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Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2023, n. 6393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6393 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ALAM MD SHA nato il [...] AI MO nato il [...] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ND NO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania, nei confronti di AM MD SH, e dichiararsi inammissibile il ricorso di IN SU;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6393 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 02/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 ottobre 2021, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato AM Md SH e IN SU responsabili del reato di estorsione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di AM Md SH, premettendo che l'imputato era stato giudicato in assenza e che tutte le notifiche erano state eseguite presso lo studio del difensore di ufficio, domicilio eletto al momento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
il difensore di ufficio aveva ricevuto tutte le notificazioni dirette all'imputato, ma aveva chiesto ed ottenuto, all'esito del giudizio di primo grado, la liquidazione del proprio compenso sul presupposto dello stato di irreperibilità del suo assistito;
così stando le cose, l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore di ufficio non pareva idonea a garantire la conoscenza del processo in capo all'imputato, ed avrebbe imposto al giudice procedente, prima della dichiarazioni di assenza, di compiere ulteriori verifiche.. 1.2 Il difensore lamenta che nel corso dell'udienza del 15 novembre 2017 il Tribunale di Verbania aveva revocato la testimonianza del teste dell'accusa Khan HA in quanto ritenuta superflua;
sulla revoca le altre parti si erano opposte e il Tribunale aveva affermato la superfluità della testimonianza senza alcuna argomentazione. 2. Propone ricorso il difensore di IN RR. 2.1 Il difensore osserva che il verbale di identificazione dell'imputato era incerto, in quanto riportava il nominativo del coimputato AM MD SH come persona destinataria della notifica e a conoscenza della lingua italiana, per cui era incerta la sussistenza di tale ultimo requisito in capo ad IN, con conseguente doverosità della traduzione di tutti gli atti del processo;
l'omessa traduzione degli atti comportava una evidente violazione di legge ed una nullità degli stessi, non avendo permesso all'imputato una idonea conoscenza del processo. 2.2 Il difensore propone un secondo motivo di ricorso identico al secondo motivo proposto nell'interesse di LA Md SH. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di AM Md SH è fondato. 1.1 Deve essere infatti data continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui "Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da 2 parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in Presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.(Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103)" (Sez.U., n.23948 del 28/11/2019, PG/Ismail, Rv. 279420 - 01). Nel caso in esame, dagli atti del procedimento, consultabili dal giudice di legittimità in ragione della natura processuale del motivo di ricorso, non risultano elementi da cui poter riconoscere la ricorrenza di una instaurazione di un rapporto professionale, per cui non risulta che l'imputato abbia avuto una effettiva conoscenza del processo a suo carico;
se infatti si ritiene che la disciplina del processo in assenza imponga "sempre" di acc:ertare «in fatto» se l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo o abbia volontariamente impedito alle autorità di informarlo ufficialmente in proposito deve concludersi, in via consequenziale, che la notificazione degli atti del processo al difensore di ufficio, pur in presenza di una delle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis cod. proc. pen. /qualora sia avvenuta senza un'affidabile verifica in concreto circa la volontaria sottrazione dell'imputato alla conoscenza del processo, è, insieme, inidonea a determinare la conoscenza effettiva, per l'imputato, della citazione a giudizio, nonché eseguita in forme diverse da quelle prescritte. Alla luce della nullità verificatasi, la sentenza impugnata e quella di primo grado devono pertanto essere annullate senza rinvio. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di IN SU deve essere dichiarato inammissibile 2.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che nel verbale di elezione di domicilio è evidente l'errore compiuto nel riportare il nome del coimputato nelle ultime righe. 2.2 Quanto alla eccezione sulla revoca del testimone, è vero che in tema di diritto alla prova, ove alla rinuncia di un testimone segua l'opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell'efficacia dimostrativa delle prove già assunte (vedi sul punto Sez.2, n. 28915 del 24/09/2020, Cirelli, Rv. 279674), ma nel caso in esame sia il Tribunale che la Corte di appello hanno evidenziato la superfluità dell'esame del teste Khan in quanto la circostanza su cui avrebbe dovuto essere sentito (l'avere inviato somme di denaro agli imputati senza alcuna costrizione da parte loro) non scalfiva l'impianto probatorio già 3 raggiunto;
i motivi di ricorso sono generici, in quanto non si confrontano assolutamente con le motivazioni dei giudici di merito, e sono pertanto inammissibili. 3. Il ricorso di IN deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado nei confronti di AM Md SH, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di IN SU e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2/12/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ND NO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania, nei confronti di AM MD SH, e dichiararsi inammissibile il ricorso di IN SU;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6393 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 02/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 ottobre 2021, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato AM Md SH e IN SU responsabili del reato di estorsione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di AM Md SH, premettendo che l'imputato era stato giudicato in assenza e che tutte le notifiche erano state eseguite presso lo studio del difensore di ufficio, domicilio eletto al momento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
il difensore di ufficio aveva ricevuto tutte le notificazioni dirette all'imputato, ma aveva chiesto ed ottenuto, all'esito del giudizio di primo grado, la liquidazione del proprio compenso sul presupposto dello stato di irreperibilità del suo assistito;
così stando le cose, l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore di ufficio non pareva idonea a garantire la conoscenza del processo in capo all'imputato, ed avrebbe imposto al giudice procedente, prima della dichiarazioni di assenza, di compiere ulteriori verifiche.. 1.2 Il difensore lamenta che nel corso dell'udienza del 15 novembre 2017 il Tribunale di Verbania aveva revocato la testimonianza del teste dell'accusa Khan HA in quanto ritenuta superflua;
sulla revoca le altre parti si erano opposte e il Tribunale aveva affermato la superfluità della testimonianza senza alcuna argomentazione. 2. Propone ricorso il difensore di IN RR. 2.1 Il difensore osserva che il verbale di identificazione dell'imputato era incerto, in quanto riportava il nominativo del coimputato AM MD SH come persona destinataria della notifica e a conoscenza della lingua italiana, per cui era incerta la sussistenza di tale ultimo requisito in capo ad IN, con conseguente doverosità della traduzione di tutti gli atti del processo;
l'omessa traduzione degli atti comportava una evidente violazione di legge ed una nullità degli stessi, non avendo permesso all'imputato una idonea conoscenza del processo. 2.2 Il difensore propone un secondo motivo di ricorso identico al secondo motivo proposto nell'interesse di LA Md SH. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di AM Md SH è fondato. 1.1 Deve essere infatti data continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui "Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da 2 parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in Presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.(Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103)" (Sez.U., n.23948 del 28/11/2019, PG/Ismail, Rv. 279420 - 01). Nel caso in esame, dagli atti del procedimento, consultabili dal giudice di legittimità in ragione della natura processuale del motivo di ricorso, non risultano elementi da cui poter riconoscere la ricorrenza di una instaurazione di un rapporto professionale, per cui non risulta che l'imputato abbia avuto una effettiva conoscenza del processo a suo carico;
se infatti si ritiene che la disciplina del processo in assenza imponga "sempre" di acc:ertare «in fatto» se l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo o abbia volontariamente impedito alle autorità di informarlo ufficialmente in proposito deve concludersi, in via consequenziale, che la notificazione degli atti del processo al difensore di ufficio, pur in presenza di una delle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis cod. proc. pen. /qualora sia avvenuta senza un'affidabile verifica in concreto circa la volontaria sottrazione dell'imputato alla conoscenza del processo, è, insieme, inidonea a determinare la conoscenza effettiva, per l'imputato, della citazione a giudizio, nonché eseguita in forme diverse da quelle prescritte. Alla luce della nullità verificatasi, la sentenza impugnata e quella di primo grado devono pertanto essere annullate senza rinvio. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di IN SU deve essere dichiarato inammissibile 2.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che nel verbale di elezione di domicilio è evidente l'errore compiuto nel riportare il nome del coimputato nelle ultime righe. 2.2 Quanto alla eccezione sulla revoca del testimone, è vero che in tema di diritto alla prova, ove alla rinuncia di un testimone segua l'opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell'efficacia dimostrativa delle prove già assunte (vedi sul punto Sez.2, n. 28915 del 24/09/2020, Cirelli, Rv. 279674), ma nel caso in esame sia il Tribunale che la Corte di appello hanno evidenziato la superfluità dell'esame del teste Khan in quanto la circostanza su cui avrebbe dovuto essere sentito (l'avere inviato somme di denaro agli imputati senza alcuna costrizione da parte loro) non scalfiva l'impianto probatorio già 3 raggiunto;
i motivi di ricorso sono generici, in quanto non si confrontano assolutamente con le motivazioni dei giudici di merito, e sono pertanto inammissibili. 3. Il ricorso di IN deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado nei confronti di AM Md SH, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di IN SU e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2/12/2022