Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 1
Il principio dell'omnicomprensività della retribuzione, adottato dal secondo comma dell'art. 2120 cod.civ., nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982, benché derogabile, comporta che se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva - la cui interpretazione compete al giudice del merito e non è censurabile in cassazione se rispettosa delle regole di ermeneutica contrattuale e immune da vizi logici - apporti una eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'art. 58 del CCNL 16 luglio 1987 per i dipendenti degli istituti di vigilanza aveva chiaramente escluso la computabilità dei compensi per il lavoro straordinario non occasionale ai fini del calcolo del TFR).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2001, n. 4251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4251 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. NI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANGELOZZI NI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EUROPOL GUARDIE SRL - CORPO DI VIGILANZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 160, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRINI RAFFAELLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 10061/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 26/05/98 R.G.N. 29424/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma in data 14/6/89 CI AN conveniva in giudizio la UR Guardie S.r.l., Corpo di Vigilanza, per il pagamento della somma di L. 2.709.008, a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto, per il periodo 15/9/82 - 30/9/87, non essendo stato considerato, in sede di liquidazione del TFR, il lavoro straordinario svolto in maniera continuativa, per un ora e mezza giornaliera, in coda al normale orario di lavoro, cui era intimamente collegato e quindi di fatto obbligatorio, nonché a titolo di "computabilità della maggiore retribuzione a fronte dei riposi lavorati e comunque per tutti quei giorni in cui fra un riposo e l'altro erano intercorsi più di sei giorni di lavoro continuativo".
La società UR contestava la pretesa ed il Pretore rigettava la domanda relativa all'inserimento del compenso per lavoro straordinario nella base di calcolo del TFR e dichiarava la nullità delle altre domande.
Il Tribunale di Roma, investito in sede di appello ad istanza del CI, con sentenza del 2/12/97 - 26/5/98, rigettava il gravame, precisando che, ai sensi dell'art. 2120 c.c., la retribuzione da tenere presente ai fini del calcolo del TFR comprendeva tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro "a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese", salvo diversa previsione dei contratti collettivi. L'art. 58 del CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza, entrato in vigore l'1/4/87, stabiliva che costituivano base di calcolo del TFR "esclusivamente" lo stipendio o salario unico nazionale, l'indennità di contingenza, eventuali terzi elementi di cui all'art. 44, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, indennità speciali, superminimi ed assegni ad personam ed eventuali altri emolumenti espressamente contrattati in sede locale. La tassatività della previsione contrattuale portava alla esclusione dei compensi per lavoro straordinario dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che irrilevanti erano le considerazioni sulla sussistenza (non certo pacifica in causa) dei requisiti della continuità, obbligatorietà e determinatezza o determinabilità del compenso per lavoro straordinario, essendo stato tale compenso legittimamente escluso dalla computabilità in forza della normativa collettiva.
Quanto alla nullità delle altre domande, per indeterminatezza in ordine all'oggetto della rivendicazione, precisava il Tribunale che in effetti il ricorso non era chiaro sul punto. Comunque, a prescindere da queste incertezze, ai fini della non computabilità anche di questi compensi nella base di calcolo del TFR valevano le medesime considerazioni fatte per il lavoro straordinario, non essendo gli stessi previsti dalla normativa collettiva ai fini della retribuzione utile per il calcolo. Tali compensi non potevano "comporre la base di calcolo del TFR, nella quale sono computabili 'esclusivamentè gli elementi indicati dall'art. 58 del contratto collettivo".
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il CI, fondato su un solo, articolato, motivo.
Resiste con controricorso la UR Guardie s.r.l.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e ss. e 2120 c.c., in relazione agli artt. 46, 50 e 58 CCNL, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, deduce il ricorrente che la nozione di retribuzione accolta dall'art. 2120 c.c. in tema di trattamento di fine rapporto si ispirava ad un criterio sostanziale di onnicomprensività, facendosi riferimento al complesso delle erogazioni corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, con esclusione del solo rimborso spese.
La giurisprudenza, costante sul punto, si era pronunciata per la computabilità dei compensi abitualmente corrisposti anche se in maniera variabile.
L'istante aveva effettuato lo straordinario secondo modalità stabilite dal datore, per fare fronte ad esigenze stabili e continuative tanto da concretizzare il c.d. straordinario "fisso" e caratterizzare le modalità stesse con cui il rapporto di lavoro si era sviluppato nel tempo. I relativi compensi quindi dovevano essere computati nella base di calcolo del TFR.
Queste considerazioni non erano inficiate dalla considerazione della disciplina collettiva, in quanto l'art. 58 del CCNL doveva essere inteso nel senso che ricomprendeva nella base di calcolo il compenso per lavoro straordinario espletato in maniera continuativa, anche se questa una voce non era espressamente "nominata"; nella logica del contratto lo straordinario continuativo si configurava come un'anomalia, in considerazione della nozione formale di lavoro straordinario contenuta nell'art. 50, che faceva riferimento allo straordinario occasionale. Da qui la mancata inclusione dello straordinario continuativo nella base di calcolo del TFR. La norma dell'art. 58 doveva essere riletta alla luce di queste considerazioni, senza enfatizzare l'elemento letterale: "il senso dell'art. 58, fondato su un richiamo a tutte le indennità aventi carattere retributivo in senso stretto ...e continuativo con esclusione di altre somministrazioni in natura" e del rimborso spese doveva essere ricavato dall'oggetto su cui le parti si erano proposte di contrattare e dal significato dalle stesse attribuito al lavoro straordinario, per sua natura saltuario, con la conseguenza che nella base di calcolo del TFR doveva essere incluso ogni elemento rientrante nella globalità retributiva.
Sotto altro profilo doveva rilevarsi che non era sufficiente la mera non inclusione del lavoro straordinario in una elencazione, tutt'altro che tassativa, per escludere che lo stesso incidesse sulla base di calcolo del TFR, essendo di contro necessario che la deroga "in peius", effettuata dalla contrattazione collettiva rispetto alla disposizione di cui all'art. 2120 c.c., doveva essere esplicita. Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "il principio di onnicomprensività della retribuzione, adottato dal secondo comma dell'art. 2120 c.c., nel testo novellato dalla L. 29/5/82 n. 297,
benché derogabile, comporta che, se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che le parti collettive non abbiano inteso apportare in modo chiaro ed univoco un'eccezione a tale regola".
Nel caso di specie il Tribunale ha accertato che le parti sociali hanno apportato una deroga alla regola generale: con CCNL del 1987 e quindi successivo alla novella, hanno individuato in maniera dettagliata tutte le voci retributive da tenere presenti nella base di calcolo del TFR, con evidente esclusione del compenso per lavoro straordinario. L'interpretazione del contratto collettivo, di esclusiva competenza del giudice di merito, è perfettamente logica e corretta ed è immune di vizi, che peraltro non vengono espressamente denunciati, in quanto il ricorrente si limita, da una parte, a contrapporre la propria tesi (secondo cui l'art. 58 del suddetto contratto "ricomprendeva nella base di calcolo anche il compenso per lavoro straordinario, anche se non espressamente menzionato") a quella accolta dal Tribunale e, dall'altra, ad affermare che la elencazione delle voci di elementi retributivi contenuta in detto articolo non è tassativa, senza però specificare quali siano gli errori logici e di motivazione commessi dal giudice del riesame. La tesi non è condivisibile, avendo il Tribunale posto l'accento (ai fini della esclusione dalla base di calcolo del TFR sia dei compensi per il lavoro straordinario, sia degli altri compensi indicati nelle altre domande ritenute nulle dal Pretore per indeterminatezza delle stesse) sul dato testuale in base al quale "si debbono computare 'esclusivamente' alcuni elementi, fra i quali non è compreso il compenso per lavoro straordinario" (o gli altri compensi), cosa questa che "esclude inequivocabilmente - anche se indirettamente - che di tale compenso si debba tenere conto nella determinazione della retribuzione ai fini del TFR". La coerenza logica di questo ragionamento non viene minimamente scalfita dalle argomentazioni difensive del ricorrente, generiche e non pertinenti, in quanto non pongono in evidenza contraddizioni o vizi della motivazione.
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in L. 27.000, oltre a L.
3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2001