Sentenza 7 marzo 2006
Massime • 1
Nei delitti di ingiuria e di diffamazione la scriminante costituita dalla provocazione postula che la risposta reattiva sia pronta e immediata, nel perdurare dello stato d'ira; tuttavia il concetto di immediatezza, ai fini della predetta esimente, non è da intendersi nel senso che la reazione debba attuarsi nello stesso momento in cui si riceve l'offesa, bensì in senso relativo, essendo sufficiente che essa abbia luogo finche duri lo stato di reazione suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo nel dare la risposta sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l'offesa. (Fattispecie in tema di diffamazione commessa mediante pubblicazione di un articolo subito dopo la precedente pubblicazione, da parte della persona offesa, di altro articolo ritenuto, dalla Corte, motivo di provocazione a causa della ingiustizia delle accuse all'imputato in esso contenute).
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- 1. Il confine tra diffamazione e legittimo esercizio diritto di cronacaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 marzo 2019
(Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: C.p. artt. 51, 595) Il fatto Con sentenza del 12 settembre 2016, la Corte d'appello di Napoli aveva, in riforma della decisione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 28 gennaio 2013, con la quale era stata affermata la responsabilità penale di C. D. F. in ordine al reato di diffamazione aggravata, dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. I fatti riguardavano la diffusione di un volantino, poi trasfuso in una pubblicazione sul quotidiano “…“, contenente affermazioni lesive della reputazione di L. M., Presidente provinciale della …, profferite nell'ambito di un risalente contrasto, acuitosi nel corso della campagna …
Leggi di più… - 2. Critica politica, confini ampi (Cass. 7340/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2006, n. 13735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13735 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 07/03/2006
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 455
Dott. SANDRELLI Giagiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 16611/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO GI, n. a Gavi il 13 agosto 1950;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino depositata l'8 febbraio 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. BAGLIONE Tindari che ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GI MO impugna per Cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di diffamazione ai danni di MA BB, qualificato come inconsapevole esecutore degli ordini del suo partito in un articolo pubblicato sul settimanale "Il nostro giornale" del 6 marzo 1999, di cui l'imputato era anche direttore. Propone quattro motivi d'impugnazione.
Con il primo e con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 599 c.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito gli abbiano ingiustificatamente negato l'esimente della provocazione, invocata in relazione a una lettera pubblicata sul settimanale "Il novese" del 4 marzo 1999, nella quale BB gli aveva attribuito un modo inquietante di fare giornalismo, definendo come assolutamente non corrispondente al vero un suo precedente articolo relativo alle polemiche cittadine sulla costruzione di un inceneritore. Si duole in particolare che i giudici d'appello, pur riconoscendo come false le accuse mossegli da BB nella maldestra e ingenua lettera del 4 marzo 1999, abbiano erroneamente e contraddittoriamente escluso l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 599 c.p. sol perché la sua replica era stata portata su un tema estraneo a quello in discussione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 51 c.p., lamentando che i giudici del merito gli abbiano ingiustificatamente negato l'esimente dell'esercizio del diritto di critica nei confronti di MA, legittimamente accusato di incoerenza e di incapacità a rivestire il ruolo politico di segretario cittadino dei Democratici di sinistra.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 539 c.p.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito lo abbiano contraddittoriamente condannato al risarcimento di un danno impossibile, avendo essi stessi riconosciuto che BB era stato maldestro e che erano infondate le accuse di falsità da lui mosse.
2. È fondato e assorbente il primo motivo del ricorso, perché nella motivazione esibita dai giudici del merito si sovrappongono erroneamente i presupposti di applicabilità di due esimenti ben distinte, quella dell'esercizio del diritto di critica (art. 51 c.p.), e quella della provocazione (art. 599 c.p.).
In realtà la critica negativa dell'operato altrui non è di per sè offensiva, quando sia socialmente rilevante, perché non può considerarsi lesiva della reputazione altrui l'argomentata espressione di un dissenso rispetto a comportamenti di interesse pubblico. L'esigenza di ricorrere al diritto di critica come scriminante, anziché come criterio per l'accertamento della stessa esistenza di un'offesa, si pone nei casi in cui l'espressione della critica comporti necessariamente anche valutazioni negative circa le qualità morali o intellettuali o psichiche del destinatario. In questi casi l'inevitabilità del collegamento alla critica scrimina l'offesa, che sarebbe illecita, ma solo nei limiti in cui essa è indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito. Sicché rimangono egualmente punibili quelle espressioni che la giurisprudenza definisce "gratuite", nel senso di non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti.
Ciò che rileva, quindi, non è la maggiore o minore aggressività dell'espressione o l'asprezza dei toni, che può essere anche accesa nella critica politica (Cass., sez. 5^, 2 ottobre 1992, Valentini, m. 192585). Ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle aggressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione;
è l'uso dell'argumentum ad hominem, inteso a screditare l'avversario politico mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. Chi adopera questo tipo di argomenti, infatti, non può invocare il diritto di critica in nome della democrazia, perché tende a degradare il dibattito politico da un confronto di idee e di progetti a uno scontro tra pregiudizi alimentati dalle contumelie, sottraendo ai cittadini ogni possibilità di effettiva partecipazione politica. E nel caso in esame non v'è dubbio alcuno che eccedeva i limiti della critica quantomeno quella parte dell'articolo di GI MO che i giudici del merito hanno ben definito come "velenosa insinuazione concernente il futuro privo di preoccupazioni del rampollo MA, forte di raccomandazioni e di titoli che gli avrebbero, senza meriti propri, fatto scavalcare persone ben più idonee e capaci di lui". Queste insinuazioni, gratuite almeno nella loro velleità profetica, erano infatti del tutto estranee a qualsiasi pur accesa critica per il ruolo pubblico dell'offeso. Tuttavia, esclusa l'applicabilità dell'esimente del diritto di critica, rimaneva da accertare se ricorressero gli autonomi presupposti della provocazione. Solo rispetto a un'offesa che non sia già scriminata dall'esercizio del diritto di critica può infatti porsi il problema dell'applicabilità dell'esimente della provocazione. E invece i giudici del merito hanno finito per escludere la provocazione sol perché hanno accertato la mancanza dei presupposti del diritto di critica.
I giudici del merito hanno invero riconosciuto che fu ingiusta l'accusa di falsità mossa da MA BB a GI MO nella lettera pubblicata prima sul settimanale "Il novese" del 4 marzo 1999 e poi sullo stesso settimanale "Il nostro giornale" del 6 marzo 1999 insieme alla replica del ricorrente, perché era invece veridico l'articolo di cui BB si era maldestramente doluto. Hanno pure riconosciuto che l'articolo di GI MO fu appunto determinato dalle ingiuste accuse mossegli da BB MA. Hanno tuttavia escluso l'applicabilità dell'esimente della provocazione, in ragione dell'estraneità al tema dell'inceneritore delle offese rivolte da GI MO a MA MA.
Sennonché l'accertamento dell'ingiustizia delle accuse mosse da MA e dell'immediatezza della replica di GI MO erano di per sè sufficienti a scriminare la pur offensiva reazione dell'imputato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte invero "nei delitti di ingiuria e di diffamazione la discriminante costituita dalla provocazione postula che la risposta reattiva sia pronta ed immediata, nel perdurare dello stato d'ira; tuttavia il concetto di immediatezza, ai fini della predetta esimente, non è da intendersi nel senso che la reazione debba attuarsi nello stesso momento in cui si riceve l'offesa, bensì in senso relativo, essendo sufficiente che essa abbia luogo finché duri lo stato di reazione suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo nel dare la risposta sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l'offesa" (Cass., sez. 1^, 2 marzo 1966, Salinari, m. 101530, Cass., sez. 5^, 3 maggio 1994, Devetak, m. 198132, Cass., sez. 5^, 13 maggio 1996, Ridi, m. 205131). La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato per avere l'imputato agito nello stato d'ira provocato da un fatto ingiusto altrui.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato, per avere l'imputato agito nello stato d'ira provocato da un fatto ingiusto altrui.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2006