Sentenza 19 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5735 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B 5 57 35 /0 1 REPUBBLICA ITAL IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. n. 17789/98 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 12391 Dott. Mario PUTATURO DONATI Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 10 gennaio 2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia studio A dal SigIL SOLE 24 OR E--- per diritti L. 6000 1.9 APR. 2001 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: D'RO RO, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Raguso, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Valadier n. 48, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
92
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Bari-Sezione Lavoro n. 3032/98, del 30-6/15-7-1998, resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1408/1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2001 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Giuseppe Raguso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Gacalone, che ha concluso per il rigetto del RR ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Bari RO D'AM conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno ed il Ministero del Tesoro chiedendo che gli stessi venissero condannati al pagamento a suo favore dell'indennità di accompagnamento, già richiesta inutilmente in via amministrativa nonostante che fossero sussistenti a parere della ricorrente - i presupposti normativamente previsti per la concessione della cennata indennità. 2 Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti: in particolare, il Ministero dell'Interno eccepiva, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione dell'Interno con il conseguente rigetto del ricorso>> e concludeva, in via subordinata, per la declaratoria di improcedibilità della domanda spiegata nei confronti dell'Amministrazione dell'Interno>>; il Ministero del Tesoro contestava la sussistenza dei requisiti sanitari per l'ottenimento dell'invocato beneficio ed eccepiva che l'eventuale materiale corresponsione dei benefici assistenziali sarebbe comunque spettata unicamente al Ministero dell'Interno. L'adito Pretore-Giudice del Lavoro - dopo avere ammesso PR fatto espletare due consulenze tecniche - accoglieva la domanda nei confronti del Ministero dell'Interno condannando lo stesso alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento a far data dal 1° marzo 1993 (oltre al pagamento degli interessi legali e delle spese di giudizio), ma a seguito di impugnativa del Ministero dell'Interno e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Bari (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) accoglieva l'appello e, per l'effetto, rigettava integralmente l'originaria domanda giudiziale proposta dalla D'AM e dichiarava "non luogo a provvedere in ordine alle spese del doppio grado di giudizio”. 3 Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che: a) il giudice di prime cure, contestando le valutazioni conclusive espresse dal c.t.u., ha sostanzialmente fondato il proprio convincimento sugli argomenti di "dissenso" esplicitati dal consulente di parte, laddove tra la consulenza di ufficio e la consulenza di parte esisteva una oggettiva convergenza con riferimento tanto al quadro anamnestico quanto al giudizio diagnostico>>; b) ha errato il giudice di prime cure nel fondare il proprio convincimento sulla valutazione secondo cui la ricorrente, benchè in grado di compiere gli atti quotidiani della vita in senso prettamente fisiologico, non lo للاح sarebbe in senso globale, poichè incapace di progettare autonomamente la propria vita;
e l'art. 1 della legge n. 18/1980 prevede che, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, debba accertarsi in capo al richiedente - mutilato ed invalido civile totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche - la ricorrenza, in via alternativa, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero del bisogno di un'assistenza continua per l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita: disposizione legislativa che non richiede, dunque, la contemporanea sussistenza di entrambe le condizioni indicate, atteso che dell'accompagnatore ha necessità sia il soggetto capace di provvedere a se stesso ma incapace di camminare sia quello capace di camminare ma incapace di 4 provvedere alla propria persona ed ai bisogni della vita quotidiana (cfr. Cass., n. 10094/1991)>>. Per la cassazione di tale sentenza ricorre RO D'AM adducendo a sostegno tre motivi di annullamento. Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Con il primo motivo la ricorrente - denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 437, capoverso, cod. proc. civ. in relazione ai nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. e inammissibilità del ricorso in appello e conseguente nullità del procedimento e della sentenza di secondo PR grado>> addebita al Tribunale di Bari di non avere rilevato che l'appellante Ministero non aveva mosso alcuna contestazione di merito, limitandosi a contestare soltanto il suo difetto di legittimazione passiva e l'improcedibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso alla Prefettura, e chiedendo espressamente che il Giudice si pronunciasse soltanto in tal senso (cfr. conclusioni comparsa di costituzione del "Ministero dell'Interno"), nè aveva mai chiesto, neanche in via gradata, che il Giudice rigettasse la domanda per insussistenza dei requisiti sanitari: di conseguenza non aveva alcun diritto di impugnare la sentenza per motivi diversi da quelli eccepiti in primo grado, così come non aveva alcun diritto di chiedere il rigetto della domanda per tali motivi>>. 5 Con il secondo motivo di ricorso la sentenza del Tribunale di Bari viene censurata per violazione dell'art. 1 della legge n. 18/1980, dell'art. 1 della legge n. 508/1988, nonchè dell'art. 12 delle "disp. legge in generale", ed anche per insufficienza, incongruità, illogicità ed omessa motivazione su punti decisivi della controversia>>, in quanto il Giudice di appello ha trascurato di considerare che a prescindere dalla mancanza di autocontrollo, la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita presuppone anche la capacità di organizzare autonomamente la giornata nei suoi singoli atti, attingendo esclusivamente alle proprie risorse, senza dover far ricorso a persone esterne, sicchè il compimento (inteso come esecuzione materiale) dell'atto non va scisso assolutamente dall'organizzazione del medesimo atto, inteso come progettualità dello stesso, e la ricorrente se pure in grado di eseguire materialmente l'atto in sé P R P considerato, non era assolutamente in grado di progettarlo senza l'aiuto di un'altra persona ovvero di organizzare i singoli atti nella loro sequenza logica e cronologica;
e sulle richieste di nuova consulenza o di chiarimenti al c.t.u. il Tribunale non si è affatto pronunziato, né ha fornito alcuna motivazione sulla reiezione, ove questa volesse considerarsi in via implicita, sicché il rigetto è palesemente ingiustificato ed illegittimo, tanto più che sarebbe stato un mezzo crebbe indefettibile a lumeggiare la questione dibattuta, e che potuto il 6 Giudice d'appello, anche a prescindere dalla richiesta di parte, disporla d'ufficio ai sensi dell'art. 437, capoverso, cod. proc. civ., tanto più che l'orientamento adottato è stato diametralmente opposto a quello del Giudice di primo grado>>. Con il terzo motivo di impugnativa la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, secondo comma lettera "g", della legge n. 833/1978>> - rileva che era dovere del Giudice di appello disporre il rinnovo della c.t.u., in considerazione della nuova e recente documentazione medica prodotta in tale fase unitamente alla memoria di costituzione, giacchè sarebbe stato necessario conoscere la DR chiave di lettura di tale documentazione da parte di un esperto, anzichè trarre conclusioni di presunti "miglioramenti”, che ove mai fossero realmente esistititi (ma ciò lo si contesta categoricamente) non avrebbero potuto comunque pregiudicare il diritto richiesto con riferimento alla domanda amministrativa, rispetto alla quale il giudice può considerare solo eventuali aggravamenti e non già eventuali miglioramenti>>. II. Il ricorso si appalesa infondato. Per quanto concerne il primo motivo sulla pretesa inammissibilità dell'appello proposto dal Ministero dell'Interno per non avere esso mosso alcuna contestazione "di merito" all'atto della sua costituzione nel giudizio di primo grado, si rileva che - 7 contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente il convenuto Ministero aveva richiesto all'adito Pretore il rigetto del ricorso>> e, quindi, sostanzialmente una pronunzia “sul merito" della domanda attorea. In ogni caso la doglianza riguardante la mancanza di un elemento costitutivo della domanda giudiziaria - che non costituisce una eccezione processuale “in senso tecnico" -, non solo può essere sollevata dalla parte interessata in ogni fase del giudizio di merito, ma è anche rilevabile di ufficio, per cui - nella specie - il “primo" motivo di ricorso deve essere respinto. III. Il profilo delle censure - caratterizzanti in modo sostanzialmente R analogo il “secondo” ed il “terzo” motivo di ricorso - consiglia l'esame R e la valutazione congiunta di detti “mezzi”. Nella sentenza impugnata il Tribunale di Bari - nel riportarsi alle conclusioni rassegnate nelle relazioni dei due consulenti tecnici nominati ex officio nel giudizio di primo grado, evidenziando al riguardo che tra la consulenza tecnica di ufficio e la consulenza di parte esisteva una oggettiva convergenza con riferimento tanto al quadro anamnestico quanto al quadro diagnostico (donde l'infondatezza ab imis delle doglianze sollevate al riguardo dal ricorrente) - ha esposto, compiutamente ed efficacemente, le ragioni 8 che lo hanno indotto a ritenere infondate le argomentazioni critiche rivolte dall'appellata alla cennata relazione del c.t.u.. In ogni caso, a conferma dell'infondatezza delle censure formulate dall'odierna ricorrente, si rimarca che: a) il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, assolve al proprio obbligo di motivazione limitandosi ad indicare le fonti del suo convincimento, senza dover esaminare specificamente le contrarie deduzioni di parte (e nella specie è da evidenziare che il Giudice di appello ha esaminato più che approfonditamente le censure della D'AM, fornendo del decisum una convincente e dettagliata motivazione), che debbono così intendersi per implicitamente disattese (Cass. n. 3711/1989, Cass. n. 4817/1987, Cass. n. 322/1986); b) il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, ravvisarsi nella valutazione in senso difforme da quella pretesa dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico- formale e della correttezza giuridica, l'esame e la determinazione operata dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze 9 processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993); c) ai sensi dell'art. 445 cod. proc. civ., nelle controversie previdenziali che richiedono accertamenti tecnici la nomina di un consulente tecnico è obbligatoria per il giudice di primo grado, mentre è facoltativa per il giudice di appello, il quale, peraltro, a pena di nullità del procedimento di secondo grado, è tenuto a disporre la consulenza, se questa fu omessa nel giudizio di primo grado>> (Cass. n. 5794/1999). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza PR impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale, con completa e congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, è correttamente pervenuto alla conclusione che non sussistevano, nella specie, i presupposti di legge per il riconoscimento della indennità di accompagnamento. Indennità che - a conferma dell'infondatezza del ricorso sotto il profilo della violazione dei presupposti di legge - non è dovuta, sia in base all'art. 1 della legge n. 18/1980, che al sopravvenuto art. 1 della legge n. 508/1988 i quali si riferiscono anche a soggetti affetti da malattie psichiche -, dato che la cennata indennità spetta ad un soggetto riconosciuto totalmente inabile al lavoro per effetto della malattia se ed in quanto a questa inabilità si 10 aggiunga l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure il bisogno di un'assistenza continua perchè non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (Cass. n. 4664/1993). IV. Si appalesa, infine, inammissibile la censura sollevata dalla ricorrente in ordine alla pretesa omessa considerazione da parte del " Tribunale di Bari di altri periodi abbastanza frequenti e lunghi di crisi apicali copiosamente documentati che hanno immediatamente seguito " la domanda amministrativa: censura che si caratterizza per la sua assoluta genericità in quanto non vengono indicati specificamente gli atti ed i documenti la cui valutazione sarebbe stata omessa dal Giudice di appello;
sicchè - per il principio di autosufficienza del ricorso (cfr. Cass. n. 246/1976) - non è consentito che gli elementi a supporto dell'impugnazione siano ricercati fuori del testo della stessa o desunti aliunde o per relationem da precedenti atti del processo. V-..-. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato. Non si fa luogo ad alcuna statuizione quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, trattandosi di controversia promossa ai sensi dell'art. 152 Disp. att. c.p.c. e non ricorrendo la ipotesi di pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P. Q. M.
11 La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il giorno 10 gennaio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Исмаель Меего Stille IL A eria De c 1 PR. 2001 P le 0 1 . 3 T 3 R $ A A S . I S N D A , T . O 7 A L S L E O P B S I I D N G A O T S A O D P M I O R A T D S I E G T E L N R E E S D E 12