Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
0305 8 / 0 1 E N IO Z REPUBR A R 7 TE 1 IS E 3 G ITALIANO D E O R V LA COR 7 6 SUPREMA DI CASSAZIONE 9 1 - I 5 S - N 3 SEZIONE PRIMA CIVILE E E S Ill.mi Sigg.ri Magistrati: G C I E G A Compost E L Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente R.G.N.7607/98 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 6367 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 21/12/00 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: VI IN e ER NC, elettivamente domiciliati in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione con l'avv. Daniela Braghieri di Piacenza che li rappresenta e difende giusta delega in atti
- ricorrenti -
contro
PREFETTO di PIACENZA · intimato - avverso la sentenza del Pretore di Piacenza n. 23 del 4.2.1998 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.12.00 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Fulvio Uccella che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 8.9.97 a HI IN e CE NC, rispettivamente conducente e proprietario di una vettura coinvolta il 12.7.97 in un sinistro 2502 2000 1 stradale in Piacenza, era contestata violazione dell'art. 154 commi 1 ed 8 CdS per avere, con la predetta vettura, eseguito una manovra di inversione di marcia con modalità da costituire pericolo per gli altri utenti della strada. Con ricorso 6.10.97 i predetti si opponevano innanzi al Pretore di Piacenza deducendo la piena legittimità della manovra intrapresa e l'incolpevolezza della conducente che, ferma in zona consentita in attesa di eseguire la inversione di marcia, era stata tamponata violentemente da altra vettura e quindi sbalzata nella semicarreggiata opposta ove, incolpevolmente, aveva finito per collidere con altra vettura. Costituitosi il Prefetto a mezzo funzionario delegato, il Pretore, con sentenza 4.2.98, rigettava il ricorso affermando che la violazione dell'art. 154 CdS, e segnatamente l'avere la len HI tentato l'inversione di marcia in un settore ove ciò era consentito ma assumendo una indebita posizione trasversale rispetto all'asse, risultava chiara dalla stessa dinamica del sinistro. Infatti, posto che l'auto della HI, ferma in attesa di svoltare, era stata addirittura sospinta nella corsia opposta a seguito del tamponamento, ciò attestava, in una con i danni patiti dalla vettura stessa, che l'auto non si trovava in posizione parallela all'asse stradale. Per la cassazione di tale sentenza i signori HI e CE hanno proposto ricorso notificando l'atto il 10.4.98 ed ivi articolando tre motivi. L'intimato Prefetto non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso privo di alcun fondamento nei tre motivi di censura che lo - compongono - deve essere respinto. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 154 CdS per avere il Pretore falsamente applicato tale disposizione con indebito 2 ricorso alla presunzione della volontà della HI di aver creato una condizione di pericolo. Con il secondo motivo i sigg.ri HI -CE denunziano violazione degli artt. 115-116 c.p.c., per avere il primo Giudice fatto indebito ricorso al fatto notorio. Con il terzo motivo, infine, si denuncia vizio di motivazione per avere il Giudicante fatto illegittimo ricorso a presunzioni di secondo grado (praesumptio de praesumpto). 1 tre motivi, congiuntamente esposti, devono congiuntamente essere trattati stante la loro evidente connessione. La disposizione (art. 154) del vigente Codice della Strada, la cui violazione è alla base del contestato verbale, è stata esattamente dal Pretore applicata alla vicenda sottoposta, sull'assunto, proprio della contestazione la e dal Giudicante in fatto condiviso, che la HI avesse effettuato manovra di inversione di marcia con modalità tali da costituire pericolo per la circolazione degli utenti. E la ridetta previsione la creazione di una situazione di pericolo è stata applicata esattamente ad una vicenda nella quale in fatto potevasi affermare che la conducente avesse collocato la vettura, nell'attesa di effettuare la consentita inversione, in posizione trasversale, e non parallela, all'asse stradale. Non sussiste, pertanto, alcun profilo di falsa applicazione nella riconduzione del quadro di fatto nella richiamata previsione sanzionatoria (art. 154 commi 1 ed 8 CdS). Quanto alle censure che il ricorso intende muovere alla ricostruzione del "fatto” ed alla articolazione su di esso di proposizioni argomentative, è in primo luogo ignota alla motivazione in esame l'utilizzazione del “notorio”, come ritiene parte ricorrente. Né, sol che si legga la sintetica ma sufficiente motivazione del Pretore di Piacenza, è dato rinvenire nel contestato argomentare 3 1 l'indebito ricorso alla presunzione di secondo grado al fine di pervenire al giudizio di “pericolosità" della condotta di guida della HI. Il Pretore, lungi dal far ricorso all'indebito procedimento di doppia deduzione (vietato dal disposto degli artt. 2727-2729 c.c., come ex plurimis affermato da Cass.11376/91 - 3194/80 - 2157/79), ha preso le mosse da dati certi - e la cui certezza non è revocata in dubbio neanche nel ricorso in esame - e cioè dalla disamina dei "..danni patiti dalla stessa 500.." e dalla circostanza dell'avere il tamponamento indotto il "salto" di corsia della vettura, per inferire, con presunzione basata su singoli dati univoci e concordanti, che tanto potesse essere avvenuto ad opera dell'impatto della vettura tamponante - sol perchè la HI si era collocata in posizione trasversale all'asse, in attesa di inversione. E tale certezza, raggiunta attraverso la singola e legittima presunzione testè riferita, è stata ritenuta integrare l'ipotesi generale di cui all'art. 154 CdS sena alcun ricorso ad ulteriore presunzione, posto che ravvisare la condizione di cui all'art. 154 1° comma lett. A) del CdS approvato con D.Leg. 285/92 non è operazione di deduzione logica ma pura e semplice attività di qualificazione del fatto ed applicazione della norma. E di qui l'inconsistenza delle proposte censure. Rigettato il ricorso, non è luogo a refusione delle spese in difetto di attività defensionale dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso Così deciso in Roma il 21.12.2000 il Presidente Depositato in Cancelleria Il Cons.est. oggi, ❤ 2 MAR. 2001 IL CANCELLERE IL COLLABORATORE Andrea Bianchi DI CANCALE