Sentenza 5 agosto 2002
Massime • 2
L'errore di calcolo del giudice del merito può essere denunciato solo con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazione dell'ordine delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, perché in tali ipotesi si lamenta un vero e proprio "error in iudicando" nella individuazione dei parametri e dei criteri di conteggio sulla cui base sono stati effettuati i calcoli. Qualora, invece, esso consista in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici esattamente determinati ed esatta individuazione ed ordine delle operazioni da compiere, è emendabile con l'apposita procedura di correzione regolata dagli artt. 287 segg. cod. proc. civ.(nella specie, il vizio lamentato era riconducibile ad un'erronea impostazione dell'ordine e del tipo delle operazioni matematiche necessarie per ottenere il risultato finale della devalutazione a ritroso di una somma dal 1994 al 1987: per calcolare, cioè, il valore reale in quest'ultimo anno di una somma di denaro che aveva un determinato valore nominale nel 1994).
La presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire un'"utilitas" superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione. Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato (nella specie, la valutazione equitativa del danno da ritardo, ritenuta dalla S.C. rientrante nei poteri del giudice di merito, e come tale incensurabile in sede di legittimità, era stata compiuta disponendo gli interessi sui vari segmenti rivalutati della somma dovuta, e cioè come si era venuta rivalutando annualmente, graduando i detti interessi per alcuni periodi in una determinata misura e, per altri, in misura maggiore, con decorrenza da date intermedie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11712 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN LA, IN NA, IN AN, IN ER, IN AR, LL EL, IN EN, rispettivamente figli (LA, NA, AN, ER e AR), vedova (LL EL), nipote, (EN) di IN SA, tutti nella qualità di eredi del medesimo IN SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE ALPI 15/A, presso lo studio dell'avvocato INGENITO MARIO, che li difende unitamente all'avvocato MISEROCCHI LEOPOLDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dirigente Dr. Giovan Battista Mazzucchelli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A BERTOLONI 55, difesa dall'avvocato CEFALY FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SO SQ MARIO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 948/97 della Corte d'Appello di BOLOGNA, sezione 2 civile emessa il 20/6/97, depositata il 06/09/97;
RG.164/1995,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo, rigetto del 2^.
Svolgimento del processo
CI AS conveniva innanzi al tribunale di FO SO AL AR e la s.p.a. SAPA (nelle rispettive qualità di proprietario conducente ed assicuratore di auto Renault 14) per chiederne la solidale condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi il 24.3.1987 in Dovadola.
Si costituiva la sola Sapa, che resisteva alla domanda. Il Tribunale, con sentenza n. 891/1994, condannava i convenuti in solido al pagamento nei confronti dell'attore della somma di L. 129.010.441, oltre interessi, nonché della somma di L. 18.463.300, oltre rivalutazione ed, interessi, e della somma L. 1.205.500, oltre interessi e rivalutazione.
Proponeva appello la Sapa.
La corte di appello di Bologna, con sentenza depositata il 6.9.1997, accogliendo parzialmente l'appello, condannava i convenuti, per danno alla persona al pagamento della somma di L. 63.967.500, oltre rivalutazione Istat e gli interessi sulla somma rivalutata con decorrenza dall'1.7.1992, nonché L. 1.205.500, oltre rivalutazione nonché gli interessi sulla somma rivalutata dal 15.12.1990, nonché 18.463.300 per esborsi, oltre rivalutazione dalla data degli esborsi ed interessi, dalla data intermedia di ogni esborso e quella del 3.12.1994.
Riteneva la Corte di appello, per quanto, qui interessa, che, giusti i principi di cui alla sentenza n. 1712/1995 delle S.U., gli interessi non decorrevano dalla data del fatto sulla somma interamente rivalutata, ma su quella via via rivalutata nel tempo;
che, essendo l'importo complessivo alla data della liquidazione (3.12.1994) pari a L. 139.200.000, tenuto conto che l'indice di svalutazione dalla data del sinistro (24.3.1987) a quella della decisione era pari al 48,9%, la predetta somma andava diminuita appunto del 48,9%, per cui essa era pari nel 1987 a L. 71.131.200;
che questa somma andava rivalutata annualmente secondo gli indici Istat e che gli interessi, nella misura del 3.33% per un primo periodo e successivamente del 3,75% decorrevano da date intermedie. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione NA IE, NA, OB, MA, LE, e LI LA, quali eredi di NA LD.
Resiste con controricorso la NT Assicurazioni s.p.a, incorporante la Sapa s.p.a..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (artt. 1219, c. 2, c.c. 1224, 1226, 1282, 2056 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.).
Assumono i ricorrenti che con un'erronea impostazione dell'ordine e del tipo delle operazioni matematiche necessarie per ottenere il risultato finale della devalutazione dal 1994 al 1987 nella misura del 48,9 della somma di L. 139.200.000, la sentenza impugnata ha ritenuto che fosse necessario detrarre dalla suddetta somma il 48,9% della stessa, e cioè L. 68.068.800, ottenendo così un risultato di L. 71.131.200, mentre avrebbe dovuto dividere la somma di L. 139.200.000 per (100+48,9) e poi moltiplicarla per 100, così ottenendosi la somma di L. 93.485.000, costituente il risarcimento del danno nel 1987.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia fondato e che lo stesso vada accolto.
Va, anzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso, avanzata dalla resistente, secondo cui nella fattispecie la doglianza si fonda su un assunto errore di calcolo, per cui la sentenza del giudice di appello non poteva essere impugnata con ricorso per Cassazione, ma che l'eventuale errore doveva essere emendato con il procedimento di cui agli artt. 287 e segg. c.c.. Infatti l'errore di calcolo o materiale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ogni qual volta esso non sia conseguenza di un'inesatta valutazione giuridica o di un vizio di motivazione, dovendosi in tal caso far ricorso necessariamente procedura di correzione prevista dall'art. 287 c.p.c. (Cass. 22 maggio 1998, n. 5135; 27 giugno 1995, n. 7249) 2.2. Quando, invece, l'assunto errore di calcolo del giudice del merito sia riconducibile all'impostazione dell'ordine delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, e non sia consistente cioè in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici esattamente determinati ed esatta individuazione ed ordine di operazioni da compiere, esso è denunciabile solo con ricorso per cassazione, non essendo emendabile con l'apposita procedura di correzione contemplata dagli art. 287 segg. c.p.c. (cfr. Cass. 17 luglio 1985, n. 4211). In questo caso, infatti, si lamenta un vero e proprio error in iudicando nella individuazione dei parametri e dei criteri di conteggio sulla cui base sono stati effettuati i calcoli (cfr. Cass. 8 ottobre 1983, n. 5857).
2.3. Nella fattispecie il vizio lamentato dai ricorrenti è riconducibile ad un'erronea impostazione dell'ordine e del tipo delle operazioni matematiche necessarie per ottenere il risultato finale della devalutazione a ritroso della somma di L. 139.200.000 dal 1994 al 1987, in altri termini delle operazioni necessarie per calcolare quale fosse il valore reale alla data del 24.3.1987 di una somma di denaro che aveva valore nominale di L. 139.200.000 al 3.12.1994. Nella fattispecie la sentenza impugnata, dopo aver ritenuto che l'indice di inflazione tra le due date fosse pari al 48,9%, ha ritenuto che, liquidando il risarcimento del danno il 3.12.1994 in L. 139.200.000, per calcolare il valore reale di detta somma alla data del sinistro (24.3.1987), fosse sufficiente diminuire dalla predetta una somma pari a quella calcolata sulla base dell'indice di svalutazione del 48,9 % (e quindi di L. 68.068.800).
Sennonché, avendo il giudice posto a base del calcolo di devalutazione a ritroso l'indice di svalutazione del 48,9% effettivamente verificatosi in quel periodo di tempo (1987/ 1994), egli è incorso in un'erronea impostazione dell'ordine e del tipo di operazioni matematiche e dei parametri necessari per ottenere il risultato finale.
2.4. Infatti il corretto procedimento logico matematico attraverso il quale si attuano operazioni di devalutazione a ritroso di somme è il seguente: una volta individuato l'indice percentuale di inflazione, calcolato dall'Istat, ad esso si aggiunge il valore numerico di 100, ottenendosi così il risultato di una somma algebrica, che corrisponde al quoziente per il quale la somma da devalutare deve essere divisa. Il risultato ottenuto va, infine, moltiplicato per il valore di 100 e così. si individua la somma che corrisponde a quella maggiore di partenza devalutata alla data anteriore. Quindi, qualora il giudice ritenga di dover calcolare quale sia il valore reale alla data del 24.3.1987 della somma liquidata alla data della decisione in L. 139.200.000 (3.12.1994), avvalendosi dell'indice di svalutazione effettivamente verificatosi in quel periodo del 48.9% e non ritenga di avvalersi dei poteri equitativi - motivandone le ragioni -, le operazioni matematiche da compiere sono le seguenti: 139.200.000 (48,9+100) x 100 = 93.485.560. Avendo nella fattispecie il giudice di merito semplicisticamente sottratto dalla somma di partenza il 48,9% della stessa, ha compiuto non un errore di calcolo, ma ha posto in essere un processo logico- matematico errato, perché basato su principi matematici - altrettanto errati e viziati - che presiedono all'individuazione esatta dei presupposti logici e numerici attraverso i quali ottenere un certo risultato.
3. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento gli artt. 1219, 1224, 1226 e 1282 C.C., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Assumono i ricorrenti che la. sentenza impugnata, in violazione dei principi fissati dalla sentenza delle S.U. n. 1712/1995, ha fissato la liquidazione del danno da ritardo nella corresponsione della somma dovuta a titolo di risarcimento, non secondo il tasso legale degli interessi, ma secondo un tasso inferiore, mentre, pur dovendosi detti interessi corrispondere sulla somma quale rivalutata ogni anno, essi dovevano essere calcolati al tasso legale.
4.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia, infondato e che lo stesso vada rigettato.
Infatti l'orientamento più recente Cass. 10.3.2000, n. 2796; Cass. 12.1.1999, n. 256; Cass. 26.8.1997, n. 7998; Cass. 17.7.1997 n. 6570;
Cass. 1.7.1997, n. 5845), riportandosi alla decisione delle S.U.(17.2.1995, n. 1712), ritiene che gli interessi c.d. compensativi sui debiti di valore devono essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente (per effetto dei prescelti indici di rivalutazione), ovvero in base ad un indice medio, egualmente applicabile dal giudice, tenuto conto che detta liquidazione del danno da ritardo, per quanto effettuata secondo la tecnica degli interessi, rientra pur sempre nello schema liquidatorio del danno di cui all'art. 2056 c.c. (tra cui il potere equitativo ex art. 1226). Ritenuto che gli interessi in questione adempiono solo alla funzione di tecnica liquidatoria del danno da ritardo, detto danno in luogo d egli interessi legali può essere liquidato anche equitativamente dal giudice, o, come si suol dire, con la liquidazione equitativa di detti interessi, ed anche il giudice può effettuare una liquidazione equitativa globale, in un'unica somma, comprendente sia la prestazione c.d. principale, che la rivalutazione monetaria e gli interessi, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056), proprio per la natura unitaria dell'obbligazione di valore, senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione (Cass. 13.3.1995,n. 2910).
4.2. La presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire un'utilitas superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione.
Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è consentito: al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quella entità e che, si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale. Poiché però detti interessi compensativi hanno pur sempre solo la funzione di tecnica liquidatoria del danno da ritardo, il giudice potrebbe anche adottare un criterio diverso, sia in aumento, se ritiene che il danno da ritardo nella singola fattispecie sia maggiore di quello coperto dagli interessi compensativi al tasso legale, sia in diminuzione, se ritiene che, sempre nella singola fattispecie, il denaro - se immediatamente incassato - avrebbe prodotto una minore utilità rispetto al tasso di interessi legali, ovvero adottare contemporaneamente due suddetti criteri. In questa ottica si è giunti a dire che il giudice può anche non riconoscere affatto gli interessi, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato (Cass. 12.1.1999, n. 256).
4.3. Nella fattispecie, il giudice di merito ha disposto gli interessi sui vari segmenti rivalutati della somma dovuta, e cioè come si è venuta rivalutando annualmente, ed inoltre ha ritenuto di graduare detti interessi per alcuni periodi nella misura del 3,33% e, per altri, del 3,75%, con decorrenza da date intermedie. Trattasi di valutazione equitativa del danno da ritardo, rientrante nei poteri del giudice di merito e, come tale, incensurabile in questa sede.
Il motivo di ricorso va, pertanto, rigettato.
5. Quindi, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bologna, che si uniformerà ai suddetti principi e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2002