Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2001, n. 4251
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Sentenza 23 marzo 2001

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Il principio dell'omnicomprensività della retribuzione, adottato dal secondo comma dell'art. 2120 cod.civ., nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982, benché derogabile, comporta che se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva - la cui interpretazione compete al giudice del merito e non è censurabile in cassazione se rispettosa delle regole di ermeneutica contrattuale e immune da vizi logici - apporti una eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'art. 58 del CCNL 16 luglio 1987 per i dipendenti degli istituti di vigilanza aveva chiaramente escluso la computabilità dei compensi per il lavoro straordinario non occasionale ai fini del calcolo del TFR).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2001, n. 4251
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4251
    Data del deposito : 23 marzo 2001

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