Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN SA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo, n. 264, presso l'avv. Pino Cusimano, che unitamente agli avv.ti Franco Romani e Flavio Cattabriga lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO, in persona del prefetto in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Tribunale di Rovigo pubblicata il 6 giugno 2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10 ottobre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 maggio 2002 SA NA, cittadino kossovaro, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rovigo il locale prefetto proponendo opposizione contro il decreto di espulsione notificato il 23 maggio per denunciare la mancata traduzione del provvedimento in una lingua a lui nota. Con ordinanza del 5-6 giugno 2002 il tribunale rigettava l'opposizione in base alla considerazione che nella specie l'avvenuta traduzione del provvedimento in lingua inglese soddisfaceva pienamente le prescrizioni di legge, tanto più che l'opponente si era presentato in questura, accompagnato dalla zia RE NA la quale aveva provveduto a tradurre per il nipote il contenuto degli atti posti in essere, come risultava dalla dichiarazione della questura prodotta in atti.
Contro l'ordinanza ricorre per Cassazione SA NA con tre motivi.
Resiste con controricorso il Prefetto di Rovigo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i tre motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione logica soni suscettibili di esame congiunto, viene denunciata rispettivamente la violazione dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell'art. 24 Cost. e dell'art. 113 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e si sostiene lingua inglese del decreto di espulsione non soddisfa il precetto che impone la comunicazione del provvedimento in una lingua nota allo straniero al fine di consentirne la piena immediata conoscibilità, con la conseguenza che nella specie sarebbe stata consumata una violazione del diritto di difesa e si sarebbe verificata anche la mancata specificazione dei motivi per i quali fosse stato impossibile tradurre il provvedimento in una lingua nota al suo destinatario. Il ricorso non può trovare accoglimento in quanto il provvedimento impugnato ha affermato, con valutazione insindacabile, sorretta da congrua motivazione, l'avvenuta perfetta conoscenza del contenuto del provvedimento di espulsione da parte del ricorrente per le ragioni risultanti dalla dichiarazione della questura ritualmente prodotta in atti. Da ciò consegue l'infondatezza delle censure avanzate dal ricorrente il quale non può dolersi della mancata traduzione del provvedimento oggetto di reclamo, avendo mostrato di aver compreso nella sua portata il decreto di espulsione.
In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.
Le spese giudiziali restano compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004