Sentenza 15 gennaio 2009
Massime • 1
Integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 cod. pen.) - e non quello di false dichiarazioni sulla propria identità (art. 496 cod. pen.) - la condotta di colui che, nel corso della redazione di fotosegnalamenti, dichiari generalità diverse da quelle riportate nel passaporto e, quindi, false, in quanto le schede fotosegnaletiche compilate dagli organi di polizia giudiziaria hanno natura di atto pubblico, essendo formate da un pubblico ufficiale nell'esercizio di un potere autoritativo conferitogli dalla legge, e sono destinate ad essere inserite nei cartellini segnaletici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2009, n. 4414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4414 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 15/01/2009
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 124
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 036025/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ANCONA;
nei confronti di:
1) LD TA N. IL 29/06/1978;
avverso SENTENZA del 08/05/2008 TRIBUNALE di MACERATA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO RAFFAELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso Aurelio che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio, ritiene quanto segue.
OSSERVA
Il Tribunale di Macerata, con sentenza dell'8.5.2008, ha condannato AL TA alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione avendola ritenuta colpevole del reato continuato di cui all'art. 496 c.p., commesso in varie località dal 14.12.2004 al 18.8.2005,
così derubricata l'originaria imputazione relativa al reato previsto dall'art. 495 c.p.. La AL era titolare di un regolare passaporto rumeno rilasciato a AL TA;
a seguito di rilevi dattiloscopici era emerso che la stessa in varie occasioni aveva dichiarato al personale della polizia generalità diverse da quelle riportate nel passaporto. Il tribunale ha ritenuto che le false generalità non fossero state denunciate in un atto pubblico, ma soltanto durante un semplice controllo di identità.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona deducendo come motivo l'erroneità della derubricazione perché le false dichiarazioni sulle proprie generalità erano state rese dalla AL nel corso della redazione di fotosegnalamenti, e quindi si trattava di dichiarazioni rese in atti pubblici o destinate ad essere riprodotte in atti pubblici.
Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere accolto. È giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Pen, sez. 5^, 20.6.1984, n. 9926; Cass. Pen, 14.9.2001, n. 17868) che le schede fotosegnaletiche compilate dagli organi di polizia giudiziaria abbiano natura di atto pubblico perché formate da pubblico ufficiale nell'esercizio i un potere autoritativo conferitogli dalla legge e quindi che si realizzi il reato previsto dall'art. 495 c.p. quando le dichiarazioni false sono appunto destinate ad essere inserite nei cartellini segnaletici.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Ancona per nuovo esame nel corso del quale si atterrà a quanto sopra esposto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2009