Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11712
CASS
Sentenza 5 agosto 2002

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L'errore di calcolo del giudice del merito può essere denunciato solo con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazione dell'ordine delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, perché in tali ipotesi si lamenta un vero e proprio "error in iudicando" nella individuazione dei parametri e dei criteri di conteggio sulla cui base sono stati effettuati i calcoli. Qualora, invece, esso consista in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici esattamente determinati ed esatta individuazione ed ordine delle operazioni da compiere, è emendabile con l'apposita procedura di correzione regolata dagli artt. 287 segg. cod. proc. civ.(nella specie, il vizio lamentato era riconducibile ad un'erronea impostazione dell'ordine e del tipo delle operazioni matematiche necessarie per ottenere il risultato finale della devalutazione a ritroso di una somma dal 1994 al 1987: per calcolare, cioè, il valore reale in quest'ultimo anno di una somma di denaro che aveva un determinato valore nominale nel 1994).

La presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire un'"utilitas" superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione. Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato (nella specie, la valutazione equitativa del danno da ritardo, ritenuta dalla S.C. rientrante nei poteri del giudice di merito, e come tale incensurabile in sede di legittimità, era stata compiuta disponendo gli interessi sui vari segmenti rivalutati della somma dovuta, e cioè come si era venuta rivalutando annualmente, graduando i detti interessi per alcuni periodi in una determinata misura e, per altri, in misura maggiore, con decorrenza da date intermedie).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11712
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11712
Data del deposito : 5 agosto 2002

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