è appena il caso di rilevare che i giudici del merito, nel disciplinare il gover- no delle spese processuali, hanno correttamente applicato il principio della soccombenza. Peraltro, come è noto, il sindacato di questa Corte, in ordine al regolamento delle spese giudiziali, è limitato all'ipotesi - che non ricorre nel caso in esame - nella quale le spese del processo siano state poste a cari- co della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso deve pertanto essere rigettato senza necessità di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità attesa l'inammissibilità del con- 10 troricorso del fallimento della società Edilsantuzzi che non può ritenersi ri- tualmente costituito. Il condominio di via G. Di Vittorio di Lentini, altro in- timato, non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma 11 dicembre 2000 Il presio Il consigliere estensore Marligh IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri DEPOSITATO IN CANCELLERNA 1: 20 MAR. 2001 2 DELLE ENTRATE ROMA 2009 ne Registrate in data 1.9.APR 4 AGENZIA NTA/10 160,10 €. al nD16.7529 w w versate w Il Dirigente Arga Servizi DI FILIPPO) SESSA Atti Giudiziari ENTO (Dr. M.PAZCICHIN!) C (Dott.ssa AR (euro p. 11 Responsabile 0 250.000 0 0 3 3 1 2 109T 456T 60000 TOT. Bloses 11