Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10221 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
REPARBO CA ITA IANA1 022 1/01 O ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Riscatto agrario SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21735/99 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA 22594/99 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Consigliere Cron. 22834 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. 3439 Dott. Mario FINOCCHIARO Rel. Consigliere Ud. 08/03/01 Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio in dal Sig. IL SOLE 24 ORE- NI IO, rappresentato dal Rag. A. Forzati 6000 per diritti L. 26 LUG. 2001 qualità di suo procuratore generale, elettivamente il IL CE domiciliato in ROMA VIA G G BELLI 27, presso lo studio 2000. NCELLERIA dell'avvocato GIAN MICHELE GENTILE, difeso dagli avvocati GIANPIERO SAMORI', QUARTO MONTEBELLI, giusta delega in atti;
DE021956 ricorrente - F021957
contro
LL BR, LL AL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo 2001 studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, difesi dagli +473 avvocati ANTONIO MONTI, AL FORMIGGINI , giusta delega 1 in atti;
- controricorrenti nonchè
contro
HE NR, HE HE GE, EMANUELA;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 22594/99 proposto da: GE, HE NR, HE HE elettivamente domiciliati in ROMA VIA EMANUELA, LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato SIMONE CICCOTTI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
LL BR, LL AL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, difesi dagli avvocati ANTONIO MONTI, AL FORMIGGINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale - nonchè
contro
NI IO;
- intimato -
avversO la sentenza n. 941/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione I Civile, emessa il 15/06/99 e depositata il 28/07/99 (R.G. 161/97); 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Paolo MEREU (per delega Avv. G. SAMORI' ); udito l'Avvocato Simone CICCOTTI;
udito l'Avvocato DO FORMIGGINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi p.q.r.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO M Con atto di citazione notificato in data 13.12.1983 AT DO e BR convenivano NI IO e TT CA dinanzi al Tribunale di NI, esponendo: che con contratto del 15.11.1978 NI NO aveva concesso in affitto ad essi istanti il fondo "Moreta" in Montelabbate di NI;
che era stato previsto il dritto di prelazione in loro favore in caso di vendita totale o parziale;
che con atto del 3.5.1983 il NI aveva alienato per L. 72.000.000 al NI e al TT, in comunione tra loro, due appezzamenti di terreno stralciati dal detto fondo "Moreta"; che il proprietario venditore aveva omesso di comunicare loro la proposta di alienazione, sia ai sensi dell'art. 8 1. n. 590/1965, sia per il patto di prelazione contenuto 3 nel contratto di affitto;
ciò premesso, dichiaravano di esercitare il riscatto nei confronti degli acquirenti. I convenuti si costituivano in giudizio e resistevano alla domanda, deducendo in particolare che due appezzamenti in questione erano stati loro venduti dal NI con scrittura privata [nella quale il Tribunale, poi, ravvisava un contratto preliminare] del 27.2.1974, registrata il 3.12.1976, in relazione alla quale con citazione del 6.12.1976, trascritta il 26.1.1977, avevano chiesto al condanna del venditore alla consegna dei terreni, sicché il NI non avrebbe potuto concludere il contratto di affitto nel 1978. Precisavano che la controversia [introdotta, cioè, con la citazione 6.12.1976], nella quale erano intervenuti sia il coltivatore diretto confinante NI IE sia la Cassa per la formazione della proprietà contadina, si era conclusa con la transazione di cui alla scrittura privata autenticata in data 3.5.1983, con la quale il NI vendeva al NI una striscia dello stesso fondo "Moreta" e al NI e al TT i due appezzamenti oggetto della presente causa. I convenuti, inoltre, in subordine negavano che gli attori fossero coltivatori diretti e che avessero coltivato i terreni per il periodo prescritto. Da quanto evidenziato in atti, 4 peraltro, il fondo era stato concesSO in affitto ai AT nel 1978 nelle more del giudizio. Svoltasi l'istruttoria, il Tribunale con sentenza del 18.6.1996 rigettava la domanda sul duplice rilievo della insussistenza del periodo biennale di coltivazione del fondo e in quanto rientrante il trasferimento degli appezzamenti di terreno in favore dei convenuti nel contenuto di una transazione, la quale esclude la prelazione. Gravata la pronuncia dai AT, la Corte d'appello di Bologna con sentenza del 28.7.1999, ora impugnata, in riforma della decisione di prime cure, accoglieva la domanda di riscatto proposta dagli stessi, dando i consequenziali provvedimenti. Escludeva la Corte natura transattiva all'att.
3.5.1983 e riteneva altresì sussistente in capo agli appellanti il requisito del biennio della coltivazione. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso NI IO sulla base di due motivi, cui hanno resistito con controricorso AT DO e RU. Autonomo ricorso contro la sentenza hanno poi proposto TT GE, EN e EM, quali eredi di TT CA, affidando l'impugnazione a parimenti resistito contre motivi, cui hanno controricorso i AT. I ricorrenti, in relazione 5 ai rispettivi ricorsi, non hanno svolto difese. I TT e il AT hanno inoltre depositato memoria. La difesa di questi ultimi ha anche depositato note di udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Previamente i due ricorsi -quello principale del NI e quello incidentale (in quanto proposto successivamente, ma autonomo) dei TT- vanno ai sensi dell'art. 335 c.p.c. riuniti, involgendo la medesima sentenza. Precede, poi, per ragioni di ordine logico l'esame del primo motivo del ricorso incidentale, col quale, der denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 329 e 100 c.p.c., si deduce che il Tribunale aveva ritenuto di rigettare la domanda attrice dei AT anche in ragione del fatto che il loro status di affittuari dovesse preesistere al contratto preliminare di vendita del 27.2.1974, cui, per non essendo tale statuizione stata impugnata ed essendo, quindi, passata in giudicato, l'appello, trattandosi di statuizione idonea per sé a paralizzare la domanda attrice stessa, doveva essere dichiarato inammissibile. Premesso che l'interpretazione del contratto si traduce in una indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice del merito, la censura è da 6 disattendere, giacchè la Corte d'appello, con incensurabile apprezzamento, ha escluso che il contratto 3.5.1983 avesse carattere attuativo del citato preliminare, “individua [ndo] nella compravendita del 1983 l'atto di disposizione del bene", considerandolo, così, a sé stante e valutando, quindi, il periodo biennale di coltivazione del fondo da parte del AT rispetto a tale contratto stesso. Altresì preliminarmente va disatteso anche il terzosecondo motivo del ricorso principale e dell'incidentale -relativi alla stessa questione, e dunque da esaminare congiuntamente- col quale si denuncia violazione e falsa applicazione di legge (art. い 1965, 1362 SS. c.c.) e vizi della motivazione, censurandosi la sentenza impugnata laddove ha escluso natura di transazione al contenuto del contratto 3.5.1983. Va di
contro
Osservato -infatti- che la Corte di merito ha dato adeguatamente conto del ritenuto insussistente carattere transattivo di detto contratto, evidenziando, oltre alla titolazione dello stesso ("compravendite"), l'assenza di un reale contenuto un complesso di impegni, diversi dalla transattivo con semplice prestazione del prezzo, e come tali non fungibili, non apparendo a tal fine sufficiente -sempre 7 secondo la Corte- il mero accenno, contenuto nell'atto, all'abbandono della causa inter partes e soggiungendo, allo stesso tempo, che profili transattivi potevano al più essere riscontrati solo limitatamente al rapporto col NI, che vantava un diritto di prelazione quale confinante e che "ridusse" la propria pretesa all'acquisto di una sola striscia di terreno (ma il cui rapporto restava estraneo a quello dedotto in causa). Posto dunque che deve farsi ricorso ai criteri of 7 interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti alla identificazione della comune intenzione dei contraenti, è palese che essendo -giusta gli accertamenti compiuti dai giudice del merito, non sindacabili in questa sede- il significato delle parole e delle espressioni utilizzate dalle parti chiaro e non equivoco, nonché rivelatore della volontà comune, i detti giudici hanno ritenuto correttamente ed utilmente conclusa la ricerca sulla base del criterio logico/letterale, così rendendo inutile ogni altro criterio ermeneutico, ivi compreso il criterio costituito dalla valutazione del comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto. 8 Con il primo motivo, quindi, del ricorso principale il secondo di quello incidentale -che attengono ed anch'essi ad identica questione, sicché vanno esaminati unitariamente- si denunciano violazioni di legge (artt. 8 1. n. 590/1965, 2697 c.c., 112 e 437 c.p.c.) e vizi di motivazione, per avere la Corte d'appello ritenuto acquisito il soddisfacimento dei requisiti soggettivi in capo a AT, in particolare del possesso di adeguata forza lavorativa e della mancata vendita nel biennio precedente di altri fondi rustici di im ponibile fondiario superiore a lire mille, dei quali essi NI e TT (appellati) non avevano eccepito tempestivamente la carenza. La censura è fondata, per quanto si espone di seguito. Argomenta sul punto la Corte che "soltanto in questo grado [d'appello], e soltanto in comparsa conclusionale, gli appella [ti] hanno eccepito la carenza da parte dei AT degli altri requisiti previsti dall'art. 8 [1. 590/65], e cioè il possesso della forza lavorativa adeguata ed il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto" e che "l'eccezione è tardiva, visto che nel primo grado di giudizio la carenza dei requisiti era stata sostenuta 9 dagli acquirenti con riferimento soltanto alla questione del biennio, sicché gli altri profili devono ritenersi pacifici". Il ragionamento così seguito dalla Corte territoriale emiliana è, per vero, erroneo, e dunque non condivisibile, giacchè dalla narrativa della sentenza impugnata risulta che gli attuali ricorrenti, nel costituirsi quali convenuţi nel primo grado del giudizio, "negavano che gli attori fossero coltivatori of 4 diretti"; in particolare, come riportato nel ricorso e riscontrato dall'esame del relativo atto (consentito in questa sede, denunciandosi un error in procedendo in cui, ex art. 112 c.p.c., è incorso il giudice d'appello), con la comparsa di costituzione e risposta avevano eccepito che “i depositata il 13.2.1984 essi coltivatori diretti e AT [attori] non sono quindi non possono in ogni caso svolgere azione per ottenere il riscatto dei terreni venduti, perché non si trovano nelle condizioni dell'art. 8 legge 26.5.1965 ...", sicché la contestazione contenuta nella comparsa conclusionale finiva per essere reiterativa nonché esplicativa di quella già mossa sin dalle prime osservandosi che, da un battute. Allo stesso tempo lato, i requisiti o condizioni di cui all'art. 8 1.n. 590/1965 rappresentano fatti costitutivi del diritto di 10 prelazione e riscatto, per cui è onere di chi invoca tale diritto dare la prova delle relative condizioni, e che, dall'altro, tali condizioni -come affermato da questa Corte regolatrice- possono considerarsi dimostrate solo se sono state ammesse dal convenuto, alla stregua di una impostazione delle sue difese incompatibili con la contestazione stessa, e non certo per il semplice ritardo della sua contestazione, specie quando questa, non configurando [come nel caso] una eccezione in senso proprio, bensì una mera deduzione difensiva per la sua afferenza ad una condizione costitutiva del diritto azionato nel giudizio, era rilevabile d'ufficio e così rientrava cogentemente nel thema decidendum (sent.
2.2.1995 n. 1244). Non potendo nella specie darsi, quindi, per acquisiti i detti requisiti, il motivo (primo del ricorso principale e secondo dell'incidentale) va accolto per quanto di ragione, rigettandosi gli altri motivi dell'uno e dell'altro ricorso. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna, che provvederà in base ai principi enunciati anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
11 La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie per qua nto di ragione il primo motivo del ricorso principale ed il secondo dell'incidentale, rigetta gli altri motivi. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bolo gna. Così deciso, 1'8.3.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Gavan F usin donate Calafeje IL VAI _ELIERE C1 Giovanni Giambattista 80000 FLT330.000 Depositata in Cancelleria 26 LUG. 2001 oggi, lì IL CE C1 A P Giovanni Giambattista U S UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 4 Regis to in 18 SET. 2001 (Ite recensentout 41289 330.00 al n. p. Dirigento Area vizi (D.ssa Maria Grazio LIPPO) Responsabile Servizia il Giudiziari (Dr. M. RACC CHINI) 12 11