Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLIC02858/02 IN NOME DEL PO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 11853/99 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Cron.6619 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 05/12/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: persona del A. T. M. AZIENDA TORINESE MOBILITA', in legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PACCHIANA PARRAVICINI AGOSTINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TE FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO 2001 VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUGLIELMO DURAZZO, giusta delega in atti;
4749 -1- 4 controricorrente avverso la sentenza n. 7009/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 01/03/99 R.G.N. 1415/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/01 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato VESCI;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Torino confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 11 settembre 1997, appellata dall'Azienda torinese mobilità (ATM), che per quel che ancora interessa - aveva incluso il compenso per lavoro straordinario prestato in modo continuativo, tra l'altro, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (istituito dalla I. n. 297 del 1982), dovuto dall'Azienda al proprio dipendente CE TE, e peraltro aveva, bensì, condannato lo stesso lavoratore a restituire quanto indebitamente percepito a titolo di quattordicesima mensilità siccome richiesto dall'Azienda in via riconvenzionale ma ne aveva calcolato l'importo, tuttavia, "al netto" della ritenuta d'acconto. Osservava, infatti, il giudice d'appello: "da una valutazione globale del materiale probatorio in atti (....) risulta che i compensi per lavoro straordinario sono connotati da sufficiente continuità" e, come tali, rientrano nella base di computo del trattamento di fine rapporto (TFR) a norma della contrattazione - collettiva nazionale, alla quale spetta la "competenza esclusiva" in -materia di TFR appunto senza che possa derogare "in peius", ancorché potesse considerarsi accordo aziendale, il c.d. "Nuovo testo unico economico" del 12 marzo 1993, che, peraltro, ribadisce la "competenza" prospettata e, "per quanto concerne gli istituti di contrattazione nazionale", ne recepisce integralmente il contenuto (art. 10 e 24 del testo unico); - la ritenuta d'acconto é stata indebitamente versata all'amministrazione finanziaria ed é legittimato a ripeterla anche il sostituto d'imposta. Avverso la sentenza d'appello, l'Azienda soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'intimato resiste con controricorso. 1 Motivi della decisione 1.1. Con il primo motivo di ricorso denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362,1363, 1366 e 1367 C.C., 2120 c.C., come modificato dalla legge n. 297 del 1982, art. 5 ter d.l. n.702 del 1978, conv. in I. n. 3 del 1979, 1 I. n. 270 del 1988) nonché vizio di motivazione (art. 360, n.3 e 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere incluso il compenso per lavoro straordinario, prestato in modo continuativo, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (istituito dalla I. n. 297 del 1982), sebbene ne fosse escluso, espressamente, dal "testo unico economico", che aveva formato oggetto di specifico accordo aziendale sottoscritto il 12 marzo 1993 dall'Azienda e dalle organizzazioni sindacali locali. Il primo motivo di ricorso non é fondato.
1.2. Il principio di onnicomprensività' della retribuzione - da porre a base nel calcolo del trattamento di fine rapporto (a norma del comma 2 dell'art. 2120 c.c., come novellato dalla legge n. 297 del 1982, istitutiva di quel trattamento) - include la retribuzione per il lavoro straordinario non occasionale, a meno che la contrattazione collettiva - la cui interpretazione, tuttavia, compete al giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità se rispettosa delle regole di ermeneutica contrattuale ed immune da vizi logici - apporti deroga al principio, alla quale é legittimata, in modo chiaro ed univoco (in tal senso vedi, per tutte, Cass. n.4251/2001, 11815, 398/98 e, con specifico riferimento agli autoferrotranvieri, 5935/96, 2630/94, 413/94, 11 347/93). -Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza impugnata incluso il compenso per lavoro straordinario continuativo (ben più che non occasionale) nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, all'esito dell'interpretazione, rispettosa delle regole di ermeneutica contrattuale ed immune da vizi logici, di tutta la contrattazione collettiva applicabile alla -dedotta fattispecie – non merita le censure che le vengono mosse con il primo motivo di ricorso. Parimenti infondato, tuttavia, é il secondo motivo.
2.1.Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2033 c.c., 23 DPR n.600 del 1973 e 38 DPR n.602 del 1973) nonché vizio di motivazione (art.360, n.3 e 5, c.p.c.) - si censura, infatti, la sentenza impugnata per avere condannato lo stesso lavoratore a restituire quanto indebitamente percepito a titolo di quattordicesima mensilità – siccome - richiesto dall'Azienda in via riconvenzionale - calcolandone tuttavia l'importo "al netto" della ritenuta d'acconto, sebbene questa fosse stata dall'Azienda versata all'amministrazione finanziaria (ai sensi dell'art.23 DPR 600/73) per conto del dipendente - il quale, peraltro, ne aveva disposto computaridola all'atto del conguaglio – senza essere legittimata a chiederne il rimborso. - Anche questo motivo di ricorso – come é già stato anticipato - é infondato.
2.2. In caso di tributo pagato tramite sostituto d'imposta, la facoltà di presentare istanza di rimborso dell'indebito spetta (ai sensi dell'art.38 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602) – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze 5927/2001, 1433, 9940/2000) - sia al sostituto che al sostituito. Coerentemente, la sentenza impugnata ha condannato l'attuale resistente a restituire quanto indebitamente percepito dalla datrice di lavoro (ed attuale ricorrente) - "al netto" della ritenuta d'acconto, siccome era stato ricevuto - potendo il sostituto d'imposta (quale, appunto, lo stesso datore di lavoro) -- che ha versato all'amministrazione finanziaria, a titolo di ritenuta, l'imposta divenuta indebita come il suo presupposto (la mensilità di retribuzione sulla 3 - richiederne il rimborso alla stessa quale era stata versata, appunto) amministrazione. Il ricorso, pertanto, dev'essere integralmente rigettato. spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 1346 oltre euro 2.000 (duemila) per onorario. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente "Лолим Де вишу Stilline 6 FEB. 2002 Sale 4