Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE OV, nato il [...] a [...] ( RI ) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Raimondo del foro di RI, come da procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma alla via G. Cesare n. 71 presso lo studio dell'avv. Vito Nanna;
- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del Dr. Pasquale Acconcia, Dirigente generale INAIL, quale Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Catania e Rita Raspanti, in virtù di procura speciale a rogito notaio Carlo Federico Tuccari di Roma in data 2 maggio 2001, rep. n. 56871, e presso i medesimi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144;
- resistente con procura -
per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di RI in data 10 ottobre - 14 novembre 2000, a 626/2000, n. 995/2000 R.G.L.;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 12 maggio 2003;
udito l'avv. Rita Raspanti per l'INAIL;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Fuzio Riccardo, che ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.6.1996, il signor OV TE conveniva in giudizio davanti al Pretore del lavoro di RI l'INAIL e ne chiedeva la condanna alla costituzione e corresponsione in suo favore di una rendita per malattia professionale inabilitante, già inutilmente richiesta in sede amministrativa.
Costituitosi il contraddittorio e contestatosi da parte dell'INAIL il fondamento della pretesa, veniva disposta ed espletata consulenza medico-legale.
L'adito giudice condannava l'INAIL a costituire e corrispondere in favore del ricorrente, con decorrenza di legge, una rendita per malattia professionale inabilitante nella misura dell'11 % oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali dal 22.6.1995, con il limite di cui all'art. 16, 6 comma legge 412/91 dal 31.12.1991, da unificare a quella già in godimento del 16%;
condannava l'INAIL al pagamento delle spese e competenze distratte. Avverso detta pronuncia proponeva appello l'INAIL. Resisteva al gravame l'appellato.
Con sentenza in data 10 ottobre - 14 novembre 2000 la Corte di appello di RI accoglieva l'appello dell'INAIL e rigettava la domanda avanzata dallo TE con il ricorso introduttivo. Avverso detta sentenza lo TE ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria ex art 378 c.p.c.. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di improcedibilità del ricorso dedotta dal P.M. è fondata, benché trattasi comunque di questione rilevabile di ufficio. Nella specie infatti - pur essendo indicato nella nota di deposito del ricorrente il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato - detta copia autentica non risulta depositata nel fascicolo di parte, ne' comunque risulta depositata altrove nel fascicolo processuale, di tal che deve ritenersi mancante in detto fascicolo;
agli atti risulta infatti allegata copia fotostatica della sentenza impugnata, priva dell'annotazione dell'autenticazione di detta decisione.
E l'obbligo del deposito di copia autentica della sentenza impugnata, fissato a pena d'improcedibilità del ricorso per Cassazione dall'art. 369, secondo comma, n, 2 c.p.c., non può ritenersi soddisfatto con la sola produzione di copia fotostatica o di altra copia mancante della garanzia di autenticità, essendo esse inidonee ad assicurare la finalità cui si ispira la citata norma che è quella di consentire di verificare la tempestività del ricorso e la fondatezza dei suoi motivi (Cass. 19 aprile 1996 n. 3699; conforme Cass. 4 luglio 1986 n. 4388). Consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004