Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2001, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LAC 0 1 5 24 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CO TE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 16171/98 Consigliere Cron.3282 Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 09/11/00 Dott. Maura LA TERZA Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia stud IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L3000 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in H 3 FEB. 2001 IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, LIRE 3000 CANCELLERIA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, · rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta CG408290 delega in atti;
ricorrente
contro
NN IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2000 G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato DEL GABRIELLA, che la rappresenta e difende, giusta 4594 ROSSO -1- delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 172/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 03/06/98 26/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 3 giugno 1998, ha accolto la domanda, respinta invece dal Pretore, proposta da NN NI per conseguire dall'INPS la pensione di reversibilità quale vedova divorziata dal marito premorto. Il Tribunale ha ritenuto che la titolarità dell'assegno divorzile - pacificamente non attribuito alla NN nella sentenza di divorzio -non costituisca requisito indispensabile ai fini della insorgenza del diritto al trattamento pensionistico di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. E tanto sul rilievo che non sussiste continuità logico giuridica tra stato di bisogno – assegno divorzile - prosecuzione della funzione dell'assegno nella pensione di reversibilità, questa faseeri trovando fondamento, come insegnato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.159 del 1998, esclusivamente nella incidenza dell'apporto di ciascuno dei coniugi alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge. Sicchè, prosegue il Tribunale, è ben possibile per il giudice delibare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno anche dopo il decesso dell'ex coniuge, ai soli fini dell'accertamento del diritto alla pensione di reversibilità e ritenere quest'ultima attribuibile in presenza della identica situazione di bisogno effettivo che avrebbe potuto dare diritto all'assegno. L'INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico motivo, al quale resiste la NN con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'INPS deduce violazione dell'art.9, comma 2, della legge n.898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n.74 del 1987 (in relazione c.pc.). all'art.360, nn. 3 e 5) Sostiene che dalla sentenza delle Sezioni Unite citata dal Tribunale non è desumibile l'assenza di collegamento tra la pensione di reversibilità e l'assegno divorzile, anzi è vero il contrario, posto che in tale decisione si riafferma la subordinazione della concessione del trattamento pensionistico agli “ulteriori requisiti”, tra cui la titolarità dell'assegno di divorzio. Del resto la norma dell'art.9, comma 2, della legge n.898 del 1970, nel testo modificato dall'art. 13 della legge n.74 del 1987, è chiara nel prevedere siffatta subordinazione, che è stata riaffermata anche nella sentenza della Corte Costituzionale nella sentenza n.87 del 1995. Il ricorso è fondato. L'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n.74, sostitutivo dell'art.9 della legge 1 dicembre 1970 n.898, come riformulato dall'art.2 della legge 1 agosto 1978 n.436, disponendo in “subiecta materia", regola in via innovativa il trattamento economico del divorziato in caso di morte dell'ex coniuge, in concorso o meno con il coniuge LE superstite di questi, attribuendogli la pensione di reversibilità, od una quota di essa, purchè ricorrano tre condizioni: 1) che il divorziato beneficiario dell'attribuzione non sia passato a nuove nozze;
2) che egli risulti titolare di assegno di divorzio, ex art.5 della legge n.898 del 1970, al momento del decesso dell'ex marito;
3) che il rapporto da cui trae origine la pensione sia anteriore alla sentenza di divorzio. Nel caso in esame, ritenuta pacifica la sussistenza del primo e del terzo requisito, il "thema decidendum" si incentra nello stabilire se ricorra anche il secondo. In proposito, ritiene il Collegio che debba essere condivisa la del tutto prevalente giurisprudenza di questa Corte, nella quale va annoverata anche la sentenza delle citata dal Tribunale, in motivazioneSezioni Unite 12 gennaio 1998 n.159, ...ha introdotto quale nuovo soggetto leggendosi testualmente che "la disposizione il coniuge divorziato, al quale ha esteso integralmente il trattamento previsto per il ... coniuge superstite, sempre che sussistano gli ulteriori requisiti della titolarità dell'assegno di divorzio....". Secondo tale giurisprudenza ( da ultimo, Cass. Sez.Un. 14 dicembre 1998 n.12540, e ancora Cass. 4 marzo 1999 n. 1807, 20 maggio 1999 4 n.4902, 15 dicembre 1999 n.14111, 15 febbraio 2000 n.1704), il diritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilità postula la effettiva titolarità dell'assegno di divorzio al momento della morte dell'altro coniuge, in conseguenza di una specifica statuizione nella sentenza di divorzio, ai sensi dell'art.5 della legge n.898 del 1970, senza che rilevino la maturazione dei soli presupposti per conseguirlo, non tradottasi nell'attribuzione del beneficio con provvedimento del giudice( cass. 11 agosto 1993 n.8634, 24 maggio 1995 n.5674), né eventuali erogazioni sporadiche o continuative intervenute fra gli ex coniugi, in via di fatto o anche in base a convenzioni tra essi intercorse, la cui efficacia deve ritenersi circoscritta ai rapporti fra le parti (Cass. 19 gennaio 1996 n.412, 15 dicembre 1999 n.14111). Del resto, come nota in motivazione la sentenza delle Sezioni Unite n.12540 del 1998 cit., il diritto del divorziato al trattamento previdenziale (cioè alla pensione di делай reversibilità) è collegato automaticamente alla fattispecie legale;
situazione questa (della automaticità) non ipotizzabile nel caso in cui si renda necessario l'accertamento della esistenza "astratta" del diritto all'attribuzione dell'assegno divorzile. Il fatto poi, posto in rilievo dal Tribunale, che la possibilità di esercizio della domanda per l'attribuzione dell'assegno divorzile ove originariamente non riconosciuto nella sentenza di divorzio, permanga anche successivamente (ai sensi dell'art.9, comma 1, legge n.898 del 1970, nel testo novellato dall'art. 13 della legge n.74 del 1987) non significa una sua estensione oltre la data del decesso dell'altro coniuge, questa data rappresentando il “dies ad quem” per proporla utilmente e il momento della cristallizzazione delle situazioni poste a fondamento della decisione del giudice del divorzio. Con la riferita interpretazione, condivisa dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, chiamata in più occasioni (sent. n.777 del 1988, n.87 del 1995 e, 5 recentemente, n.419 del 1999) a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art.9, commi 2 e 3, della legge n.898 del 1970, nel testo novellato), contrasta quella sostenuta dalla sentenza di questa Corte 17 gennaio 2000 n.457, nella quale si è affermato che il requisito del godimento dell'assegno divorzile sulla base di uno specifico provvedimento giudiziale rilevi al solo fine dell'attribuzione "ope legis" (vale a dire automatica) della pensione di reversibilità, senza, tuttavia, escludere l'attribuibilità della pensione stessa "ope iudicis", ove sia accertato che il coniuge divorziato si trovi, al momento della morte dell'assicurato o pensionato, in una situazione (mancanza di mezzi adeguati) corrispondente a quella richiesta ai fini del riconoscimento di un assegno di divorzio. Ma il Collegio non ritiene di poter aderire a tale soluzione ermeneutica, perché il дровой dato letterale della disposizione interpretata è del tutto chiaro ed univoco nel subordinare alla titolarità dell'assegno ( non già alla sola maturazione dei requisiti richiesti per il suo riconoscimento) l'insorgenza del diritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilità: ribadendo la norma la necessità che il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia titolare di assegno ai sensi dell'art.5" sia per il caso in cui 66 manchi un coniuge superstite (art.9, comma 2), sia per il caso in cui questi concorra con l'ex coniuge alla ripartizione del detto trattamento previdenziale (art.9, comma 3). Con ciò il diritto alla pensione di reversibilità non inerisce alla semplice qualità di ex coniuge, ma ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (art.5, comma 6, legge n.898 del 1970). Peraltro, l'esclusione del diritto alla pensione di reversibilità, quando l'ex coniuge non sia titolare di assegno, ha un fondamento razionale che corrisponde alla funzione solidaristica propria di tale attribuzione patrimoniale, che è quella di assicurare all'ex coniuge (o a questi unitamente al coniuge superstite, che abbia anch'esso diritto alla reversibilità) la continuità del sostegno economico prima assicurato dal reddito (o dalla pensione) del coniuge deceduto. Finalità che evidentemente non potrebbe realizzarsi ove non sussista, al momento del decesso del dante causa, un già acquisito diritto al contributo, la cui prosecuzione la legge si propone di garantire attraverso l'attribuzione del trattamento di reversibilità. La sentenza impugnata, che agli enunciati principi giuridici non si è attenuta, deve, in ragione di essi, essere cassata. Non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, dal momento che è pacifico in causa che la NN, al momento del decesso dell'ex coniuge, non godeva di assegno divorzile, la Corte è legittimata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., a provvedere direttamente nel merito, e così al rigetto della domanda da essa proposta. Nulla deve disporsi per le spese dell'intero processo, trovand applicazione l'art.152 disp. att. c.p.c.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di NN NI. Nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 9 novembre 2000 Il Presidente Vincenzo Tresse Il Cons .estensore Pahiell 3 ella Colt 3 5 . 0 1 N . 3 T Ph есе R 7 A - S A ' 8 S - L A 1 L T 1 E , D A E I S E S G P N G S E E I S L N IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I I G A D A O L A O Depositate in Cancellaris A L T T D E S T I E D O R , P I O D M R I T O - 3 FEB. 2001 S A I D G E E R T oggi, N E IL COLLABORATORE S E DI CANCELLERIA a 4985 T O N